Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recanti disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore

Testo: DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2008, n. 214

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, commi l, lettere a), b), c) e d), e 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose;

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto;

Visto l’articolo 22-septies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell’interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al Capo I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo le parole: «in forma scritta» sono inserite le seguenti: «e, comunque, con data certa».

2. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005, dopo la lettera e), e’ aggiunta, in fine, la seguente: «e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».

3. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 2005 e’ inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto). – 1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attivita’ di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e’ istituito un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita’, a cura del vettore. La scheda di trasporto puo’ essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all’articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, cosi’ come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilita’ di cui all’articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, cosi’ come definiti all’articolo 2, comma 1, nonche’ quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell’esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche’ i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All’atto dell’accertamento della violazione, e’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verra’ restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, provvede all’applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».

4. Il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, introdotto dal comma 3 dell’articolo 1, e’ adottato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 2005 il secondo periodo e’ sostituto dal seguente: «In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».

Art. 2.

Modifiche al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

1. Il comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e’ sostituito dal seguente:

«1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all’articolo 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all’articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis;

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all’articolo 19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis.».

2. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «specifico corso» sono inserite le seguenti: «di formazione ordinario o accelerato»;

b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. E’ altresi’ consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate all’allegato I, sezione 1, ed e’ organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all’allegato I, sezione 2-bis.»;

c) al comma 3, all’alinea, le parole: «Il corso di cui al comma 1 e’ organizzato» sono sostituite dalle seguenti: «I corsi di cui al comma 1 sono organizzati» ed alla lettera b) le parole: «con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.»;

d) al comma 4, le parole: «disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis».

3. All’allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Allegato I (previsto dall’articolo 19, comma 2)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato I (previsto dall’articolo 19, commi 2 e 2-bis)»;

b) la rubrica della sezione 2: «ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA» e’ sostituita dalla seguente:

«FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL’ARTICOLO 19, COMMA 2»;

c) nella sezione 2, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «su un terreno speciale» sono inserite le seguenti: «oppure in un simulatore di alta qualita’»;

d) dopo la Sezione 2 e’ inserita la seguente:

«Sezione 2-bis

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL’ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS

Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.

L’aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Durante la guida individuale, l’aspirante conducente e’ assistito da un istruttore abilitato. Il conducente puo’ effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualita’, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all’articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata e’ di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.»;

e) nella sezione 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale formazione periodica puo’ essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualita’.».

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita’ necessari a definire un simulatore di alta qualita’, ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come modificato dal presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), e’ adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).

Note alle premesse:

– Si riporta il testo dell’art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57:

«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 2 dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi; ».

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e d) e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57:

«Art. 2 (Principi e criteri direttivi). – 1. I decreti legislativi di cui all’art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un’ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell’autotrasporto di merci e dell’autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l’apparato sanzionatorio di cui all’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all’art. 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

b) per la materia di cui all’art. 1, comma 1, lettera b):

1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l’autotrasporto di merci;

2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

3) responsabilita’ soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell’esercizio di un’attivita’ di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocita’ massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;

5) previsione della nullita’ degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);

6) previsione, in caso di’ controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell’applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;

8) individuazione di un sistema di certificazione di qualita’ per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell’autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;

9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilita’ di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate;

10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarita’ amministrativa di circolazione;

c) per la materia di cui all’art. 1, comma 1, lettera c):

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l’autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) nell’attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell’uniformita’ della regolamentazione e delle procedure, nonche’ tutela delle professionalita’ esistenti.».

– Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6.

– La direttiva 2003/59/CE recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio», e’ pubblicata nella G.U.U.E. 10 settembre 2003, n. L 226.

Entrata in vigore il 10 settembre 2003.

– Si riporta il testo dell’art. 22-septies della legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.»:

«Art. 22-septies (Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto). – 1. Il termine previsto dal comma 4 dell’art. 1 della legge 1° marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo art. 1, e’ differito al 31 dicembre 2008.».

– Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (Forma dei contratti). – 1. Il contratto di trasporto di merci su strada e’ stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa, per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto: «3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;

b) numero di iscrizione del vettore all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c) tipologia e quantita’ della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita’ di pagamento;

e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».

– Si riporta il testo degli articoli 7 e 7-bis (inserito dal presente decreto) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6:

«Art. 7 (Responsabilita’ del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce). – 1. Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore e’ tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.

2. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attivita’ di autotrasporto, le sanzioni di cui all’art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell’art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e’ stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonche’ il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’art. 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalita’ di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilita’, nei limiti e con le modalita’ fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’art. 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui e’ stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocita’ di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’art. 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di Polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilita’ delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui e’ stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’art. 5, il committente e’ tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarita’ dell’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori, nonche’ dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente e’ sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

6. Ai fini dell’accertamento della responsabilita’ di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

a) art. 61 (sagoma limite);

b) art. 62 (massa limite);

c) art. 142 (limiti di velocita’);

d) art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);

e) art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f) art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).».

– Si riporta il testo dell’art. 12, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto). – 1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attivita’ di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e’ istituito un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita’, a cura del vettore. La scheda di trasporto puo’ essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all’art. 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, cosi’ come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilita’ di cui all’art. 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, cosi’ come definiti all’art. 2, comma 1, nonche’ quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell’esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche’ i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto. Il decreto di cui al comma 3 dell’art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, introdotto dal comma 3 dell’art. 1, e’ adottato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All’atto dell’accertamento della violazione, e’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verra’ restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, provvede all’applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».

