Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2012, n. 11800 Provvedimenti impugnabili per Cassazione Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Padova dichiarò ia nullità di un ricorso ex art. 700 c.p.c., svolto per alcuni ricorrenti in corso di causa e per altri ante causam, proposto nei confronti della SITA spa e della Provincia di Padova, condannando il difensore che aveva proposto il ricorso, avv. F.L., alla rifusione delle spese in favore della Provincia di Padova.

Con ordinanza del 20 – 21.7.2010 il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, rigettò il reclamo proposto avverso il provvedimento di prime cure, condannando il predetto difensore, avv. F.L., alla rifusione delle spese in favore della Provincia di Padova.

A sostegno del decisum il Tribunale osservò quanto segue:

il reclamo era inammissibile, atteso che la fase cautelare di prime cure era stata instaurata a mezzo di ricorso corredato da procura alle liti depositata in copia fotostatica;

altrettanto valeva con riferimento all’autentica della sottoscrizione dei ricorrenti da parte del difensore;

l’inesistenza della procura non era stata sanata dalla procura rilasciata per il giudizio di merito, posto che la stessa non era estesa alla facoltà di proporre ricorsi cautelari;

dall’inammissibilità del ricorso cautelare derivava la nullità della fase di prime cure e, in via ulteriormente consequenziale, la nullità della fase di reclamo;

vertendosi in caso di radicale inesistenza della procura ad litem, l’attività del difensore non riverberava alcun effetto sulla parte e restava attività processuale di cui il legale si assumeva personalmente ed esclusivamente la responsabilità;

conseguiva quindi la condanna alla rifusione delle spese di lite a carico del difensore avv. F.L. nei rapporti con la Provincia di Padova, mentre dette spese andavano regolate all’esito del giudizio di merito nei rapporti con la SITA spa.

Avverso il suddetto provvedimento emesso in sede di reclamo, F. L. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, assistito da due motivi, nei confronti della Provincia di Padova, depositando altresì memoria.

La Provincia di Padova ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione di legge per insufficiente motivazione in relazione all’inesistenza della procura ad litem, il ricorrente deduce che dall’invalidità della procura non può derivare l’effetto di considerare quale parte il difensore, con conseguente sua condanna alle spese del giudizio.

Con il secondo motivo, denunciando manifesta illogicità in relazione alla proponibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., il ricorrente deduce che il ricorso alla procedura d’urgenza doveva essere ritenuto nella specie del tutto legittimo.

2. Secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c., anche in sede di reclamo, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorchè nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 4915/2006; 27187/2007; Cass., nn. 23410/2009; 3124/2011).

Il ricorrente invoca non di meno l’ammissibilità del ricorso straordinario argomentando che la giurisprudenza di legittimità (cfr, Cass., SU, n. 16241/2001) aveva ritenuto che, in ordine alla statuizione sulle spese del procedimento cautelare, era proponibile l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., come contemplato dall’art. 669 septies c.p.c., comma 3; venuta però meno, con la novella di cui alla L. n. 69 del 2009, l’esperibilità di tale rimedio, doveva ritenersi ammissibile, stante l’esistenza di un vuoto normativo, il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost.. La questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, che l’ha risolta nel senso della ribadita non esperibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., non avendo il provvedimento di rigetto del reclamo con condanna del reclamante alle spese del giudizio natura di sentenza e dovendo quindi il reclamante soccombente, qualora non intenda iniziare il giudizio di merito, ma limitarsi a contestare la sola liquidazione delle spese, proporre opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento suddetto o all’esecuzione iniziata in forza del medesimo (cfr, Cass., n. 11370/2011).

Ed invero è stato osservato che, poichè al provvedimento non può riconoscersi, nemmeno a fini della liquidazione delle spese e dell’errore compiuto quanto ad essa, ove sia il solo di cui si abbia interesse a lamentarsi, la natura di sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7, e poichè detto provvedimento viene emesso a seguito di cognizione sommaria ed è espressamente definito titolo esecutivo, si deve ritenere che il mezzo di tutela sia quello esperibile contro ogni titolo esecutivo, cioè l’opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento o all’esecuzione iniziata sulla base di esso, ma con la particolarità che, inerendo tale mezzo di tutela alla cognizione piena e, quindi, alla tutela dei diritti in funzione del giudicato, il provvedimento sulla liquidazione delle spese risulta ridiscutibile, come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, e ciò perchè si è formato sulla base di una cognizione sommaria senza che sia stato ridiscusso nell’ambito dell’ordinaria cognizione.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 (quaranta), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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