Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50631

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 7 aprile 2011, condannava alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 12000,00 di multa, riconosciuta la recidiva contestata, B.A., imputato: A) del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver contraffatto la patente di guida apponendovi la sua fotografia in luogo di quella di I.G.; B) del reato di cui all’art. 494 c.p., per aver indotto in errore, esibendo il falso documento di cui al capo A), il titolare di una agenzia automobilistica intestando a nome dell’ I. il ciclomotore da lui acquistato per mezzo di detta agenzia; C) del reato di cui agli artt. 337 e 339 c.p., per aver minacciato con una pistola personale di P.S. per opporsi in tal modo ai controlli di polizia; D) del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7, per aver detenuto senza licenza un pistola Beretta cal. 9×21 con matricola abrasa; E) del reato di cui al L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3, perchè deteneva l’arma clandestina di cui al precedente capo; F) del reato di cui all’art. 648 c.p., per aver ricettato l’arma detta; G) dell’art. di cui all’art. 697 c.p., per aver detenuto cartucce cal. 9 senza averne fatto denuncia all’autorità; H) del reato di cui all’art. 116 C.d.S., per aver circolato alla guida del motociclo targato (OMISSIS) sprovvisto di patente di guida perchè revocatagli; in (OMISSIS).
2. Il tribunale in tal modo ricostruiva le vicende di causa: agenti della Polizia di Stato, in borghese e con auto civetta, il pomeriggio del 31 agosto 2010 avvistavano un giovane, già in precedenza notato per il suo fare sospetto, a bordo di una Gilera Runner privo del casco di protezione e gli intimavano di fermarsi per controllarlo; il giovane rispondeva alla intimazione dandosi alla fuga inseguito dall’auto della polizia; nel corso del lungo inseguimento in due occasioni l’auto riusciva ad affiancare il motociclo; la prima volta il giovane aveva puntato una pistola contro i poliziotti ottenendo il rallentamento degli inseguitori e la seconda volta era rovinato a terra nel tentativo di eseguire una manovra di depistaggio; anche in questa seconda occasione, pur a terra, il giovane aveva nuovamente minacciato i poliziotti inseguitori puntando contro di loro la pistola in suo possesso, riuscendo in tal modo a dileguarsi nuovamente anche grazie ad una vespa di colore rosso che lo aveva preso a bordo; in detto parapiglia il giovane perdeva l’arma che veniva sequestrata e riscontrata perfettamente funzionante ed armata per l’uso; sul motociclo la polizia rinveniva una copia del passaggio di proprietà redatto dall’agenzia Ca. e ciò consentiva il rapido accertamento delle falsificazioni contestate e la identificazione del giovane nell’imputato attuale ricorrente.
A sostegno della decisione il giudice di prime cure, dopo aver rigettato le eccezioni processuali proposte dalla difesa relative al mancato rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia, al mutamento del Collegio ed alla contestazione della recidiva non chiaramente indicata nella copia notificata all’imputato del decreto di citazione a giudizio, poneva: le testimonianze dei due poliziotti impegnati nell’inseguimento, il loro riconoscimento del B. come il giovane alla guida del motociclo inseguito, le testimonianze del titolare dell’agenzia presso cui fu esibita la patente intestata falsamente e di I.G., il verbale di fermo dell’imputato e quelli di perquisizione e sequestro.
3. Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello l’imputato ribadendo le medesime eccezioni processuali e contestando il quadro indiziario valorizzato dal Tribunale per la condanna impugnata e la Corte di appello di Bari, con sentenza del 12.4.2012, respingeva i rilievi procedimentali e le censure di merito, limitando poi la riforma della pronuncia di primo grado alla pena, che veniva ridotta ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 6000,00 di multa con la revoca delle sanzioni accessorie.
4. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza il B., assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa un unico motivo di impugnazione, variamente articolato tra censure processuali e motivazionali relative, altresì, a tutte le norme incriminatrici contestate ed a quelle relative alla recidiva, alla determinazione della pena ed alle attenuanti generiche.
