Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da OMISSIS e OMISSIS contro la sentenza datata 15.10.2007, con cui il giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale aveva condannato, tra gli altri imputati, la OMISSIS alla pena di sei anni di reclusione e il OMISSIS a quella di dieci anni per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 390/90, ritenuta la continuazione tra i reati e applicate le diminuzioni di pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche e per il rito abbreviato.
2. I giudici di merito hanno accertato e ritenuto la sussistenza di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, costituita in provincia di Bologna da OMISSIS , che ne era il capo e l’organizzatore, dedita, nel periodo gennaio-settembre 2006, all’importazione di droga dall’estero ed alla distribuzione in Bologna e provincia, nonché alla rimessa verso il Marocco del denaro provento della vendita illecita. La OMISSIS aveva svolto il ruolo di corriere dalla Francia e dall’Olanda verso l’Italia. Agli imputati sono stati addebitati anche singoli episodi d’importazione (art. 73 d.P.R. 309/90), operati dalla OMISSIS , tra cui un trasporto con viaggio in treno di kg. 4,5 di cocaina (con percentuale di principio attivo compreso tra il 50 e il 55%), ritenuto quantitativo ingente ex art. 80.2 d.P.R. cit.
Motivi della decisione
3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con separati ricorsi.
3.1. Il OMISSIS deduce “violazione dell’art. 606 comma 1 lettere b), c) ed e) c.p.p., con riferimento alla sussistenza del sodalizio criminoso, alla qualifica di capo-organizzatore, all’aggravante dell’ingente quantità, nonché al diniego della circostanza attenuante della collaborazione.
3.2. La OMISSIS , con il primo motivo, deduce “insussistenza del reato di associazione a delinquere ex art. 74 c. 2 d.P.R. 309/90”, contestando la condotta di partecipe attribuita all’imputata, che “ha svolto solo tre volte l’attività di mero corriere per un soggetto tunisino, residente a Firenze”.
Con il secondo motivo censura la ritenuta “errata sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantitativo di cui all’art. 73 c. 1 e 80 c. 2 d.P.R. 309790”.
Si duole, infine, del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73 c. 7 del d.P.R. cit.
4. I ricorsi meritano parziale accoglimento.
4.1. I motivi relativi alla ritenuta responsabilità penale degli imputati, nei ruoli rispettivamente loro ascritti, sono inammissibili. Sia le doglianze del OMISSIS sia quella della OMISSIS – del tutto ripetitive di quelle svolte con gli atti d’appello, analiticamente esaminati dalla Corte territoriale e rigettati con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici – si risolvono in censure di merito alla valutazione probatoria dei giudici, idonee a legittimare la richiesta del giudizio d’appello, ma inammissibili dinanzi alla Corte di legittimità.
4.2. Parimenti inammissibili sono le doglianze per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione.
Quella della OMISSIS non può neppure essere presa in considerazione, a norma dell’art. 606.3 c.p.p., per non essere stata dedotta come motivo d’appello.
Quella della OMISSIS , come gli altri suoi motivi esaminati, si risolve in valutazioni di merito antitetiche rispetto a quelle correttamente in espresse nella sentenza impugnata, che evidenzia come l’imputato abbia reso solo parziale confessione, senza fornire alcun particolare contributo per consentire agli inquirenti di individuare i fornitori dei rilevanti quantitativi di stupefacenti commerciati e senza adeguatamente riferire sul suolo dei correi.
4.3. Va, invece, accolto il motivo, dedotto da entrambi gli imputati, sulla ritenuta ingente quantità di cocaina, ritenuta con riferimento all’importazione di circa 4,5 chilogrammi, con percentuale di principio attivo compreso tra il 50% e il 55%, con sostanza drogante di circa 2.250 grammi.
Il riferimento operato dalla sentenza all’agevolazione dei consumi nei riguardi di un elevato numero di tossicodipendenti è troppo generico e indeterminato per dar conto dell’esistenza dell’aggravante, che punisce in modo severo il commercio di quantità ingenti. Prescindendo dal superato collegamento alla cd. saturazione del mercato, la circostanza aggravante della quantità “ingente”, di cui all’art. 80 comma secondo d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve ritenersi sussistente quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, che rimane sostanzialmente indeterminabile, sia oggettivamente di quantità straordinaria e comunque tale da superare, con accento d’eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale opera il giudice del fatto, tenendo conto ovviamente anche della qualità della sostanza, determinata dalla quantità di principio attivo della sostanza commerciata (cfr. Cass. 47891/2004, Mauro).
5. Su tale specifico punto, la sentenza va annullata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. Rigetta nel resto i ricorsi.
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