Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-04-2012, n. 6059 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M. unitamente a Ca.Ma. ed alla s.a.s.

M.C., con atto di citazione del 16-10-07 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo esecutivo, non ancora notificato, ottenuto dall’avvocato T.G. per la somma di L. 85.000.000, deducendo di essere venuti a conoscenza dell’emissione del decreto in occasione della notifica alla società M.C., del decreto tavolare recante prenotazione di ipoteca giudiziale sui beni della società e di Ca.Ma.; che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta successivamente il 20-10-07.

Il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto proposta prima della notifica del decreto ingiuntivo.

La Corte di appello di Trento, evocata su impugnazione proposta dal solo C.M., ha confermato la decisione di primo grado.

Propone ricorso C.M. con due motivi.

Resiste con controricorso l’avvocato T.G..

Motivi della decisione

l.Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 643-644 e 645 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l’opposizione a decreto ingiuntivo non è esperibile prima della notifica dello stesso, in violazione del principio della ragionevole durata del processo e dell’interpretazione dell’art. 643 c.p.c., comma 3, come effettuata dalle Sezioni Unite nell’ordinanza n. 20596/2007, secondo cui la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso, con la conseguenza dell’ammissibilità della opposizione al decreto ingiuntivo prima della notifica.

2. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha rilevato che la statuizione contenuta nell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 20596/2007 riguarda la litispendenza, ipotesi diversa da quella in oggetto, e mira a verificare, al limitato fine della prevenzione, quale fra la causa avente ad oggetto l’accertamento del rapporto, iniziata con citazione dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della notifica dello stesso, e quella di condanna introdotta con il decreto ingiuntivo, abbia determinato la prevenzione, al fine di evitare che la tutela del creditore sia messa nel nulla dalla notifica del giudizio sul rapporto prima che il ricorso per decreto ingiuntivo sia notificato.

La Corte di appello ha ritenuto che consentire l’opposizione prima della notifica del decreto imporrebbe al richiedente l’ingiunzione un contenzioso che egli avrebbe potuto scegliere successivamente di evitare, non notificando il decreto ottenuto, e che comunque l’ingiunto non rimane senza tutela, potendo azionare la procedura di cui all’art. 644 c.p.c., essendo irrilevante la circostanza dell’iscrizione ipoteca giudiziale, che non esclude la possibilità per l’ingiunto di far dichiarare l’inefficacia del decreto.

Secondo la Corte di merito non rileva anche la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato comunque notificato successivamente all’introduzione del giudizio di opposizione, in quanto l’art. 645 c.p.c., prevede un preciso meccanismo per evitare che il decreto acquisti autorità di cosa giudicata e che l’opposizione può proporsi nel termine perentorio di cui all’art. 641 c.p.c., che decorre dalla data di notifica del decreto.

3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione delle norme in materia di procedimento per decreto ingiuntivo e di giudizio di opposizione, nè l’interpretazione proposta dal ricorrente è confortata dalle statuizioni dell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 20596/2007, che ha ad oggetto la nozione di pendenza della lite ai fini della prevenzione fra un giudizio che inizia con ricorso per decreto ingiuntivo ed un giudizio di cognizione ordinaria che inizia con citazione.

4. Già con la sentenza n. 5597 del 1992 le Sezioni Unite di questa Corte, con espresso riferimento ai giudizi ex art. 409 c.p.c., ma con argomentazioni di portata generale, che rendono il principio estensibile a tutti i processi che iniziano con ricorso, hanno affermato che in tali procedimenti, non essendo applicabile, neppure in via analogica, l’art. 39 c.p.c., comma 3, strettamente dipendente dalla struttura dei processi che iniziano con atto di citazione, è rilevante la data di deposito dell’atto introduttivo. Infatti "la prevenzione è un effetto della costituzione del processo e non della realizzazione del contraddicono", che la legge (art. 101 c.p.c.) richiede per statuire sulla domanda.

La Corte prosegue affermando che per la costituzione del processo è sufficiente che si realizzi il contatto fra due dei tre soggetti del rapporto processuale, a nulla rilevando che tale contatto abbia luogo fra le due parti, come nei processi che iniziano con citazione, o tra una parte e il giudice, come nei processi su ricorso.

5. Con l’ordinanza n. 20596/2007 le Sezioni Unite hanno affermato che nell’interpretazione dell’art. 643 c.p.c., comma 3, non possono trascurarsi alcuni aspetti, anche di natura testuale, che emergono dalla disciplina del procedimento d’ingiunzione.

L’art. 638 c.p.c., dispone che "la domanda d’ingiunzione si propone con ricorso" e, conseguentemente, l’art. 640 c.p.c., per il caso di rigetto del ricorso, e l’art. 644 c.p.c., nell’ipotesi di inefficacia per mancata notifica del decreto, prevedono che la domanda possa essere "riproposta".

