Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Propone ricorso per cassazione G.A. avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 31 maggio 2012 con la quale è stata confermata quella di primo grado, emessa all’esito del giudizio abbreviato.
Il G. stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato, per essersi impossessato di energia elettrica sottratta all’ente erogatore Enel S.p.A., fino al (OMISSIS).
Il reato non risulta allo stato prescritto per la operatività di cause di sospensione del relativo termine pari a mesi due e giorni 16.
Deduce:
la violazione dell’art. 521 c.p.p., comma 2.
Invero il capo di imputazione era stato formulato, quanto alle modalità esecutive della sottrazione, con una previsione alternativa concernente il collegamento a monte del gruppo di misura oppure la rottura del sigillo apposto al contatore all’atto della constatazione della morosità.
Rispetto ad una simile alternativa il giudice del merito non aveva evidenziato alcuna esplicita presa di posizione ma, implicitamente, aveva finito per optare per la seconda ipotesi quando aveva riconosciuto che l’energia sottratta era stata comunque misurata (tanto da essere stata poi pagata dall’imputato).
Una simile conclusione è però in contrasto logico con la ulteriore affermazione della sussistenza della circostanza aggravante del taglio dei cavi.
Oltre a ciò risulta che la contestazione è di furto di energia usata per attivare gli irrigatori del fondo mentre la condanna è intervenuta in relazione al furto di energia avvenuto presso l’abitazione dell’imputato, ubicata in un luogo diverso.
Il complesso degli eventi descritti avrebbe dovuto portare il giudice del merito ad affermare che il fatto accertato era diverso da quello contestato, con la conseguenza della restituzione degli atti al pubblico ministero.
In secondo luogo la difesa contesta la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla riferibilità della condotta, posta in essere mediante il taglio dei cavi nel fondo irrigato, all’imputato:
di costui si sa, infatti, soltanto che aveva condotto il fondo nel 1999.
In terzo luogo la difesa eccepisce il travisamento della informativa di polizia giudiziaria del 6 giugno 2007, recante in allegato il verbale di accertamento eseguito dei tecnici dell’Enel il (OMISSIS). Si tratta di un verbale completamente misconosciuto dal giudice del merito il quale aveva ritenuto accertate circostanze di merito del tutto contrastanti con quelle realizzatesi: e cioè che i funzionari dell’Enel avevano effettuato il sopralluogo presso il fondo e non presso l’abitazione dell’imputato; che quest’ultimo non era presente; che i cavi non erano stati tagliati e che il risarcimento del danno era stato quantificato in appena Euro 2,58.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve darsi atto che la denuncia di travisamento delle prove formulata dalla difesa riguarda particolari non decisivi fini della tenuta della motivazione.
Invero, sebbene la Corte d’appello abbia indicato erroneamente come "abitazione" dell’imputato il luogo nel quale era installato il contatore dell’energia elettrica che è stato ritenuto manomesso, resta pacifico il fatto che tale contatore, comunque ubicato in un luogo di fatto gestito dall’imputato, è stato riallacciato abusivamente dopo la sospensione del servizio per morosità, ed ha registrato un consumo, in precedenza non contabilizzato dall’Ente erogatore dell’energia, pari a Euro 1248,34, somma che, altrettanto pacificamente, l’imputato ha corrisposto a seguito della contestazione.
Sulla base di tali emergenze non può dirsi modificato il senso della contestazione, cosi come formulata nel capo d’imputazione, nel quale è stato indicato come fatto penalmente rilevante, il furto dell’energia elettrica mediante alterazione delle caratteristiche del contatore, disattivato in precedenza per morosità.
Su tale base non si apprezza la contraddittorietà denunciata dalla parte tra il furto di energia realizzato con le modalità sopra descritte e la contestazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, atteso che la riattivazione dei circuiti elettrici per la fruizione dell’energia, dopo la disattivazione del contatore ad opera dei tecnici Enel, vale, da un lato, a configurare la menzionata circostanza aggravante e, dall’altro, a configurare un furto che è consistito nella fruizione dell’energia elettrica al di fuori del rapporto contrattuale con l’ente erogatore.
Ed invero è utile sottolineare che la violenza sulle cose è data, nel caso di specie, dalla diversa funzionalità attribuita dai congegni del contatore mediante un intervento tecnico.
Per quanto infine concerne il verbale di accesso dei tecnici-Enel oggetto di asserito travisamento, va ribadito che tale asserito travisamento, concernente il luogo di accertamento del reato (in termini peraltro del tutto conformi a quelli del capo d’imputazione), non riguarda un punto della motivazione determinante per l’affermazione o meno della responsabilità.
Ed infatti, la circostanza che il fondo agricolo ove era ubicato il contatore potesse o meno essere nella disponibilità anche di soggetti diversi dall’imputato, non presenta connotati rilevanti ai fini del presente giudizio, essendo rappresentata nel ricorso come circostanza di fatto, non apprezzabile dalla Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013
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