Deduce in particolare la difesa ricorrente:
A. sul legittimo impedimento del difensore per l’udienza del 16.2.2011 in considerazione di concomitante impegno professionale del difensore medesimo ed in costanza di adesione dell’imputato alla istanza difensiva, che l’impegno ulteriore era dato da una udienza davanti al tribunale del riesame di xxx, non rinviabile, e che il difensore di ufficio non aveva svolto alcuna apprezzabile attività difensiva;
B. sulla violazione dell’art. 525 c.p.p., che nel corso del processo il collegio dell’udienza del 22.10.2012 era mutato nella sua composizione e che il nuovo Collegio aveva provveduto all’espletamento dell’istruttoria dibattimentale con l’escussione di testi ammessi dal primo collegio;
C. sulla regolare contestazione della recidiva, che la stessa corte di merito riconosce la scarsa leggibilità della medesima nella copia notificata all’imputato, che nel dubbio deve darsi una interpretazione favorevole all’imputato, che la mancata conoscenza della contestazione ha portato a conseguenze negative per l’imputato il quale avrebbe potuto scegliere un rito alternativo;
D) sulla perizia ammessa in sede di appello al fine di esaminare tracce papillari presenti sulla pistola, perizia conclusasi con esiti negativi nel senso che le tracce erano risultate confuse, che le imprudenti manipolazioni del personale di polizia non poteva avere conseguenze negative per l’imputato, ma anzi risolversi in suo favore;
E) sul mancato controesame del teste Ca., impedito dal Presidente della corte nonostante si trattasse di un teste indicato altresì dalla difesa, che trattasi di provvedimento istruttorio nullo dappoichè inficiante il diritto della difesa. Quanto ai rilievi motivazionali e di legittimità non processuali, rilevava ancora la difesa ricorrente: testi estranei a contesti delinquenziali, i testi C. e Ca., hanno escluso la riconducibilità al B. della persona acquirente del motoveicolo in sequestro; dette testimonianze devono ritenersi di gran lunga più robuste di quelle dei verbalizzanti i quali, viceversa, hanno appena scorto il volto del giovane inseguito in condizioni di concitazione e scarsissima concentrazione; il teste C. ha negato in aula di aver mai venduto il ciclomotore in sequestro a B., nè dette dichiarazioni, nonostante la minaccia del P.M. di udienza, sono mai state trasmesse all’ufficio del P.M. per l’inizio dell’azione penale;
anche il teste Ca. ha rilevato che la persona che si rivolse alla sua agenzia era più alto dell’imputato; il poliziotto T. ha dichiarato in aula di aver soltanto percepito che il giovane avesse puntato la pistola; il giovane in fuga indossava una magliettina corta eppertanto avrebbero dovuto i poliziotti notare i tatuaggi del B., viceversa non notati; anche l’acquisto della scheda Mediaset non ha carattere indiziante dappoichè potenzialmente riferibile alla compagna; l’abitazione del B. non era affatto ignota risultando invece all’ufficio anagrafe; l’imputato ha fornito un alibi non smentito dalla compagna, prova d’alibi del tutto ignorata dalla corte di merito; l’ I. ha riferito in dibattimento di non aver mai smarrito la sua patente e questo priva di sostanza la contestazione di cui al capo A) la quale, viceversa, descrive la condotta di falsificare la patente dell’ I. attraverso la sostituzione della fotografia; anche la recidiva è stata contestata e ritenuta in assenza di motivazione esplicita; del pari immotivato si appalesa il diniego delle attenuanti generiche.
5. Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza relativa alla omessa motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e quanto alla contestata recidiva, mentre è infondato nel resto.
5.1 Quanto ai rilievi processuali: in ordine al legittimo impedimento, rileva il Collegio la palese genericità dell’eccezione, sia perchè relativa essa ad una sola delle udienze di prime cure, sia perchè non illustrato il pregiudizio difensivo eventualmente provocato, sia perchè infine non adeguatamente illustrati modi e termini in cui esso maturò e venne comunicato alla corte. E’ noto infatti che il difensore, nel caso in cui l’impedimento legittimo, ex art. 486 c.p.p., sia dovuto alla contemporanea fissazione di altro dibattimento, non può riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato, ma deve, non appena ricevuta la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e darne pronta comunicazione al Giudice al quale deve chiedere il rinvio (Cass., Sez. 6^, 17/04/2012, n. 28477; Cass., Sez. 3^, 18/10/2011, n. 44411).
Rammenta inoltre la Corte che in tema di legittimo impedimento del difensore, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale dello stesso deve essere corredata anche dalla giustificazione della mancata nomina di un sostituto, come è desumibile, oltrechè da ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5 (Cass., Sez. 6^, 22/01/2010, n. 6668) giustificazione che nello specifico non risulta essere stata fornita.
In ordine invece al denunciato mutamento del Collegio, deve ribadirsi il rilievo di genericità della eccezione, giacchè rilevatane in sede di appello la tardività l’infondatezza in assenza di adeguata replica difensiva, in questa sede di legittimità, alla puntuale confutazione del giudice di secondo grado.