7. Il caricatore e’ in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.».

«Art. 12 (Controllo della regolarita’ amministrativa di circolazione). – 5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».

Nota all’art. 2:

– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 18 del decreto legislativo n. 286/2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Modifiche al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286). – 1. Il comma 1 dell’art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e’ sostituito dal seguente:

«1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all’art. 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’art. 19, comma 2-bis;

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all’art. 19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’art. 19, comma 2-bis;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e’ richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’art. 19, comma 2-bis.».

– Si riporta il testo dell’art. 19, del decreto legislativo, n. 286/2005, come modificato del presente decreto:

«Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale). – 1. La carta di qualificazione del conducente e’ rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso di formazione ordinario o accelerato e previo superamento di un esame di idoneita’, secondo le modalita’ di cui all’allegato I, sezioni 1, 2 e 4.

2. Il corso verte sulle materie indicate all’allegato I, sezione 1, ed e’ organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2-bis. E’ altresi’ consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all’art. 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate all’allegato I, sezione 1, ed e’ organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all’allegato I, sezione 2-bis.

3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:

a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.

4. L’esame di cui al comma 1 e’ svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.

5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che gia’ hanno conseguito l’attestato di idoneita’ professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.».

– Si riporta il testo dell’allegato I dell’art. 18 del decreto legislativo n. 286/2005, come modificato dal presente decreto:

«Allegato I

(previsto dall’art. 19, commi 2 e 2-bis)

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Sezione 1

ELENCO DELLE MATERIE

Le conoscenze per l’accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non puo’ essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all’allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell’istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza.

Tutte le patenti di guida.

1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.

Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l’usura e prevenire le anomalie di funzionamento.

Peculiarita’ del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell’utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita’ e rapporto del cambio, ricorso all’inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.

1.3. Obiettivo: capacita’ di ottimizzare il consumo di carburante.

Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Patenti di guida C, C+E.

1.4. Obiettivo: capacita’ di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita’ in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita’ del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.

Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate. Patenti di guida D, D+E.

1.5. Obiettivo: capacita’ di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita’ della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d’infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificita’ del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

1.6. Obiettivo: capacita’ di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita’ in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita’ del veicolo e baricentro.

2. Applicazione della normativa.

Tutte le patenti di guida.

2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto e della relativa regolamentazione.

Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti;

principi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.

Conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente.

Patenti di guida C, C+E.

2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.

Licenze per l’esercizio dell’attivita’, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

Patenti di guida D, D+E, E.

2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.

Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica.

Tutte le patenti di guida.

3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

3.2. Obiettivo: capacita’ di prevenire la criminalita’ ed il traffico di clandestini.

Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilita’ degli autotrasportatori.

3.3. Obiettivo: capacita’ di prevenire i rischi fisici.

Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

3.4. Obiettivo: consapevolezza dell’importanza dell’idoneita’ fisica e mentale.

Principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell’alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell’affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita’ lavorativa/riposo.

3.5. Obiettivo: capacita’ di valutare le situazioni d’emergenza.

Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l’incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell’autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.

Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

3.6. Obiettivo: capacita’ di comportarsi in modo da valorizzare l’immagine dell’azienda.

Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualita’ della prestazione del conducente per l’impresa, pluralita’ dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

Patenti di guida C, C+E.

3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di merci e dell’organizzazione del mercato.

L’autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita’ connesse all’autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita’ ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attivita’ ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell’offerta, strada-ferrovia, subappalto, ecc.).

Patenti di guida D, D+E.

3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di persone e dell’organizzazione del mercato.

L’autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attivita’ connesse all’autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 2

La qualificazione iniziale deve comprendere l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev’essere di 280 ore.

L’aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.

Durante la guida individuale, l’aspirante conducente e’ assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente puo’ effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualita’, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all’art. 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale e’ di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente dovra’ sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 2-bis

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 2-BIS

Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.

L’aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Durante la guida individuale, l’aspirante conducente e’ assistito da un istruttore abilitato. Il conducente puo’ effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualita’, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all’art. 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata e’ di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.».

e) nella Sezione 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale formazione periodica puo’ essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualita’.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita’ necessari a definire un simulatore di alta qualita’, ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come modificato dal presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell’art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall’art. 2, comma 2, lettera

b), e’ adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Sezione 3

OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA

Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e’ di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.

Sezione 4

AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:

a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L’autorizzazione degli enti di cui al punto b), e’ concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terra’ conto di quanto previsto alla sezione 5 dell’allegato I alla direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286/2005:

«Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale). – 1. La carta di qualificazione del conducente e’ rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneita’, secondo le modalita’ di cui all’allegato I, sezioni 1, 2 e 4.».

Disposizioni attuative dell’articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 19 novembre 2008

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 33, lettera p), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha modificato l’art. 108 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), nella parte concernente il trattamento, ai fini del reddito d’impresa, delle spese di rappresentanza;

Visto il comma 2, secondo periodo, del citato art. 108 del Tuir, nella versione modificata dalla citata legge finanziaria 2008, che demanda al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di definire, con apposito decreto, i requisiti di inerenza e congruita’ di dette spese di rappresentanza, anche in funzione della natura e della destinazione delle spese stesse, del volume dei ricavi dell’attivita’ caratteristica dell’impresa e dell’attivita’ internazionale dell’impresa;

Visto il terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 108 del Tuir, il quale prevede che sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50;

Decreta:

Art. 1.

