T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-01-2011, n. 340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale in data 6 luglio 2010 e depositato il successivo 2 agosto 2010, l’Associazione ricorrente, impegnata in attività di volontariato nei confronti di diversamente abili mentali e fisici nel quartiere Prenestino – Labicano in Roma, espone che, in data 7 luglio 2008, ha chiesto al Comune di Roma di poter realizzare una palestra per disabili con accanto una ludoteca per bambini normodotati in un’area nei pressi di largo Preneste. Con nota dell’8 agosto 2008 il Dipartimento III del Comune assegnava all’Associazione un’area di proprietà comunale di mq. 3000, situata nel Parco Prenestino. Seguivano il parere favorevole alla realizzazione dell’opera a cura del Municipio VI, dove l’area insiste ed il nulla osta del Dipartimento III a recintare l’area.

In data 23 settembre 2009 la ricorrente presentava una DIA per l’inizio delle attività di restauro e risanamento conservativo del fondo e di apposizione di una struttura prefabbricata a carattere precario, dopo di che seguivano la trasmissione degli atti da parte del Municipio VI al Dipartimento IX (Ufficio DIA), l’avviso di un procedimento amministrativo di rimozione della recinzione in paletti di cemento e rete metallica da parte del Municipio VI, nonché la comunicazione del Dipartimento IX che gli interventi non richiedevano permesso a costruire e le richieste di accesso agli atti da parte dell’Associazione ricorrente, non esaudite al momento della presentazione del ricorso in esame.

Seguiva altresì la determinazione impugnata, motivata a causa della "realizzazione su una porzione di area (mq. 3000 circa) di una recinzione perimetrale tramite posa in opera di pali in cemento e rete", in assenza di titolo abilitativo, avverso la quale l’Associazione interessata deduce i motivi che saranno più oltre indicati.

Conclude chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato e l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio tramite relazione del Municipio VI.

Il ricorso, pervenuto per la trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 18 novembre 2010, è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, avvertitene sul punto le parti costituite.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Con esso l’interessata si oppone alla determinazione a demolire la recinzione realizzata su un fondo, concessole dal Comune di Roma nel Parco Prenestino per la realizzazione di una palestra per disabili e di una ludoteca per bambini normodotati.

In buona sostanza l’Associazione interessata fa valere che del tutto erroneamente l’Amministrazione comunale contesta l’esistenza di un valido titolo abilitativo, che sarebbe, invece, del tutto illegittimo e meritevole di annullamento, dal momento che la stessa Amministrazione ed in particolare il Dipartimento IX (Ufficio DIA) ha confermato con nota del 18 dicembre 2009 che gli interventi previsti dal progettista "non rientrano tra quelli di nuova costruzione (…) e che per essi è sufficiente una semplice DIA, come da nota dell’Avvocatura del Comune di Roma prot. 46918 del 15 novembre 2001…". L’interessata lamenta pure che sull’istanza di accesso agli atti formulata si sarebbe formato l’illegittimo silenzio – rifiuto dell’Amministrazione, peraltro già impugnato con ricorso in trattazione presso altra sezione, con la conseguenza che appare anche violato il diritto di partecipazione di cui all’art. 10 della legge n. 241 del 1990.

In ordine alla prima censura emerge dalla costituzione dell’Amministrazione comunale che i lavori in corso di realizzazione a cura dell’Associazione ricorrente – e consistenti, allo stato, in una recinzione – sono stati classificati come rientranti nelle fattispecie di cui all’"art. 37, comma 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 in quanto privi di nulla osta archeologico", per il quale l’esponente non ha presentato nessuna richiesta.

In effetti dalle premesse della determinazione impugnata è dato rilevare che malgrado il presupposto giuridico dell’adozione del detto provvedimento sia proprio costituito dall’art. 37, comma 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inerente le conseguenze della mancata denuncia di inizio attività o della difformità da essa, tuttavia, in ordine a tale esplicita motivazione, parte ricorrente non articola alcun motivo di ricorso, limitandosi a sostenere che, con la presentazione della DIA in data 23 settembre 2009 si sarebbe formato un titolo abilitativo idoneo alla realizzazione delle opere sopra descritte nell’area del Parco Prenestino, come individuata in progetto.