Va peraltro confermato il principio di diritto in materia formulato da questa istanza di legittimità, principio in forza del quale, nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio, la mancanza di un’iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l’opportunità di una rivisitazione della precedente fase (e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime) equivale a consenso espresso.
Tanto vale nella fattispecie in cui le parti avevano prestato acquiescenza rispetto all’assunzione delle prove già ammesse e si erano astenute dal proporre nuovamente richieste istruttorie (Cass., Sez. 2^, 04/06/2008, n. 34723; Cass., Sez. 1^, 14/01/2011, n. 18308, rv. 250220).
In ogni caso non risulta specificato neppure in questo caso il vulnus difensivo eventualmente subito dall’imputato e ritiene il Collegio di confermare l’insegnamento di legittimità secondo cui "il principio di immutabilità del giudice non è violato quando l’istruzione dibattimentale sia stata condotta e portata a termine da un collegio giudicante che, in una composizione parzialmente diversa, abbia precedentemente ammesso le prove e nominato dei periti, senza che nessuna delle parti abbia sollevato obiezioni o formulato richiesta di rinnovazione degli atti anteriormente assunti sino alla deliberazione della sentenza" (Cass., Sez. 6^, 21/10/2009, n. 2928;
Cass., Sez. 6^, 03/04/2012, n. 43005, rv. 253789).
In riferimento, all’eccezione di non chiara contestazione della ritenuta recidiva, non può che confermarsi la motivazione del giudice di secondo grado, il quale ha rilevato, correttamente, che la contestazione non era affatto omessa ma soltanto di non agevole leggibilità eppertanto facilmente riscontrabile sia attraverso un attento esame dell’atto notificato, sia attraverso il doveroso confronto con l’originale.
Del tutto generiche si appalesano infine le censure in relazione agli esiti della perizia ammessa in seconde cure circa l’esame di tracce papillari sulla pistola in sequestro ovvero sulla impedita possibilità di rivolgere domande difensive al teste Ca..
Sulla impossibilità dell’esame peritale perchè compromesse le tracce dalla manipolazione degli operatori di P.G., nessuna apprezzabile tesi difensiva appare proponibile, nè tampoco può da essa impossibilità trarsi, come pure pare accreditare l’ardita tesi difensiva, una prova a favore dell’imputato, dovendosi e potendosi semplicemente dedurre dalla vicenda processuale la mancata acquisizione di una prova a carico del prevenuto. Quanto invece al mancato controesame, nulla di specifico evidenzia la difesa in ordine alla decisività delle domande stesse, peraltro considerate dal presidente del Collegio, con valutazione istruttoria non censurabile per cassazione, già proposte in precedenza. 5.2 Venendo ora alle doglianze non procedimentali, giova ribadire che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici.
Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 xxx; Cass. 6.05.03 xxx). cfr. Sez. 4^, n. 15227 dell’11/4/2008, xxx, Rv.239735;
cfr. in termini: Cass. sez. 2^, sentenza n. 7380 dell’11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716, imp. xxx); Sez. 6^, n. 1307 del 14/1/2003, xxx, Rv. 223061).
Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di un’ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova indiziaria puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente ritenuto con la sentenza impugnata.
Con indubbia coerenza logica e corretto sillogismo dialettico i giudici di merito sono pervenuti a considerare provata la colpevolezza dell’imputato in ordine a tutti i reati contestatigli sulla base di un quadro indiziario complesso, grave e convergente.
Hanno innanzitutto valorizzato infatti i giudici territoriali il riconoscimento dei due poliziotti che intimarono l’alt all’imputato e che poi lo inseguirono allorchè lo stesso si diede alla fuga, affiancandolo per due volte, provocandone la caduta rovinosa, guardandolo quando puntò contro di loro la pistola, inseguendolo ancora fino al suo definitivo dileguarsi.
A parte siffatta acquisizione processuale di per sè importante e fortemente significativa, vi è poi il sequestro della pistola con matricola abrasa abbandonata dal prevenuto, riscontro del racconto dei poliziotti e prova delle contestazioni relative alle armi, nonchè l’acquisizione del documento attestante il passaggio di proprietà del motoveicolo a tale I.G., passaggio curato dall’agenzia di Ca.Gi. il quale, con la documentazione in suo possesso relativa a detta compravendita, ha consegnato fotocopia della patente di guida dell’ I., disconosciuta da questi perchè completata con la fotografia formato tessera dell’imputato.
