Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Morbegno ha accolto l’opposizione proposta dalla s.n.c. V. A. di V. U. & C. avverso il verbale in data 18 aprile 2005, con il quale agenti della Polizia di Stato di Sondrio le avevano contestato di aver effettuato con un suo veicolo un trasporto di merci per conto proprio, senza aver ottenuto la relativa licenza. La decisione si basa sul rilievo che l’autorizzazione al trasporto per conto di terzi, di cui era munita la società attrice, aveva contenuto più ampio e presupposti più rigorosi della licenza mancante, sicchè consentiva di esercitare entrambi i tipi di trasporto.
Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Sondrio hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. La s.n.c. V. A. di V. U. & C. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione
L’eccezione di inammissibilità, formulata dal pubblico ministero in udienza, va disattesa, poichè vi è in atti l’avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, del plico postale contenente la copia del ricorso per cassazione, inviata per la notificazione ai procuratore della s.n.c. V. A. di V. U. & C..
Con il motivo addotto a sostegno dell’impugnazione il Ministero dell’interno e la Prefettura di Sondrio lamentano che il Giudice di pace ha erroneamente esteso l’operatività dell’autorizzazione per il trasporto per conto di terzi a quello per conto proprio, per il quale è richiesta invece una apposita diversa licenza.
La doglianza non è fondata.
Per l’esercizio dei due tipi di attività sono effettivamente previsti, dalla L. 6 giugno 1974, n. 298, artt. 31 ss., provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicchè risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere una attività che l’art. 31, lett. b) della legge citata definisce come "complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale".
Il ricorso viene pertanto rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimata non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012
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