Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 4.7.2012 il Tribunale di Torino, a seguito di accordo ex art. 444 c.p.p. tra le parti, applicava a V.T. A.D. – imputato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per aver importato 81 ovuli di hashish per complessivi grammi 854,88 – la pena concordata di anni due e mesi 10 e gg. 20 di reclusione oltre la multa ed ordinando la confisca della somma di Euro 210,00, siccome provento del reato di importazione, ed, D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sextes di telefoni cellulari.
2. Avverso la sentenza propone personalmente ricorso per cassazione l’imputato dolendosi di:
2.1. inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e mancanza di motivazione al riguardo della sussistenza nella specie dell’attenuante in parola, la cui valutazione doveva esperirsi nell’ambito del doveroso controllo sul patto intervenuto sulla pena;
2.2. erronea applicazione dell’art. 240 c.p. in relazione all’art. 445 c.p.p. e mancanza di motivazione in relazione alla somma di denaro confiscata, genericamente qualificata come profitto del reato.
2.3. erronea applicazione della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e mancanza di motivazione in relazione alla confisca dei telefoni cellulari in assenza di giustificazione in ordine alla sproporzione rispetto alle condizioni economiche.
3. Il P.G. ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca dei telefoni cellulari.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di motivazione della sentenza di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione in ordine a una circostanza attenuante non richiesta, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena patteggiata pronunciarsi, in base all’art. 444 c.p.p., comma 2, solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. (Fattispecie in tema di mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità dei fatti, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5) (Sez. 6, Ordinanza n. 3769 del 04/12/1996 Rv. 207115 Imputato: Carandente).
5. Quanto al secondo e terzo motivo – come già osservato da questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 17266 del 16/04/2010 Rv. 247085 Imputato:
Trevisan) – pur alla luce della novella apportata dalla L. n. 134 del 2003 al testo dell’art. 445 c.p.p., comma 1 con l’estensione dell’applicabilità – in caso di pena patteggiata – della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p. (e non più soltanto a quelle previste dal detto art. 240 c.p., comma 2 come ipotesi di confisca obbligatoria), non è revocabile in dubbio che il giudice ha l’obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza del denaro o degli altri beni confiscati. Ed analogo ragionamento va svolto per la confisca obbligatoria eventualmente disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, L. n. 356 del 1992, che richiede l’enunciazione dei motivi che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall’imputato ed altresì richiedono l’esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica. Di tal che la schematicità della motivazione propria del rito differenziato ex art. 444 c.p.p. non può estendersi semplicisticamente all’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (v. da ultimo: Cass. Sez. 5, 3.11.2009 n. 47179, D., rv. 245387).
6. Siffatto obbligo di motivazione nel caso dell’impugnata sentenza del g.i.p. del Tribunale di Torino si rivela inadempiuto. Nella parte motiva della sentenza non v’è traccia, infatti, delle ragioni che presiedono alla confisca della somma di denaro di pertinenza del ricorrente e degli apparecchi cellulari rinvenuti in suo possesso essendosi il giudice limitato ad affermare la apodittica provenienza dal delitto della somma, come pure la sproporzione rispetto a condizioni economiche, neanche indicate.
7. L’indicata lacuna motivazionale impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari sequestrati a V.T.A.D..
Rimane, ovviamente, impregiudicata la statuizione di merito dell’impugnata decisione e della relativa pena principale applicata al ricorrente, che – a seguito dell’odierna pronuncia di legittimità – passa in cosa giudicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e dei telefoni cellulari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
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