Cassazione, Sez. II, 3 agosto 2010, n. 18029 Prescrizione per non uso ventennale della servitù e aggravamento se il terreno si trova nel centro della città

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con citazione del 1999, alcuni proprietari di appartamenti facenti parte dei condomini di corso S. nn. 134 e 136 in omissis, esponevano che nell’atto di acquisto del terreno ove i predetti fabbricati erano sorti, era previsto l’obbligo per gli acquirenti di costituire un androne carraio con luce di tre metri, nonché il diritto di passaggio pedonale e carraio a favore della residua porzione di terreno rimasta all’alienante ed ora proprietà della F., che intendeva realizzare un’autorimessa interrata, utilizzando per l’accesso lo stesso l’androne carraio ed il cortile condominiale; chiedeva pertanto al tribunale di Torino di accertare l’avvenuta estinzione del diritto di servitù per intervenuta prescrizione ventennale e, in subordine, l’intervenuto aggravamento della servitù ex art. 1067 cc.

Nella resistenza della convenuta, l’adito Tribunale rigettava le domande come proposte; avverso tale sentenza proponevano appello F. omissis, S. omissis, F. omissis, M. omissis, S. omissis, F. omissis, F. omissis, P. omissis e P. omissis, cui resisteva la F. srl.

Con sentenza in data 16.12.2003/19.10.2004, la Corte di appello di Torino, dichiarata la estensione della servitù di passaggio in questione, riteneva sussistere il lamentato aggravamento della servitù stessa, in ragione del fatto che al momento del rogito relativo, il terreno rimasto ai venditori era per la maggior parte un prato incolto, tale rimasto sino al momento in cui la F. non aveva iniziato a costruire una autorimessa, cosa questa che ha comportato un aumento di utenti tale da costituire sicuro aggravio del disagio cagionato ai condomini; in applicazione del 1° comma dell’art. 1067 cc, pertanto andava riconosciuto l’aggravamento della preesistente servitù.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un articolato motivo, la F. srl; resistono i surricordati condomini, che hanno a loro volta proposto ricorso incidentale condizionato, basato anch’esso su di un motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 cpc.

Il ricorso principale (violazione degli artt. 1067 e 1362 cc e vizio di motivazione per erroneità dei presupposti su cui la sentenza si basa e insufficienza della motivazione stessa) contesta la ritenuta sussistenza dei requisiti occorrenti per ritenere l’avvenuto aggravamento della servitù; in particolare, si evidenzia che l’intervenuto aumento dei veicoli usufruenti della servitù di passaggio in questione non sarebbe elemento sufficiente a far ritenere sussistenti nella specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 1067 c.c., in primo luogo in quanto la servitù come stabilita non poneva limiti al riguardo e in secondo luogo in ragione della dislocazione stessa del sito dominante, a prescindere dalle condizioni in cui lo stesso si trovava al momento della costituzione della servitù.

Il ragionamento della Corte torinese si basa sulla constatazione secondo cui il terreno, originariamente tenuto a prato, costituente il fondo dominante, era interessato, come è ovvio, da un transito limitato di veicoli e che solo l’avvenuta costruzione di un’autorimessa in loco ha considerevolmente aumentato il flusso dei veicoli in loco; da qui l’aggravamento della servitù ritenuto sussistente.

La motivazione adottata peraltro, pur se si vuole accettare il concetto di aggravamento ivi contenuto, prescinde del tutto dalla constatazione secondo cui la zona interessata è posta nel centro di Torino, cosa questa che a prescindere dalle condizioni in cui i fondi erano al momento della costituzione della servitù de qua, lasciava chiaramente intendere una vocazione edificatoria degli stessi fondi, prevedibile sin dall’epoca di costituzione della servitù stessa, vocazione edificatoria che avrebbe certo comportato una diversa utilizzazione del fondo de quo, con quasi automatico aumento del flusso veicolare.

Ne consegue che ove si fosse inteso limitare numericamente tale lusso, tanto avrebbe dovuto fare oggetto di specifica pattuizione, che non risulta in alcun modo attuata. L’aver omesso di considerare questo specifico aspetto della questione costituisce vizio di motivazione che inficia al sentenza impugnata, che ne impone la cassazione limitatamente a tale specifico profilo.

L’accoglimento del ricorso principale impone l’esame del ricorso incidentale condizionato, intestato a omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Ci si duole del fatto che la Corte subalpina, dopo aver ritenuto che la servitù era stata costituita a favore non del solo cortile, ma di tutta l’area non alienata, abbia da ciò concluso nel senso che la servitù stessa non si era estinta per non uso, come richiesto con la domanda originaria.

In effetti, la sentenza impugnata dopo aver affrontato il tema relativo a quale porzione di proprietà si riferisse la servitù de qua, ha concluso nel senso che non si era avuta la richiesta estinzione per non uso.

Esattamente il ricorrente incidentale lamenta vizio di motivazione, in quanto una statuizione al riguardo è contenuta nella sentenza impugnata; ciò che non è dato individuare è la motivazione che sorregge tale statuizione.

Il motivo è dunque fondato e deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata anche a tale riguardo.

In ragione dell’accoglimento di entrambe le impugnazioni, nei sensi suddetti, la sentenza va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale come da motivazione; accoglie il ricorso incidentale condizionato. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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