Questi è stato pertanto riconosciuto come colui che acquistò il motociclo, che lo guidava in occasione del suo inseguimento e che puntò la pistola contro i poliziotti, pistola poi buttata per terra al momento di dileguarsi con l’aiuto di un complice su una vespa rossa accora in aiuto. Natura di prova indiziaria a carico devono altresì riconoscersi sia alle ferite riscontrate sull’imputato dopo la sua identificazione, compatibili con la sua rovinosa caduta dal motociclo, sia allo scontrino di acquisto rinvenuto nel sottosella del motociclo usato dall’imputato, scontrino di acquisto di una tessera ricaricabile Mediaset Premium acquistata pochi giorni prima dei fatti di causa presso un supermercato nelle vicinanze dell’abitazione del B., tenuto conto della circostanza che lo stesso giorno una tessera analoga venne attivata nell’abitazione dell’imputato e della convivente.
A fronte di un "si" complesso quadro indiziario univocamente articolato a carico dell’imputato, la sua difesa evoca l’incertezza del riconoscimento dei poliziotti, le testimonianze del venditore del motociclo e del titolare dell’agenzia di vendita che non hanno riconosciuto l’imputato, l’incertezza dell’indizio dato dallo scontrino di acquisto della tessera mediaset premium. Trattasi, giova ribadirlo, di valutazioni alternative delle circostanze indiziarie valorizzate dai giudicanti, che devono necessariamente cedere di fronte a dati documentali acquisiti al processo e probanti oltre ogni dubbio: la patente di guida falsificata dell’acquirente del motociclo, il falso I.G. in realtà B.A., che rende palesemente incerta e fors’anche in malafede la testimonianza del venditore (come peraltro motivatamente sostenuto dalle sentenze di merito).
5.3 Rimane il rilievo di legittimità sulla contestazione di cui al capo A), con la quale si imputa al B. di aver apposto la propria fotografia sulla patente di guida di I.G. eliminando quella del legittimo proprietario del documento, mentre in realtà l’ I. ha confermato di non aver mai smarrito la propria patente di guida.
Di qui un fatto diverso e cioè la formazione di un titolo autorizzativo alla guida totalmente diverso e non soltanto parzialmente falsificato. Trattasi di eccezione infondata.
Ed invero appare utile sul punto richiamare l’insegnamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, insegnamento in forza del quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Cass., Sez. Unite, 15/07/2010, n. 36551).
Nel caso in esame ed in applicazione degli esposti principi osserva il Collegio che l’imputato non ha subito alcuna limitazione del diritto di difesa, giacchè la condotta in conclusione imputatagli doveva ritenersi ricompresa in quella più ampia e certamente penalmente più rilevante descritta nel capo di imputazione. In altri termini tra la contestazione iniziale di aver apposto la foto di una persona diversa da quella i cui dati erano riportati nella patente di guida e la condotta di aver, invece, formato ex novo una patente di guida falsa, non sussiste alcuna apprezzabile diversità e comunque tale diversità non ha in nulla inciso, nè poteva essere il contrario, sui diritti difensivi dell’imputato, di guisa che, in conclusione sul punto, nessuna violazione del principio di cui all’art. 521 c.p.p. è configurabile nella fattispecie in esame.
6. Come già innanzi anticipato l’impugnazione dell’imputato va invece condivisa là dove censura l’omessa motivazione in ordine alle ragioni di merito prospettate al giudice di secondo grado quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta recidiva.
Al riguardo è doveroso rilevare che la difesa dell’imputato ebbe a prospettare col ricorso in appello l’onere motivazionale in capo al giudicante di argomentare in ordine all’applicazione della recidiva, tesi fondata sull’insegnamento di questo giudice di legittimità (in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa; Cass., Sez. Unite, 27/10/2011, n. 5859) e sulle confutazioni difensive delle ragioni sviluppate dal giudice di primo grado, del tutto ignorate dalla corte territoriale. Del pari nulla ha opinato il giudice dell’appello in ordine alle censure dell’imputato al diniego delle circostanze generiche giacchè non adeguatamente valutato il suo comportamento processuale, nello specifico descritto e valorizzato ai fini di un suo favorevole bilanciamento rispetto alle circostanze viceversa nettamente negative richiamate in prime cure.
Sui punti detti si impone pertanto un annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte distrettuale barese per nuovo giudizio da esprimersi, a tali limitati fini, in piena libertà di valutazione.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena ed alle circostanze e rinvia per nuovo giudizio sui detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

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