Nuovi criteri e limiti di deducibilita’ delle spese di rappresentanza

1. Agli effetti dell’applicazione dell’art. 108, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come modificato dall’art. 1, comma 33, lettera p), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considerano inerenti, sempreche’ effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalita’ promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attivita’ promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attivita’ caratteristica dell’impresa;

b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festivita’ nazionali o religiose;

c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;

d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.

2. Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

3. Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.

4. Ai fini della determinazione dell’importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir.

5. Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unita’ produttive dell’impresa. Per le imprese la cui attivita’ caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette altresi’ ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attivita’ caratteristica della stessa. La deducibilita’ delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma e’, tuttavia, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalita’ dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

6. L’Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie indicate nel comma 1, dell’ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta e dell’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilita’ indicata nel comma 2. L’invito puo’ riguardare anche l’ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l’ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5.

7. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Differimento dell’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007

Testo: DELIBERAZIONE GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 19 dicembre 2008 n. 75

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2009)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che ai sensi dell’art. 90, comma 1, del citato Codice il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e’ consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanita’;

Vista l’autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2007, n. 65, efficace sino al 31 dicembre 2008;

Considerato che ai sensi dell’art. 90 del Codice tale autorizzazione, in sostituzione delle prescrizioni impartite in materia di dati genetici con l’autorizzazione generale n. 2/2005, e’ risultata uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo anche superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuta la necessita’ di differire il rilascio di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni gia’ impartite anche in relazione allo sviluppo scientifico, tenendo conto dell’esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti prospettati nel settore interessato;

Ritenuta la necessita’ di differire l’efficacia della menzionata autorizzazione generale per il congruo periodo di un anno, sino al 31 dicembre 2009, per permettere nel frattempo, alle medesime condizioni, la prosecuzione dei trattamenti di dati personali gia’ autorizzati;

Ritenuto, all’esito dell’esperienza applicativa emersa in recenti casi di contenzioso, che le espressioni contenute nell’autorizzazione di cui vengono differiti gli effetti, e inerenti all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria (punto «2) Ambito di applicazione» e punto «3) Finalita’ del trattamento») devono intendersi riferite al difensore, ai suoi collaboratori, alla parte e a ogni altro soggetto;

Visti gli atti d’ufficio;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

di differire di un anno, sino al 31 dicembre 2009, l’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007 ai sensi dell’art. 90 del Codice, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2007, n. 65.

Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria-articolo72-personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a rip

Testo: CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2008, n. 10

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2009)

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modifiche in legge n. 133 del 2008, nell’ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonche’ di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, e’ stato introdotto il nuovo istituto dell’esonero dal servizio, sono state previste importanti innovazioni in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti ed e’ stata disciplinata la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianita’ contributiva.

Le norme rilevanti sono contenute nell’art. 72 del decreto.

Considerata la complessita’ e la delicatezza delle innovazioni, si ritiene opportuno fornire alcuni indirizzi applicativi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le innovazioni contenute nel predetto articolo, come anticipato, possono essere distinte in tre parti:

1) le disposizioni relative all’esonero dal servizio (commi da 1 a 6);

2) le disposizioni relative al trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10);

3) le disposizioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l’anzianita’ contributiva di 40 anni (comma 11).

1. Disposizioni relative all’esonero dal servizio (commi da 1 a 6).

Ambito di applicazione e soggetti legittimati

Il comma 1 dell’art. 72 prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici, le universita’, le istituzioni ed enti di ricerca nonche’ gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo’ chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianita’ massima contributiva di 40 anni.

Le amministrazioni che possono fare applicazione dell’istituto sono soltanto quelle specificamente indicate dalle legge. Inoltre, come risulta dall’ultimo periodo del comma 1, la disposizione non trova applicazione nei confronti del personale della scuola.

Ai sensi del primo periodo del comma 1 il collocamento in posizione di esonero puo’ essere chiesto da parte del dipendente nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianita’ massima contributiva di 40 anni. Nel medesimo comma viene altresi’ specificato che la domanda di collocamento nella posizione di esonero va presentata dal dipendente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nell’anno di presentazione della domanda medesima egli raggiunga il «requisito minimo di anzianita’ contributivo richiesto».

Tale requisito minimo va individuato nel regime previdenziale di iscrizione del dipendente ed e’ pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianita’ (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 247 del 2007). Sulla base di questa condizione la data iniziale del periodo di esonero non puo’ essere antecedente a quella del raggiungimento del requisito minimo. Quindi, l’amministrazione deve verificare la sussistenza del requisito sia per le domande presentate dai dipendenti che dichiarano di averlo gia’ maturato sia per quelle presentate dai dipendenti che dichiarano di maturarlo nel corso dell’anno di presentazione.

Procedura per il collocamento nella posizione di esonero – la discrezionalita’ dell’amministrazione

Il collocamento in posizione di esonero non rappresenta una fattispecie a regime ma un istituto che puo’ essere utilizzato dalle amministrazioni, ai fini della progressiva riduzione del personale in servizio, solo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, a seconda dei requisiti e della domanda del soggetto interessato, puo’ essere disposto per la durata massima di un quinquennio.

Come viene specificato nel comma 1 dell’art. 72, il collocamento in posizione di esonero viene disposto dall’amministrazione previa istanza del dipendente interessato, da presentare entro il 1° marzo di ciascun anno. La domanda e’ irrevocabile.

