Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 30-07-2012, n. 13571

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con ricorso alla Corte d’appello di Venezia, T. E. e le altre quattro persone indicate in epigrafe proponevano domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’arto della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio nell’agosto 1996 e definito nel febbraio 2007;

che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole di tre anni, ha liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di sette anni e sei mesi in Euro 3.700 (pari a Euro 500 circa per anno) oltre interessi legali e metà delle spese, trattandosi di ricorso proposto unitamente a numerose altre persone, con notevole affievolimento della partecipazione emotiva dei ricorrenti;

che avverso tale decreto i predetti ricorrono per cassazione formulando due motivi, rispettivamente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, 6.1 C.E.D.U.) e per vizio motivazionale, entrambi riferiti alla liquidazione dell’equa riparazione;

che il Ministero dell’Economia e Finanze resiste con controricorso e ricorso incidentale, nel quale censura a sua volta il rigetto della sua eccezione di incompetenza territoriale, deducendo la violazione di norme di diritto (art. 38 c.p.c., L. n. 89 del 2001, art. 3, art. 11 c.p.p.) e la competenza della Corte di Perugia;

considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

ritenuto che, esaminando prioritariamente la questione inerente l’incompetenza territoriale del giudice adito, l’eccezione sollevata dalla Amministrazione è fondata, alla luce dell’indirizzo interpretativo, stabilito dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 6306/2010, secondo cui il criterio dettato dalla L. n. 89 del 2010, art. 3 mediante il richiamo all’art. 11 c.p.p. si applica anche ai procedimenti dinanzi ai giudici speciali, come i Tribunali amministrativi Regionali; che, in base a tale indirizzo interpretativo, cui il Collegio intende dare continuità conformemente a quanto già più volte affermato da questa sezione(cfr. n. 22930/2010; n. 23768/2010; n. 24171/2010), la competenza territoriale in relazione alla domanda di equa riparazione per un processo dinanzi al T.A.R. Lazio è attribuita alla Corte d’appello di Perugia;

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato, con rimessione della causa alla Corte d’appello di Perugia, la quale provvederà anche a liquidare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte d’appello di Perugia, alla quale rimette la causa, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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