Cassazione, Sez. III, 8 aprile 2010, n. 8362 Controversie in materia di telecomunicazioni. obbligatorio il tentativo di conciliazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2004 T. M. proponeva appello contro la sentenza in data 18 novembre 2003 resa dal Giudice di Pace di Roma, nei confronti della Telecom Italia s.p.a. con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità della domanda proposta dal T. per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione prescritto dalla legge istitutiva dell’Autorità di garanzia delle comunicazioni n. 249 del 31 luglio 1997 e delle delibere attuative.

Con sentenza del 9 novembre 2005 il Tribunale di Roma, rigettava l’appello proposto da T. M., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione T. M. con tre motivi.

Resiste con controricorso la Telecom Italia s.p.a.

Il ricorrente T. M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 1 comma 11 legge n. 249/1997) e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poiché la sentenza impugnata aveva dichiarato improcedibile la domanda sul rilievo che essa non era stata preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla citata legge. Nella specie si controverte sulla illegittima attivazione di un servizio non richiesto dall’utente e quindi la fattispecie sarebbe estranea alla previsione della legge indicata.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 1 comma 11 legge n. 249/1997 e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poiché la sentenza impugnata aveva omesso di rilevare che il danno lamentato era di natura extracontrattuale in quanto nessuna attivazione era stata richiesta dal T. in relazione al servizio di cui la Telecom pretende il pagamento (c.d. tariffa Teleconomy), anche perché all’epoca l’utente si avvaleva di un altro gestore e quindi non risultava alcuna chiamata tramite Telecom.

I due motivi debbono essere trattati in unico contesto perché connessi tra loro. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio che “Le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia che, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, debbono essere precedute a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM, competente per territorio, sono non soltanto quelle concernenti l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di utenza telefonica, ma anche quelle nelle quali si controverta sull’esistenza stessa di tale contralto.” (Cass. 30 settembre 2008 n. 24334).

Il contenuto del comma 11 dell’art. 1 della legge prevede: “L’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.”.

In sede di attuazione di detta legge, il “Regolamento, concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti” approvato da detta Autorità (v. Allegato A, Delibera n. 182/02/CONS) ha poi previsto: “Articolo 3 – Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazioni. Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio.

Per determinare la competenza territoriale di cui al comma 1, si ha riguardo, in caso di reti telefoniche fisse, al luogo in cui è ubicata l’utenza telefonica e, in caso di reti telefoniche mobili, al luogo in cui l’utente ha la residenza o il domicilio.

Articolo 4. – Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza.”.

L’ampissima previsione della norma che comprende, tra l’altro, oltre ai diritti soggettivi anche agli interessi protetti da un accordo di diritto privato, consente di ritenere che il legislatore abbia voluto comprendere nella competenza in questione pure tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza o meno di un contratto “in materia di telecomunicazioni” tra utente e “soggetto autorizzato o destinatario di licenze”. Una diversa tesi interpretativa comporterebbe, peraltro, che dapprima l’A.G.O. dovrebbe pronunciarsi sulla sussistenza o meno del contratto; e quindi che solo nel caso di pronuncia positiva e cioè di accertamento di tale sussistenza, la parte attrice potrebbe procedere al tentativo di conciliazione avanti al Corecom competente per territorio e quindi promuovare l’azione avanti l’autorità giudiziaria ordinaria. Il che risulterebbe in contrasto con la ratio delle norme sopra richiamate e con il principio della ragionevole durata del processo.

Resta da aggiungere, in relazione al rilievo della configurabilità, nella specie, di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che il servizio di cui si discute presupponeva l’esistenza di un contratto di utenza telefonica, trattandosi di applicare un diverso regime tariffario rispetto a quello originariamente concordato: si tratta, quindi, di verificare la corretta applicazione di un patto aggiuntivo nell’ambito di un contratto di utenza telefonica già stipulato in precedenza. Ne deriva che non può essere seguita la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale si tratterebbe di ipotesi di comportamento illecito, estraneo alla disciplina del contratto di utenza telefonica e quindi sottratto alla necessità del ricorso alla procedura conciliativa di cui sopra.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per l’illegittimità dell’ art. 1 comma 11 legge n. 249/1997 e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poiché la sentenza impugnata aveva omesso di valutare la costituzionalità della norma indicata.

La censura è manifestamente infondata: la Corte Costituzionale, dopo alcune decisioni interlocutorie (la n. 125 del 2005, la n. 268 del 2006 e la n. 403 del 30 novembre 2007, in relazione alla ammissibilità di provvedimenti cautelari) ha recentemente deciso (con ordinanza n. 51 del 18 febbraio 2009) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione nonché in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Giudice di pace di Alessandria con l’ordinanza del 7 febbraio 2008; ha altresì dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Alessandria con l’ordinanza indicata.

In motivazione, la Corte Costituzionale ha rammentato che “la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione … “è finalizzata ad assicurare l’interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali realizzato attraverso la composizione preventiva della lite rispetto a quello conseguito attraverso il processo” (sentenza n. 403 del 2007); che, pertanto, l’istituto in esame costituisce uno strumento volto ad assicurare un più «elevato livello di protezione dei consumatori e promuovere la fiducia dei consumatore», in linea peraltro con le indicazioni di cui alla raccomandazione della Commissione CE del 4 aprile 2001 (Sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo); che, pertanto, la questione avente ad oggetto l’art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, deve essere dichiarata manifestamente infondata.”.

Si deve quindi concludere per la manifesta infondatezza della questione, poiché non sono stati sollevati nuovi e diversi profili di incostituzionalità.

Il ricorso merita quindi il rigetto. L’oggettiva controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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