La previsione di tale termine deriva dalla circostanza che l’accoglimento della domanda non e’ automatico ma richiede una valutazione da parte dell’amministrazione che potra’ o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Come specificato dal comma 2, nella valutazione delle domande l’amministrazione dovra’ tenere in evidenza prioritaria:

i soggetti interessati da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica e di razionalizzazione delle strutture (quali, ad esempio, quelli previsti dagli articoli 26 e 74 del medesimo decreto-legge) che comportano una riduzione di personale dirigenziale e non;

i dipendenti appartenenti a posizioni per le quali, in relazione alla nuova classificazione professionale ed all’individuazione dei relativi profili, improntata a principi di maggiore flessibilita’ nell’utilizzo delle risorse e nell’assolvimento delle rispettive mansioni, si prevede un diverso fabbisogno funzionale ed una conseguente riduzione dei posti in pianta organica.

Tenuto conto di cio’ l’amministrazione nell’esame della domanda non puo’ prescindere da una valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale che deve essere operata in ragione:

1) delle proprie esigenze organizzative connesse con gli interventi di razionalizzazione;

2) delle strategie e delle politiche che intende attuare in materia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane;

3) delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni;

4) dal numero delle domande e dall’esito delle valutazioni relative alle richieste di trattenimento in servizio di cui al successivo comma 7;

5) dei criteri da applicare sull’eventuale collocamento a riposo dei dipendenti che abbiano compiuto i 40 anni di anzianita’ contributiva di cui al comma 11.

Anche in relazione a tali esigenze programmatorie, e’ prevista l’irrevocabilita’ della domanda del dipendente. L’amministrazione, sulla base dell’istruttoria complessiva delle domande e delle esigenze sopra evidenziate, potra’ o meno concedere l’esonero. Nel compiere le valutazioni sara’ opportuno tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente e’ inserito.

In ordine al termine del periodo di esonero, si ritiene che – ferma restando la sua durata massima quinquennale – l’amministrazione, nell’assentire all’istanza, debba regolare la decorrenza dell’esonero tenendo conto della data di decorrenza della pensione, in modo da evitare soluzioni di continuita’ tra la corresponsione del trattamento retributivo di esonero e la corresponsione del trattamento di pensione. In base alla normativa vigente, infatti, la decorrenza della pensione puo’ risultare successiva a quella di maturazione del diritto.

Configurazione giuridica della posizione di esonero – compatibilita’ con prestazioni di lavoro autonomo

La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni, in cui il soggetto interessato non e’ tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso l’amministrazione, ma percepisce un trattamento economico temporaneo (pari al 50% di quello complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento nella posizione di esonero) e matura i contributi in misura intera.

L’esonero dal servizio non consente l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici. Conseguentemente, viene esclusa la possibilita’ di cumulo di impieghi.

Durante tale periodo invece, ai sensi del comma 5, il dipendente puo’ svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalita’, continuativita’ e professionalita’ purche’ non a favore di amministrazioni pubbliche o societa’ e consorzi dalle stesse partecipati. Tale disposizione e’ intesa ad evitare che il soggetto, una volta collocato in posizione di esonero, venga utilizzato con contratti di consulenza o di lavoro autonomo dalla stessa amministrazione di appartenenza e, piu’ in generale, da parte di altre amministrazioni o da parte di organismi a partecipazione pubblica con possibile accrescimento degli oneri. Al fine di evitare elusioni della normativa, deve ritenersi precluso pure lo svolgimento di prestazioni tramite soggetti diversi dalle persone fisiche, come ad esempio tramite le societa’ di consulenza e le associazioni.

E’ consentito – ed anzi incentivato – lo svolgimento dell’attivita’ di volontariato.

Il comma 5 dell’articolo in esame prevede inoltre che «in ogni caso non e’ consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.».

Dall’esame complessivo delle disposizioni risulta che i vincoli di incompatibilita’ tipici del rapporto di impiego e di lavoro con le pubbliche amministrazioni durante il periodo di esonero non vengono meno, ma sono soltanto attenuati e che permane in capo all’amministrazione il dovere di verificare la compatibilita’ tra la perdurante vigenza del rapporto e l’attivita’ che il dipendente intende svolgere o svolge. Pertanto, all’atto della richiesta di esonero, sara’ onere dell’interessato comunicare all’amministrazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilita’ – per la natura del rapporto o per il suo oggetto – con la posizione di esonero o con l’attivita’ istituzionale dell’amministrazione. Analoga comunicazione dovra’ essere effettuata dal dipendente nel caso di inizio o mutamento di attivita’ nel corso del periodo di esonero.

Trattamento economico del personale in posizione di esonero

Il comma 3 dell’articolo in esame disciplina il trattamento economico spettante durante il periodo di esonero, che consiste in «un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.».

Si precisa che il trattamento economico temporaneo di cui al comma 3, una volta determinato, resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo di esonero, senza subire rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di collocamento in posizione di esonero. Sono fatte salve le rivalutazioni derivanti da rinnovi contrattuali per periodi antecedenti alla data di collocamento in esonero, che abbiano cioe’ effetti retroattivi comportanti la corresponsione di arretrati.

