Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 20-07-2012, n. 12763 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti indicati in rubrica hanno proposto separati ricorsi per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso i decreti di cui all’epigrafe, con i quali la Corte di appello di Bologna ha rigettato le domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio iscritto al n. 671/1996 e promosso davanti al Tar Emilia Romagna il 12 aprile 1996 e non ancora definito dopo circa dodici anni e otto mesi di durata.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso ai ricorsi proposti V., dal N.P., dal D. e dal B., mentre non ha svolto difese in ordine ai ricorsi del B. e del P..

Il B. ha depositato memoria.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

Preliminarmente appare opportuno disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione di decreti della Corte di appello di Bologna in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 relativi al medesimo giudizio presupposto.

Ancora in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso del B., per vizi inerenti alla procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c., sollevate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare il controricorrente deduce che la procura è semplicemente "spillata" al ricorso, è inoltre priva della certificazione del difensore dell’autografia della sottoscrizione dell’odierno ricorrente, in quanto soltanto siglata, ed è infine priva di sottoscrizione autografa del ricorrente apposta soltanto in fotocopia. Tali eccezioni sono prive di fondamento.

Infatti il requisito della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto a cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto a cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (Cass. 2004/7731; 2009/12332).

Nel caso di specie il prudente apprezzamento di fatti e circostanze consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta. In particolare, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo costituisce già un serio indice di riferimento della procura stessa al processo in questione, indice supportato anche dalla sottoscrizione del ricorrente certificata autografa dal difensore.

Quanto alla eccepita invalidità della procura alla lite per la presenza della sola sigla del difensore a certificazione dell’autografia della sottoscrizione del ricorrente, è parimenti noto il principio secondo cui l’identità del segno grafico, apposto come sottoscrizione del difensore al fine di autenticare la firma del ricorrente, rispetto a quello apposto in calce al ricorso comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo, dovendo escludersi che tale firma possa attribuirsi a persona non identificata (Cass. 2011/13630). Nella specie la sigla del difensore è identica a quella apposta in calce al ricorso e inoltre la procura speciale è stata rilasciata su fogli intestato a stampa all’avv. Frisani, difensore del ricorrente B.. In ordine alla eccepita invalidità della procura alla lite, perchè priva della sottoscrizione autografa del ricorrente, apposta soltanto in fotocopia, non risulta che il controricorrente abbia disconosciuto la conformità all’originale della fotocopia della procura notificatagli, senza contare che il disconoscimento della conformità all’originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l’onere per chi l’ha prodotta di dimostrane la conformità all’originale, con la conseguenza che l’eventuale produzione in giudizio di copia fotostatica non autenticata della procura non determina automaticamente la nullità o l’inesistenza dell’atto introduttivo per difetto di jus postulandi, ancorchè sia stata disconosciuta dall’altra parte la conformità della copia all’originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la produzione dell’originale (Cass. 2009/2590). Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, con violazione della L. n. 89 del 2001 e con vizio di motivazione, abbia rigettato le rispettive domande, ritenendo che la palese infondatezza del giudizio promosso davanti al Tar consentiva di escludere – anche in conseguenza dell’esito negativo di un giudizio di legittimità costituzionale, definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 1995 dichiarativa della non fondatezza della questione sollevata, e di due pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sfavorevoli alle domande dei ricorrenti – che l’attesa della definizione della controversia, dall’esito sfavorevole ormai scontato, potesse aver procurato ai ricorrenti medesimi un patema d’animo indennizzabile, come confermato anche dalla mancanza di una loro attività difensiva per oltre dodici anni e dal deposito di istanza di trattazione urgente e di fissazione di udienza soltanto dopo il decorso di detto periodo di tempo. I ricorsi sono fondati.

Infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando irrilevante l’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria.

Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. 2006/7139; 2008/24269;

2010/9938).

La Corte di appello di Bologna – nel rigettare i ricorsi osservando che la palese infondatezza della domanda proposta davanti al Tar consentiva di escludere che l’attesa della definizione della controversia, dall’esito sfavorevole ormai scontato potesse aver procurato ai ricorrenti un patema d’animo indennizzabile – non si è uniformata all’orientamento sopra enunciato e i decreti impugnati devono essere conseguentemente annullati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, Si deve, in primo luogo, osservare che non si rinvengono in atti elementi che, alla stregua del principio in precedenza enunciato, consentano di ritenere che i ricorrenti, pur proponendo una domanda priva di fondamento, abbiano promosso una lite temeraria in difetto di una condizione soggettiva di incertezza e che pertanto non si sia nella specie verificato il pregiudizio morale conseguente all’eccessiva durata della causa, tenuto conto che questo si verifica di regola come effetto della violazione medesima e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2005/21088;

2006/7139).

Va altresì rilevato che il giudizio presupposto – promosso davanti al Tar Emilia Romagna con ricorso del 12 aprile 1996 e non ancora definito alla data di deposito dei ricorsi per equa riparazione (29 dicembre 2008) – si è protratto per dodici anni e otto mesi, con conseguente superamento nella misura di nove anni e otto mesi del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione (Cass. 2008/14).

In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in alcune decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Emilia Romagna oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, essendo stata l’istanza di prelievo depositata soltanto il 27 novembre 2008, a ciascuno dei ricorrenti va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.500,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), tenuto altresì conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto hanno agito unitariamente (cfr.

Cass. 2010/10634).
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie.

Cassa i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 2.100,00, di cui Euro 1.300,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge. Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012
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