Inoltre dalla proposizione della domanda d’ingiunzione nascono alcuni effetti processuali:

da tale momento sono irrilevanti i mutamenti dei criteri di determinazione della competenza (art. 5 c.p.c.); – il giudice ha il dovere di provvedere su tutta la domanda proposta con il ricorso e non oltre i limiti di essa (art. 112 c.p.c.); – i luoghi indicati nel ricorso, ai sensi dell’art. 638 c.p.c., sono quelli in cui deve essere notificata l’opposizione e, pertanto, così come previsto dall’art. 170 c.p.c. per i procedimenti contenziosi, se il ricorso è proposto con il ministero di un difensore l’opposizione stessa deve essere notificata presso di lui; – ricevuto il ricorso il cancelliere ha il dovere di formare il fascicolo d’ufficio e iscrivere "l’affare" nel registro generale (art. 36 disp. att. c.p.c.); – dal momento del deposito, fino a quello della scadenza del termine stabilito ai sensi dell’art. 641 c.p.c., il ricorrente non può ritirare i documenti allegati al ricorso (art. 638 c.p.c., comma 3).

Più in generale la Corte ha rilevato che il conseguimento dell’esecutorietà del decreto conseguente all’estinzione del giudizio di opposizione (artt. 647 e 653 c.p.c.) o alla conciliazione (art. 652 c.p.c.) sono effetti definitivi idonei a conferire una propria autonomia al subprocedimento sommario, che ha inizio con la proposizione della domanda d’ingiunzione. Nel ricercare un’interpretazione coerente con i principi generali, fra cui il principale è quello della ragionevole durata del processo, e che tenga conto dei riferimenti testuali e degli effetti processuali della proposizione del ricorso la Corte ha ritenuto che l’art. 643 c.p.c., comma 3, deve essere interpretato nel senso che la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche il momento in cui si verifica. Tale momento, secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta la domanda d’ingiunzione e, pertanto, la litispendenza si verifica solo se il ricorso e il decreto sono notificati, ma retroagisce al momento del deposito del ricorso.

D’altra parte, poichè la fondamentale funzione della notifica del ricorso e del decreto è di provocare il contraddittorio mentre, come è stato rilevato (v. Cass. n. 5597 del 1992), "la prevenzione è un effetto della costituzione del processo e non della realizzazione del contraddittorio", non contrasta con la predetta funzione riconoscere che il principale effetto processuale della pendenza retroagisca al momento della proposizione della domanda. Nè il fatto che, a differenza dagli altri procedimenti su ricorso, nel procedimento d’ingiunzione il giudizio a cognizione piena è meramente eventuale, può escludere l’applicazione del principio generale enunciato nell’indicata decisione delle Sezioni Unite, perchè, comunque, il diritto di difesa dell’ingiunto è garantito dalla necessità che, per il verificarsi della litispendenza, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, il ricorso stesso e il decreto debbono essere notificati.

6. Alla luce dell’interpretazione sistematica del procedimento per ingiunzione contenuta nell’ordinanza richiamata, non è possibile inferire la conseguenza ritenuta dal ricorrente, vale a dire l’indipendenza del giudizio di opposizione dalla notifica del decreto ingiuntivo. La Suprema Corte distingue i due momenti che caratterizzano il procedimento che nasce con il ricorso per ingiunzione, vale a dire "la costituzione del processo e la realizzazione del contraddittorio, che la legge (art, 101 c.p.c.) richiede per statuire sulla domanda" realizzandosi il primo con la proposizione della domanda d’ingiunzione, ma condizionando la litispendenza alla notifica del ricorso e del decreto.

7. Viene ribadita la necessità della notifica del ricorso e del decreto per l’instaurazione del contraddittorio, con la conseguente possibilità per il creditore di tutelare la sua posizione con l’inizio del giudizio di opposizione.

Nessuno dei principi sopra enunciati porta all’affermazione della possibilità di un giudizio di opposizione indipendente dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, nè tantomeno al riconoscimento di una forma di sanatoria del giudizio iniziato, a seguito della successiva notifica del decreto.

8. Infondato è il richiamo operato dal ricorrente al principio della ragionevole durata del processo, in quanto il ritenere ammissibile l’opposizione prima della notifica del decreto ingiuntivo comporterebbe l’instaurazione di una pluralità di giudizi evitabili nell’ipotesi in cui il creditore rinunci alla notifica del decreto ingiuntivo.

9. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e vizio di motivazione su un punto decisivo in relazione alla qualificazione ed interpretazione delle domande proposte dall’appellante.

Sostiene il ricorrente che la Corte di merito ha errato nel ritenere che il ricorrente con l’atto di opposizione non ha proposto anche la domanda di accertamento negativo del credito.

10. Il motivo è inammissibile perchè non rispetta il requisito dell’autosufficienza.

Infatti il ricorrente denunzia l’errata qualificazione ed interpretazione data dal giudice di merito alle domande proposte con l’atto di opposizione, ma aveva l’onere, non adempiuto, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, di trascrivere il testo integrale o quanto meno le parti rilevanti dell’atto di opposizione, al fine di consentire a questa Corte di valutare la fondatezza della censura che a tale documento fa riferimento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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