Quanto alle voci retributive, si precisa che il riferimento al «trattamento complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie» implica che siano considerate nella base di calcolo tutte le componenti salariali in godimento, con esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa (es.: lavoro straordinario, compensi per turno, oneri, rischi, e disagio, trattamento accessorio all’estero ecc.) o spettanti una tantum (es.: incentivi alla mobilita’, indennita’ di trasferimento ecc.). Oltre alle voci costituite da stipendio ed indennita’ fisse (es.: nel comparto ministeri, indennita’ di amministrazione e, per i dirigenti dell’area I, retribuzione di posizione fissa e variabile) vanno considerate altresi’ eventuali componenti legate alla produttivita’ ed ai risultati. Le voci di retribuzione accessoria da considerare sono quelle di cui il dipendente risulta titolare al momento in cui lo stesso viene collocato nella nuova posizione (si fa quindi riferimento alla decorrenza del collocamento) e vanno considerate nella misura, rapportata a mese, riconosciuta a consuntivo. Cio’ anche se la liquidazione del compenso avviene in data successiva a quella del collocamento in posizione di esonero.

Si precisa infine che la quota parte della retribuzione prevista nel periodo di esonero eventualmente posta a carico dei fondi unici di amministrazione (es.: passaggi orizzontali, posizioni organizzative ecc.) o altri fondi comunque denominati, resta congelata nella misura corrispondentemente riconosciuta al dipendente fino alla cessazione definitiva dal servizio del personale interessato.

Come detto, e’ contemplata la possibilita’ di svolgere attivita’ di volontariato. Infatti, il comma 3 della disposizione prevede che: «Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita’ di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e’ elevata dal cinquanta al settanta per cento.».

L’attivita’ considerata dalla norma deve essere svolta presso i soggetti ivi indicati e presso quelli che saranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (in corso di adozione). In tale caso la misura del trattamento economico temporaneo e’ elevata dal 50% al 70% nel presupposto che l’attivita’ svolta sia prestata a titolo gratuito. Tale circostanza dovra’ naturalmente risultare dalla documentazione prodotta dal dipendente interessato al momento della produzione della domanda di esonero o nel corso dell’esonero stesso (se si intende iniziare l’attivita’ successivamente).

Poiche’ il periodo di esonero, ai sensi del comma 4, e’ utile ai fini della pensione nonche’ del trattamento di fine servizio, durante tale periodo il versamento dei contributi agli enti previdenziali deve essere effettuato sulle retribuzioni che ciascun dipendente avrebbe percepito, per le voci in godimento, se avesse continuato a svolgere la propria attivita’ lavorativa. Pertanto, dovranno essere aggiornate le basi di calcolo delle voci fisse e continuative negli importi rideterminati per effetto dei rinnovi contrattuali o dei miglioramenti retributivi nel frattempo intervenuti, mentre per la retribuzione accessoria variabile, in assenza di prestazione di servizio, non potra’ che farsi riferimento agli importi presi in considerazione per la determinazione del trattamento temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio secondo i criteri indicati nel presente paragrafo.

Trattamento previdenziale spettante al termine del periodo di esonero

In base al comma 4 dell’art. 72, all’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta’ il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

La disposizione va coordinata con le previsioni di cui al comma 1 e al comma 11 del medesimo art. 72 e deve comunque essere inquadrata nell’ambito piu’ ampio della disciplina generale sui pensionamenti.

Come detto, il citato comma 1 prevede, quale unica condizione per ottenere l’esonero dal servizio, la sussistenza del requisito contributivo dei 35 anni, senza richiedere anche l’ulteriore requisito dell’eta’. La norma stabilisce poi che la richiesta di esonero non e’ revocabile; cio’ significa che, una volta effettuata la domanda, l’interessato non ha il potere di revocarla, ma rimane vincolato alla volonta’ espressa; inoltre, una volta che l’esonero e’ stato disposto, l’amministrazione non puo’ consentire che il soggetto ritorni in servizio per riprendere l’attivita’ eventualmente al fine di raggiungere il limite di eta’ anche perche’ cio’ sarebbe in contrasto con le finalita’ della nuova normativa.

Il comma 11 poi prevede la possibilita’ per l’amministrazione di risolvere il contratto una volta che il dipendente ha raggiunto il requisito dell’anzianita’ contributiva di 40 anni, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Cio’ in linea con la disciplina generale sui pensionamenti che consente al dipendente di conseguire il trattamento di pensione al raggiungimento dell’anzianita’ contributiva di 40 anni.

Cio’ premesso, la portata del citato comma 4 deve essere estesa, nel senso che sia il dipendente che al termine del periodo di esonero raggiunge il limite di eta’ sia il dipendente che al termine del periodo di esonero raggiunge il requisito contributivo ma non il limite di eta’ hanno diritto al trattamento pensionistico che sarebbe spettato se fossero rimasti in servizio.

In conclusione, al termine del periodo di esonero il dipendente consegue il trattamento di pensione spettante o per raggiunti limiti di eta’ – da individuare nelle disposizioni che disciplinano il suo rapporto di lavoro o di impiego – o in presenza dell’anzianita’ contributiva di 40 anni, in base alla quale e’ possibile conseguire il trattamento di pensione indipendentemente dall’eta’ anagrafica (art. 1, comma 59, lettera b), della legge n. 449 del 1997). Fermo restando il diritto a pensione, va stabilita la sua decorrenza (finestre), ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettere a) e b), della l. n. 247 del 2007.

Le facolta’ assunzionali delle amministrazioni in relazione all’utilizzo del collocamento in posizione di esonero

Il comma 6 dell’art. 72 detta disposizioni in materia di assunzioni da parte delle amministrazioni in relazione alle economie conseguenti al collocamento in posizione di esonero del personale.