E che, d’altronde, parte ricorrente fosse a conoscenza, seppure dopo la presentazione della DIA, dell’esistenza del vincolo archeologico sull’area e che, quindi, il provvedimento tacito non si fosse perfettamente formato, è dimostrato dalla sua stessa produzione documentale (all. 9), della quale fa parte il verbale a prot. 58745 del 6 novembre 2009 (antecedente alla presentazione del ricorso in esame) con il quale la Polizia Municipale di Roma rilevava, ai sensi dell’art. 27, comma 4 del d.P.R. n. 380 del 2001, che "Su porzione di area (mq. 3000 circa) sita all’interno del Parco Prenestino, in zona sottoposta a vincolo con d.lgs. n. 42/2004 art. 142/1 lett. M imposto con DM del 21 ottobre 1985, sono in corso d’opera lavori consistenti nella recinzione perimetrale, della stessa, tramite posa in opera di pali in cemento e rete". L’Amministrazione comunicava tale verbale all’Associazione ricorrente in allegato all’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio, con raccomandata a prot. n. 63439 in data 23 novembre 2009 e quindi almeno da quest’ultima data l’interessata era consapevole dell’esistenza del vincolo archeologico sul terreno dove andava a realizzare le opere sopra descritte.

L’esponente, invece, come sopra accennato, si limita a trincerarsi dietro la nota del Dipartimento IX (Ufficio DIA) in data 18 dicembre 2009, il quale rappresenta che, data la precarietà della erigenda struttura "è sufficiente una semplice DIA", ma non pone attenzione a quanto avrebbe potuto rilevare dalla nota del Dipartimento III in data 29 settembre 2009, con la quale quell’ufficio ha rilasciato il nulla osta per la realizzazione della recinzione di che trattasi, ma "previo ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalla legge".

In sostanza le argomentazioni offerte dalla ricorrente a sostegno delle sue posizioni, per come risulta pure dalla documentazione dalla stessa prodotta, non possono essere condivise, con la conseguenza che va del tutto contestata la prospettazione che con la DIA del 23 settembre 2009 si sarebbe formato un idoneo titolo abilitativo edilizio, dal momento che a tale tesi si oppongono sia l’esistenza del vincolo archeologico imposto sulla zona per effetto del D.M. 21 ottobre 1985, come chiarito dall’Amministrazione, sia la completa assenza di richiesta di autorizzazione alla competente Soprintendenza dei Beni Archeologici di Roma, pur sempre possibile come rappresentato nella nota di quest’ultima in data 11 febbraio 2010 a prot. 4694.

A tali conclusioni è di conforto l’orientamento giurisprudenziale, chiaritosi a seguito di una nota decisione del Consiglio di Stato (sezione VI, 5 aprile 2007, n. 1550), secondo il quale la DIA edilizia differisce da quella disciplinata dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990, laddove mentre la prima rappresenta una semplificazione procedimentale, che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni) dalla presentazione della denuncia, la seconda è uno strumento di liberalizzazione di determinate attività economiche e non presuppone la formazione di un titolo abilitativo. La riconosciuta natura provvedimentale, seppure tacita, della DIA edilizia comporta come diretta conseguenza che essa non si perfezioni se alla denuncia non è allegata tutta la documentazione prevista dall’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 o dalle leggi speciali che la prevedono, documentazione nella quale è compresa l’autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 volta ad accertare la compatibilità della realizzanda opera con il vincolo, nel caso archeologico, insistente sulla zona interessata dall’intervento.

Ma non può essere condivisa neppure la seconda censura di violazione delle norme che presiedono al giusto procedimento, per non essere la ricorrente stata messa in condizione di interloquire con l’Ente. Infatti, come sopra accennato, tutto il carteggio esibito sia dalla Associazione interessata sia dalla Amministrazione comunale dimostra che la prima, ancorché abbia presentato la DIA in data 23 settembre 2009 senza barrare alcuna delle caselle del relativo modulo riguardanti il prospetto dei vincoli, perché non ne era a conoscenza, è divenuta tuttavia consapevole della situazione del fondo sul quale era stata autorizzata ad aprire l’attività di palestra per disabili e ludoteca per bambini, almeno dalla data della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio inviatole con raccomandata a prot. n. 63439 in data 23 novembre 2009, per come dichiarato pure nel ricorso per l’accesso ai documenti, depositato il 27 febbraio 2010.

In base al criterio teleologico che sovente guida l’interpretazione delle norme poste a tutela degli interessi procedimentali, nel caso in esame, è da ritenersi dunque che siano stati, comunque, raggiunti gli effetti della norma di cui all’art. 10 della legge n. 241 del 1990, che presiede alla partecipazione al procedimento da parte dei soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento andrà a produrre i suoi effetti, dal momento che il verbale ex art. 27, comma 4 del d.P.R. n. 380 del 2001 conteneva anche la ragione per cui il titolo abilitativo tacito non poteva ritenersi validamente formatosi.

Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.

La delicatezza delle questioni trattate fa ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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