T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 17-01-2011, n. 63

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

G.M., proprietario in Comune di Brescia di un immobile adibito a propria abitazione sito alla locale via Collebeato al n°70, era intenzionato a demolire un ripostiglio ed un garage di pertinenza dell’immobile stesso e a ricostruirli con diversa volumetria e diverso, ritenuto più confacente, sedime; aveva quindi inoltrato al Comune stesso istanza per ottenere la relativa concessione edilizia, e ricevuto un diniego così motivato: "l’intervento è in contrasto con l’art. 10.4 delle norme del vigente P.R.G. poiché la nuova costruzione, come progettata, non rispetta i distacchi dagli altri fabbricati. La norma infatti recita "non vengono considerati distacchi i rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 2/3 della larghezza non sia superiore a metri 4′. Nel caso in esame, il rientro è superiore a metri 4" (doc. 1 ricorrente, copia diniego).

Avverso tale diniego, G.M. ha proposto impugnazione, con ricorso affidato ad unico motivo di violazione di legge, in cui sostiene che la norma dell’art. 10.4 delle N.T.A. sarebbe invece non applicabile al caso di specie.

Il Comune, che già aveva resistito al ricorso con memoria formale 2 agosto 1999, ha poi depositato il 15 ottobre 2010 atto di costituzione con nuovo difensore e il 25 ottobre successivo una memoria in cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per carenza di interesse, in quanto il ricorrente, come da documenti allegati, avrebbe nelle more del giudizio realizzato abusivamente le opere per le quali è causa, domandando e ottenendo in seguito la loro sanatoria (doc.ti Comune da 5 a 7; il fatto storico è comunque non contestato).

All’udienza del giorno 2 dicembre 2010, la Sezione ha trattenuto la causa in decisione, senza che il procuratore del ricorrente rendesse alcuna dichiarazione di persistenza dell’interesse ai sensi dell’art. 82 comma 2 c.p.a.

Motivi della decisione

1. Così come richiesto dalla difesa del Comune va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Come affermato in termini generali dalla giurisprudenza, infatti, "il riesame dell’abusività dell’opera provocato dall’istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento", che va a sostituirsi a quelli in precedenza intervenuti quanto alla stessa opera, e fa venir quindi meno l’interesse alla relativa impugnazione: in tali termini, con argomentazioni di principio, per tutte C.d.S. sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2844, citata dal Comune stesso.

2. Va comunque ricordato che il contenuto della presente pronuncia non potrebbe essere differente, perché come ricordato in narrativa il ricorrente non ha dichiarato, come ora prevede la legge processuale, il permanere del proprio interesse al ricorso stesso, che quindi andrebbe dichiarato improcedibile anche solo per tale ragione.

3. I motivi della decisione consentono di compensare le spese di lite, non rinvenendosi in particolare contrario principio nella decisione C.G.A. 30 marzo 2009 n°215 citata dal Comune (memoria 25 ottobre 2010, ultima riga), che riguarda fattispecie diversa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa per intero fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Mara Bertagnolli, Primo Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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