E’ da evidenziare che la norma ha come scopo primario quello della riduzione del personale in servizio. E’ facolta’, tuttavia, delle amministrazioni interessate, fermo restando che l’applicazione della disposizione non puo’ determinare in nessun caso oneri aggiuntivi, fare le proprie valutazioni circa l’utilizzo delle suddette economie.

Il dipendente in posizione di esonero non viene considerato come cessato dal servizio, sia da un punto di vista giuridico (in quanto il dipendente verra’ collocato in quiescenza al momento della cessazione della posizione di esonero), sia da un punto di vista economico (in quanto l’amministrazione continua ad erogargli un trattamento economico). Pertanto, ai fini assunzionali le amministrazioni non potranno equiparare le eventuali sospensioni del rapporto di lavoro per esonero dal servizio alle cessazioni utili per il calcolo dei risparmi di spesa che finanziano le nuove assunzioni ai sensi delle disposizioni sul turn over previste dall’art. 66 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il predetto comma 6 prevede che, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, come certificate dai competenti organi di controllo (trattamento economico complessivo al lordo degli oneri previdenziali precedentemente percepito detratto il trattamento economico temporaneo attribuito al dipendente del 50% o 70% e gli oneri previdenziali calcolati in misura intera nei termini innanzi evidenziati), le amministrazioni interessate possono procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente nell’anno di cessazione dal servizio del dipendente collocato in posizione di esonero. In sostanza, il regime del turn over applicabile va riferito non all’anno in cui viene concesso l’esonero ma all’anno in cui e’ previsto il collocamento a riposo del soggetto esonerato. Le eventuali assunzioni verranno autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite con apposita circolare. Le risorse finanziarie utilizzate per queste assunzioni vengono detratte da quelle disponibili nell’anno in cui avverra’ concretamente il collocamento in pensione del dipendente collocato precedentemente in esonero, come si desume dalla legge («Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite nell’anno in cui e’ previsto il collocamento a riposo»).

2. Disposizioni relative al trattenimento in servizio (commi da 7 a 10).

La modifica del regime del trattenimento in servizio

I commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge n. 112 hanno innovato la disciplina di cui all’art. 16 comma 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992, modificando il regime dei trattenimenti in servizio.

L’art. 16 comma 1 del citato decreto, come modificato, prevede: « E’ in facolta’ dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta’ per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e’ data facolta’ all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta’ per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento».

Mentre secondo la disciplina previgente, in caso di domanda, l’amministrazione non era titolare di discrezionalita’ nel disporre il trattenimento, dovendolo in ogni caso accordare, in base al nuovo regime l’istanza di trattenimento e’ soggetta a valutazione discrezionale e quindi puo’ non essere accolta dal datore di lavoro.

La valutazione deve tener conto di alcune condizioni oggettive: le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e l’efficiente andamento dei servizi.

In proposito, e’ opportuno che ciascuna amministrazione adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, tenendo conto delle proprie peculiarita’, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e quindi, in linea con quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo n. 165 del 2001 dovrebbero essere contenuti nell’atto di programmazione dei fabbisogni professionali o adottati dall’autorita’ politica o dagli organi di indirizzo. Nel compiere le valutazioni, che dovranno trovare riscontro nella motivazione dell’atto, sara’ opportuno tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente e’ inserito.

Considerato che, in base alla normativa vigente, il trattenimento in servizio viene disposto in relazione alle esigenze dell’amministrazione e che il citato art. 16 stabilisce che esso puo’ avere la durata massima di un biennio, lo stesso puo’ essere motivatamente accordato anche per un periodo inferiore al biennio.

La nuova disposizione fissa poi dei termini per la presentazione dell’istanza da parte dell’interessato e, cioe’, dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite di eta’ per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. La previsione di tali termini e’ funzionale alle esigenze organizzative dell’amministrazione, che deve poter compiere una valutazione a medio termine nell’ambito della programmazione dei fabbisogni professionali. In tale contesto si spiegano anche le norme di cui ai commi 9 e 10, che prevedono interventi di riesame di fattispecie gia’ concesse, in quanto riferite a trattenimenti in servizio con decorrenze spostate nel tempo, che quindi devono essere rivalutate anche al fine di rendere reale ed immediata l’efficacia del nuovo regime.

La fase transitoria

Una volta enunciata la disciplina di regime nel comma 7, i commi da 8 a 10 dettano le regole da applicare per gestire la fase transitoria.

In particolare, il comma 9 dispone che: «Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia’ adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009».

Il successivo comma 10 prevede invece che: «I trattenimenti in servizio gia’ autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7».

Il comma 8, come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, recita: «Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

L’interpretazione del comma 8 citato va compiuta tenendo conto della complessiva disciplina e, quindi, la disposizione deve essere considerata in relazione a quanto previsto dal precedente comma 7 e dai successivi commi 9 e 10.

Cio’ premesso, la modifica del comma operata in sede di conversione innanzi tutto consente di superare una lacuna che presentava il testo originario del decreto legge in riferimento all’ipotesi di istanza di trattenimento presentata da coloro i quali avrebbero compiuto il limite di eta’ per il collocamento a riposo prima di 12 mesi dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (25 giugno 2008), termine fissato dal terzo periodo dell’art. 16, comma 1, come modificato dal decreto-legge n. 112.

Infatti, in base a quanto previsto dal vigente comma 8 dell’art. 72, anche coloro che compiono il limite massimo di eta’ prima del 25 giugno 2009, se non hanno gia’ provveduto in precedenza a presentare la relativa domanda, possono produrre istanza di trattenimento.

