Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 7/1/2012 il Tribunale di Belluno ha condannato la sig.ra R. alla pena di 1.500,00 Euro di ammenda perchè colpevole del reato previsto dalla L. n. 977 del 1967, art. 26, comma 2, in relazione all’art. 8 della medesima legge, per avere ammesso al lavoro una persona minore di età senza la preventiva visita medica;
fatto accertato il (OMISSIS).
2. Avverso tale decisione la sig.ra R. propone ricorso in sintesi lamentando:
a) Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per avere il Tribunale omesso di applicare la L. n. 124 del 2004, art. 15 e di dichiarare non doversi procedere nei confronti della ricorrente per difetto della condizione di procedibilità consistente nell’avvio della procedura amministrativa che prevede la obbligatoria emanazione della prescrizione (Cass., sentenza n.34750 del 26/9/2011);
b) Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) difettando ogni elemento che dimostri l’esistenza di un rapporto di lavoro riguardante il minore.
Motivi della decisione
1. La decisione di questa Corte citata dalla ricorrente è certamente in termini, in quanto in corso di motivazione afferma: "… Nella materia de quo, il D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20 e ss., espressamente richiamate dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15, dispongono che l’organo di vigilanza impone al contravventore apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione, e se risulta l’adempimento, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa nel termine di 30 giorni; entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, tale organo deve comunicare al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione e l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa, mentre in caso di inadempimento la comunicazione va fatta entro 90 giorni. Se il Pm riceve la notitia criminis deve darne notizia all’organo di vigilanza perchè attivi la procedura ed il procedimento penale è sospeso fino alla ricezione della sopraindicate comunicazioni; di fatti la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza. Il D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 15, comma 3 prevede che la procedura debba essere attivata anche nelle fattispecie a condotta esaurita, ovvero quando il trasgressore abbia provveduto in via autonoma, prima dell’emanazione della prescrizione all’adempimento degli obblighi di legge (si veda, per fattispecie identica, Sez. 3, n. 39400 del 6/6/2007, Pm in proc. Loi, Rv 237198)".
2. A fronte del principio così enunciato, la Corte deve rilevare che la motivazione della sentenza impugnata risulta difficilmente comprensibile e sembra non affrontare in modo espresso nè quali siano stati gli estremi dell’intervento della pubblica amministrazione, così omettendo di chiarire la situazione di fatto accertata, nè i principi della giurisprudenza che sono stati utilizzati in sede di interpretazione della disciplina vigente.
3. Tale situazione di incertezza non consente alla Corte di provvedere e impone di annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito affinchè provveda a nuovo esame alla luce del principio giurisprudenziale esposto al punto 1 che precede.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Belluno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013
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