Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 13-11-2013, n. 45642

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 26.9.2012 la Corte di Appello di Genova dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da T.O. E. avverso la sentenza emessa dal Tribunale del luogo in data 6.10.2006, con la quale l’imputata era stata condannata per il reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 4 (acc. in data (OMISSIS)) alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione, oltre la multa di Euro 800,00, pena condonata.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, rilevando:

1-la violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. e) e artt. 517- 521 c.p.p. art. 111 Cost., in riferimento alla decisione adottata "de plano" considerando sussistente l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7.

Deduceva inoltre la nullità del provvedimento, evidenziando che la Corte di Appello, chiamata a giudicare della esistenza dell’aggravante formalmente contestata, aveva ritenuto la "genericità" dell’atto di impugnazione, non avendo la difesa fatto riferimento ad altra aggravante, mai contestata.

rilevava inoltre la violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., ritenendo erronea la valutazione di genericità dei motivi di impugnazione, nonchè la violazione del divieto di reformatio in pejus, ex art. 597 c.p.p., e la mancanza, o contraddittorietà della motivazione.

Il PG in Sede ha formulato richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta dotato di fondamento.

Premesso che la difesa di T.O.E. aveva proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 6.10.2006, con la quale l’imputata aveva riportato condanna alla pena di legge per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., n. 4, deve evidenziarsi che, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato, la Corte territoriale ha dichiarato "de plano" l’inammissibilità dell’impugnazione rilevando la genericità del gravame, che riguardava la contestazione dell’aggravante ex art. 625 c.p., n. 4, facendo riferimento alla diversa aggravante indicata dall’art. 61 c.p., n. 7, anche nel caso desunta in fatto dal capo di imputazione, e non richiamata nei motivi di appello.

Pertanto, deve ritenersi fondata la censura articolata con il primo motivo di gravame, dovendosi ritenere viziata dalla erronea valutazione dei motivi di appello l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’atto di impugnazione, dovendo questo essere valutato ai fini dell’art. 581 c.p.p. in riferimento alle censure formulate dall’appellante.

Deve pertanto essere pronunziato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, intendendosi recepiti i motivi di gravame articolati nel ricorso.

Gli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di Genova per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Genova per il relativo giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2013
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