In sostanza, i dipendenti che compiono il limite massimo di eta’ entro il 25 giugno 2009 e che intendono chiedere il trattenimento in servizio debbono presentare la relativa domanda all’amministrazione di appartenenza entro il 27 dicembre 2008. Si tratta di casi in cui il periodo di trattenimento in servizio puo’ iniziare a decorrere nell’anno 2008 o nell’anno 2009.

Peraltro, la disciplina relativa alla gestione della fase transitoria di cui al comma 8 dell’art. 72 rende possibile la presentazione della domanda di trattenimento entro il termine del 27 dicembre 2008 anche a coloro che compiranno il limite massimo di eta’ entro il 27 dicembre 2009 che non hanno provveduto alla presentazione della stessa rispettando il termine dei 12 mesi. Se, ad esempio, un soggetto dovesse compiere il limite massimo di eta’ il 1° agosto 2009 e non avesse gia’ provveduto a presentare la domanda di trattenimento, ha facolta’ di farlo entro il 27 dicembre 2008, in quanto la norma prevede espressamente la deroga, durante la fase transitoria, al rispetto dei termini di cui al comma 7.

Resta inteso che coloro che compiranno il limite massimo di eta’ successivamente al 27 dicembre 2009 saranno tenuti al rispetto dei termini di cui al comma 7 dell’art. 72.

Inoltre, in base alla nuova norma, sono fatte salve le eventuali istanze presentate prima del 25 giugno 2008 che ancora non fossero state esaminate dall’amministrazione.

Occorre precisare poi che le domande presentate entro la predetta data del 27 dicembre 2008 sono soggette ad un regime differenziato a seconda che la decorrenza del trattenimento sia precedente o successiva al 1° gennaio 2009. Infatti, il comma 8 in esame deve essere letto in connessione con il successivo comma 9, il quale, come visto, prescrive alle amministrazioni di riconsiderare i trattenimenti gia’ disposti con decorrenza 1 gennaio 2009 alla luce della nuova disciplina (di cui al comma 7). In tale contesto, il regime applicabile alle domande di trattenimento con medesima decorrenza deve essere analogo.

Quindi, le domande presentate nel periodo antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge non ancora evase dall’amministrazione e quelle presentate entro i 6 mesi successivi l’entrata in vigore del decreto stesso debbono essere valutate a seconda della data di decorrenza del trattenimento:

se la decorrenza del trattenimento e’ precedente al 31 dicembre 2008, l’istanza dell’interessato deve essere accolta e il trattenimento deve essere disposto; in tal caso, infatti, trova applicazione il precedente regime, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 prima della modifica operata con il decreto-legge n. 112, secondo il quale l’amministrazione non aveva discrezionalita’ nel concedere il trattenimento;

se invece la decorrenza del trattenimento e’ successiva al 31 dicembre 2008, allora la domanda di trattenimento va valutata in base a quanto previsto dall’art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992 come modificato dal comma 7 dell’art. 72 del decreto-legge n. 112 e, conseguentemente, la decisione sul trattenimento deve essere il frutto di una ponderazione discrezionale da parte dell’amministrazione alla luce dei parametri individuati dalla norma (esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione, particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e l’efficiente andamento dei servizi).

Da quanto esposto risulta chiaro che la norma contenuta nel comma 8 dell’art. 72 in esame non consente di per se’ di far salvi i trattenimenti che hanno decorrenza successiva al 1° gennaio 2009, poiche’ questi sono assoggettati al nuovo regime, con la conseguenza che l’accoglimento dell’istanza e’ subordinato alla valutazione discrezionale positiva dell’amministrazione stessa.

Resta inteso che, secondo quanto previsto dal citato comma 8, rimangono comunque salvi i trattenimenti gia’ in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Inoltre, in base alla previsione del comma 10, i trattenimenti gia’ disposti con decorrenza 1° gennaio 2010 decadono automaticamente e le relative domande debbono essere ripresentate nei termini di cui al novellato art. 16 comma 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Il raccordo con le previsioni di cui al comma 11 dell’art. 72

Occorre evidenziare che l’applicazione delle norme ora esaminate deve essere raccordata con la nuova disciplina sulla risoluzione del contratto di lavoro contenuta nel comma 11 dell’art. 72 in riferimento a quei dipendenti che maturano il requisito dell’anzianita’ contributiva di 40 anni, secondo quanto si dira’ nel paragrafo 3.

Trattenimento in servizio del dipendente privo dei requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione

Si segnala infine che, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, in caso di domanda, l’amministrazione e’ comunque tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella quale si afferma che: «Il principio (…) secondo cui non puo’ essere preclusa, senza violare l’art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilita’ per il personale (…) che al compimento del sessantacinquesimo anno – quale che sia la data di assunzione – non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non puo’ che avere (…) valenza generale.».

3. Disposizioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l’anzianita’ contributiva di 40 anni (comma 11).

Il comma 11 dell’art. 72 prevede che: «Nel caso di compimento dell’anzianita’ massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita’ applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarieta’ ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.».

Essa accorda all’amministrazione una facolta’ di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, in occasione del raggiungimento dell’anzianita’ massima contributiva di 40 anni.

Ambito di applicazione

La norma riguarda il personale dipendente di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia dirigenziale che non dirigenziale.

Per chiara previsione di legge, essa non si applica ai magistrati e ai professori universitari. Inoltre, per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, al fine di tener conto delle peculiarita’ ordinamentali, la disposizione si applichera’ in base alle modalita’ e ai criteri che verranno stabiliti negli appositi d.P.C.m., la cui istruttoria e’ in corso.

Criteri per la risoluzione

La norma non stabilisce criteri o limiti per la facolta’ di risoluzione, ponendo quali uniche condizioni il requisito del compimento dell’anzianita’ contributiva e la necessita’ di rispettare il termine di preavviso di sei mesi.

E’ comunque auspicabile che ciascuna amministrazione, prima di procedere all’applicazione della disciplina, adotti dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Analogamente a quanto detto a proposito dei trattenimenti in servizio, tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e quindi dovrebbero essere contenuti nell’atto di programmazione dei fabbisogni professionali o comunque adottati dall’autorita’ politica. Tra questi criteri possono ad esempio considerarsi l’esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all’utilizzo di nuove professionalita’, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e le eventuali situazioni di esubero che potrebbero crearsi, pure in relazione a specifiche professionalita’, a seguito di processi di riorganizzazione o di razionalizzazione anche in applicazione dell’art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.

La disposizione statuisce che rimane fermo «quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici». Cio’ significa che la risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione anticipandola, ma tale decorrenza rimane ferma, con la conseguenza che l’amministrazione – nel caso in cui abbia deciso di farlo – deve esercitare la facolta’ tenendo conto di tale decorrenza evitando che, cessato il rapporto di lavoro per effetto della scelta datoriale, il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello previdenziale.

Immediata applicabilita’ della disposizione

Considerato che la legge non ha previsto un regime transitorio, la disposizione e’ immediatamente applicabile.

Pertanto, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, le amministrazioni possono procedere a risolvere il contratto di lavoro nei confronti di quei dipendenti, dirigenti o non dirigenti, che al momento dell’entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2008) hanno gia’ maturato la prescritta anzianita’ contributiva e nei confronti di coloro che la matureranno successivamente.

Incarichi dirigenziali

Per quanto riguarda il personale dirigenziale, le amministrazioni dovranno tener conto delle nuove disposizioni al momento in cui conferiscono l’incarico a favore di dirigenti prossimi alla maturazione del requisito. Quindi, se l’amministrazione intende conservare la facolta’ di avvalersi della risoluzione del rapporto di lavoro al momento del raggiungimento dei 40 anni di contributi, deve evidenziarlo in apposita disposizione nell’ambito del provvedimento di attribuzione dell’incarico. Cio’ significa che – per tale ipotesi – il provvedimento deve far salvo quanto previsto dall’art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 in ordine alla possibilita’ di risolvere il rapporto di lavoro in occasione della maturazione del requisito contributivo. In mancanza di tale specificazione, nel rispetto dei principi della buona fede e della correttezza, l’amministrazione dovra’ astenersi dall’esercitare la facolta’ di risoluzione.

Naturalmente, resta ferma l’osservanza della disciplina vigente sui limiti massimi di eta’.

La facolta’ di risoluzione accordata all’amministrazione

La risoluzione puo’ essere operata in occasione del compimento dei 40 anni di contributi, nel rispetto del termine di preavviso (e, se si tratta di dirigente, delle disposizioni contenute nel provvedimento di incarico dirigenziale). In sede di prima applicazione della normativa ciascuna amministrazione dovra’ decidere anche se intenda avvalersi della facolta’ di risoluzione nei confronti del dirigente che abbia maturato i 40 anni di contributi o che li maturi nei sei mesi successivi; qualora decida di risolvere il rapporto, dovra’ ovviamente rispettare il termine di preavviso.

Il raccordo con la disciplina sui trattenimenti in servizio

Come detto, la norma deve essere raccordata con quanto previsto dai commi da 7 a 10 del medesimo art. 72. Considerata la mancanza di una disposizione transitoria, il comma 11 e’ immediatamente operante sia nei casi in cui per il dipendente e’ stato gia’ disposto il trattenimento in servizio al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge sia nei casi in cui questo viene disposto con decorrenza entro l’anno 2008, sia in riferimento alle ipotesi in cui il trattenimento viene concesso in base alla nuova disciplina. E’ chiaro che le amministrazioni debbono evitare di porre in essere comportamenti incoerenti o contraddittori che facilmente possono generare contenzioso. Pertanto, se il dipendente prossimo al compimento dell’eta’ pensionabile presenta domanda di trattenimento, nel caso in cui l’amministrazione intendesse risolvere il contratto al momento del compimento del requisito contributivo, dovrebbe accordare il trattenimento per il tempo mancante al compimento dei 40 anni. Le amministrazioni, cioe’, debbono evitare di concedere il trattenimento per un certo periodo e successivamente esercitare la facolta’ di risolvere il contratto poiche’ cio’ evidenzierebbe una condotta incoerente, contraria ai principi della buona fede e della correttezza, suscettibile di essere censurata in sede giudiziale.

4. Personale del comparto scuola.

Si rammenta che, in base a quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 72, la disciplina sull’esonero dal servizio non si applica al personale della scuola.

Inoltre, relativamente alla disciplina sui trattenimenti in servizio, ferma restando l’applicazione del nuovo regime in ordine alla valutazione discrezionale dell’amministrazione nell’accogliere la domanda di trattenimento, per quanto riguarda il termine di presentazione dell’istanza rimane ferma la previsione dell’art. 1 del d.P.R. n. 351 del 1998, il quale rinvia ad apposito termine stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione.