Cassazione III civile n.26000 del 5.12.2011 Assicurativo, Liquidazione coatta amministrativa, trasferimento portafoglio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Cassazione civile sez. III 05 dicembre 2011 n. 26000

1.- Con sentenza in data 16 ottobre 2003 il Tribunale di Lucca, dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di Tirrena Assicurazioni in persona del Commissario Liquidatore, anche per il F.G.V.S., e di Fondiaria Assicurazioni, condannò, in solido, O. P., M.G. e M.M., questi ultimi fino alla concorrenza della loro quota ereditaria, a risarcire i danni subiti da P.A. in un sinistro stradale.

2. – Con sentenza in data 21 aprile – 28 maggio 2009 la Corte d’Appello di Firenze elevò l’importo da risarcire al P. ed estese la condanna alla Tirrena in l.c.a. in persona del Commissario Liquidatore, anche per il F.G.V.S., alla Fondiaria – Sai. Quale impresa designata, nei limiti del massimale di legge, e alla Nuova Tirrena S.p.A., nei limiti della eccedenza del massimale di legge. La Corte territoriale osservò per quanto interessa: il P. non aveva provato di avere subito un danno patrimoniale; la Tirrena Assicurazioni era ampiamente in grado di valutare almeno dal 28 marzo 1990 la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico di M.A. e l’ammontare del danno subito dal P., per cui aveva provveduto ad estinguere l’obbligazione risarcitoria con grave e colpevole ritardo; anche la Fondiaria era risultata responsabile di mala gestio.

3. – Avverso la suddetta sentenza La Nuova Tirrena ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il P. ha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi e anche l’Orsi ha proposto ricorso incidentale basato su due motivi.

Gli altri intimati non hanno espletato attività difensive. O. e Groupama Assicurazioni S.p.A. (nuova denominazione di Nuova Tirrena S.p.A.) hanno presentato memorie.

DIRITTO

1. – Preliminarmente i tre ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Ricorso principale Nuova Tirrena.

2.1 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88. D.L. n. 857 del 1978, art. 8, convertito in L. n. 39 del 1977, L. n. 990 del 1969, art. 19, e dei Decreti del Ministero dell’Industria del 31.5.1993, 30.7.1993 e 30.9.1994.

Sostanzialmente la ricorrente, premesso di essere cessionaria mediante convenzione della Compagnia Tirrena, precedentemente posta il l.c.a., assume di essere carente di legittimazione passiva, a vantaggio dell’impresa designata, anche con riferimento ai giudizi relativi a sinistri avvenuti prima della pubblicazione della convenzione di trasferimento del portafoglio.

2.2 – Il secondo motivo lamenta ancora violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 576 del 1978, artt. 3 e 4, convertito in L. n. 738 del 1978, L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21, nonchè dei massimali minimi di garanzia;

violazione e falsa applicazione dei Decreti del Ministero dell’Industria del 31.5.1993, 30.7.1993, 30.9.1994; error in procedendo, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Assume che, in ogni caso, essa sarebbe tenuta al risarcimento non in proprio, ma in nome e per conto del F.G.V.S. e spiega di avere già erogato l’intero massimale (L. 100.000.000) di legge.

3 – Le due censure, trattate congiuntamente poichè presuppongono la soluzione della medesima questione, sono infondate.

3.1 – Questa stessa Sezione ha già stabilito (Cass. Sez. 3^, 14 dicembre 2004, n 23298) che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento – anche mediante convenzione – del portafoglio ad altra impresa, la legittimazione passiva a risarcire il danno derivato dal sinistro, avvenuto allorchè l’impresa era in bonis, spetta all’impresa cessionaria nella qualità di rappresentante legale del Fondo, mentre se il sinistro si è verificato dopo la sottoposizione alla procedura concorsuale dell’impresa assicuratrice, l’impresa cessionaria è passivamente legittimata in proprio, senza che su tale legittimazione incida la facoltà conferita dalla L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 9, (convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1977, n. 39), al commissario liquidatore di accertare e liquidare il danno.

Non sono mancate decisioni di segno diverso, ma esse riguardano fattispecie non identiche a quella in esame. Peraltro, l’orientamento sopra sintetizzato è stato recentemente ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 19981 del 2011) con argomentazioni che il collegio condivide e recepisce integralmente.

3.2 – Con decreto del Ministero dell’Industria del 31 maggio 1993 la Compagnia Tirrena S.p.A. venne posta in liquidazione coatta amministrativa. In data 29 luglio 1993 venne stipulata una convenzione tra il Commissario liquidatore e la società Praevidentia S.p.A. (successivamente Nuova Tirrena S.p.A. e ora Groupama Assicurazioni S.p.A.) in forza della quale – a fronte di un preciso corrispettivo economico – venne trasferito il portafoglio danni della società in l.c.a..

L’art. 4b della convenzione recita testualmente: "Per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, si applica il D.L. 23 dicembre 1976, art. 8, convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39; sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge; l’impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l’impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio relative ai rischi per i quali non sia operante l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada".

Dalla chiarissima lettera della clausola convenzionale in esame si ricava che, ferma restando l’applicazione della normativa di legge di cui al D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, art. 8, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, per i sinistri rientranti nei termini di cui ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, i contraenti provvidero, nel secondo comma, a regolare tra loro l’obbligo del pagamento, nei limiti dei massimali di polizza, della quota eccedente ì massimali di legge, che erano a carico del F.G.V.S., convenendo, espressamente, che sarebbe spettato all’impresa cessionaria l’obbligo di provvedere al pagamento degli importi eccedenti i massimali di legge, naturalmente nei limiti dei massimali di polizza.

La conseguente ricaduta sulla fattispecie è nel senso che, essendo stato posto a carico del F.G.V.S. il massimale di legge, correttamente la Corte territoriale ha accolto la domanda del danneggiato volta ad ottenere dalla impresa cessionaria, unica legittimata tanto sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello processuale in virtù della menzionata convenzione, la differenza tra il massimale di legge e il massimale di polizza (di cui peraltro ha sottolineato l’omessa prova da parte della ricorrente). Non costituisce elemento di segno contrario la cosiddetta interpretazione autentica dell’art. 4b della convenzione fornita dalle stesse parti contraenti con la successiva convenzione del 22 marzo 1994, giacchè quest’ultima si limita a chiarire le modalità dell’esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del F.G.V.S. relativamente ai sinistri avvenuti successivamente al 31 luglio 1993, ma non si riferisce in alcun modo a quelli antecedenti a quella data, come quello oggetto di controversia, accaduto nel 1985.

3.3 – Non inducono a statuizione diversa le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria. Per contrastare l’orientamento che scaturisce dalla citata sentenza n. 19981/2011 di questa Corte, essa obietta: a) non si è considerato che il trasferimento del portafoglio è stato disposto ai sensi del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, norma che espressamente dispone che sono a carico dell’impresa cessionaria solo i rischi successivi al trasferimento:

b) si interpreta erroneamente l’art. 4b della convenzione e la successiva interpretazione autentica, la quale chiarisce che quanto in esso previsto si riferisce solo ai sinistri verificatisi successivamente al 31 luglio 1993; c) si richiama una sentenza della Corte (la n. 3966/99), che si basa sul falso presupposto che la cessione del portafoglio della Tirrena alla Nuova sia avvenuta ai sensi del D.L. n. 576 del 1988, quando invece il trasferimento avvenne ai sensi del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, e che, in ogni caso, afferma che l’impresa cessionaria agisce in nome e per contro del F.G.V.S. per i sinistri antecedenti la liquidazione.

3.4 – Quest’ultima obiezione è manifestamente irrilevante. Infatti, senza necessità di approfondire la disamina della sentenza n. 3966 del 1999, è agevole rilevare che, quand’anche il riferimento a tale procedente fosse errato, ciò non varrebbe ad inficiare la correttezza del precedente ragionamento, che, al contrario, appare di per sè pienamente condivisibile.

Manifestamente infondata è la seconda obiezione. La cosiddetta interpretazione autentica si riferisce esclusivamente all’esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del F.G.V.S. per i sinistri avvenuti successivamente al 31 luglio 1933; quindi è del tutto arbitrario volerne trarre la conseguenza voluta dalla ricorrente. In realtà l’interpretazione autentica non riguarda la disciplina dei sinistri avvenuti antecedentemente alla data dianzi indicata.

Più articolata risposta merita la prima obiezione. Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 88, intitolato trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione, recita testualmente:

"Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si può, salva l’applicazione dell’art. 83, comma 2, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell’impresa o dell’ente posto in liquidazione e semprechè sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall’impresa in seguito alla cessione.

La convenzione deve essere stipulata con l’impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l’industria e il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore.

Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate ai sensi del precedente comma non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell’impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetti dall’impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente". La ricorrente assume che tale norma dispone espressamente che sono a carico dell’impresa cessionaria solo i rischi successivi al trasferimento.

Questa interpretazione non può essere condivisa. Il legislatore, consentendo il trasferimento convenzionale del portafoglio di imprese in l.c.a., ha inteso perseguire un triplice scopo: salvaguardare il posto di lavoro per i dipendenti dell’impresa in liquidazione, tutelare i suoi assicurati dalle azioni risarcitorie intraprese nei loro confronti, garantire ai soggetti danneggiati in sinistri causati dagli assicurati un risarcimento adeguato. Per conseguire tali finalità si è preteso che la cessionaria offrisse garanzie di solidità e affidabilità (citato art. 88, comma 1), che la scelta cadesse sull’impresa che offrisse le condizioni migliori e che la convenzione fosse approvata dal Ministero per l’industria e il commercio (secondo comma dell’art. 88).

Nel contempo si è favorita l’impresa cessionaria, la quale evidentemente aveva presentato la propria offerta in esito ad una valutazione di convenienza economica, stabilendo (art. 88, comma 4), per tutelarne le esigenze organizzative, che i rischi inerenti ai contratti trasferiti fossero a carico di detta impresa scaduto il termine di sessanta giorni previsto dal comma 2. Sinallagmaticamente, il legislatore ha voluto che, per i sinistri verificatisi anteriormente al termine suddetto, l’impresa cessionaria si assumesse l’onere di corrispondere ai danneggiati la differenza tra il massimale di legge, rimasto a carico del F.G.V.S., e il massimale di polizza previsto dal contratto stipulato dall’assicurato prima che la società fosse posta in liquidazione coatta amministrativa.

In definitiva, il regime normativo è il seguente: a) per i sinistri avvenuti dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dal D.P.R. n. 449 del 1959, art. 58, commi 2 e 4, l’onere risarcitorio grava direttamente sulla compagnia cessionaria e il limite del risarcimento è dato dal massimale della polizza ad essa trasferita;

b) per i sinistri verificatisi in epoca antecedente alla scadenza del suddetto termine, il risarcimento è a carico del F.F.V.S., ma l’impresa cessionaria resta obbligata per gli importi eccedenti i massimali di legge, con il limite dei massimali di polizza.

Se così non fosse, rimarrebbe priva di significato la parte della clausola convenzionale 4b che – esplicitamente – pone "a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge". Infatti, seguendo la tesi della ricorrente, essa non avrebbe alcun ambito di concreta applicazione. Pertanto occorre affermare il seguente principio di diritto:

"In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, qualora il sinistro sia avvenuto in epoca antecedente alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 58, commi 2 e 4, il F.6.V.S. resta obbligato nei limiti dei massimali di legge, mentre sono a carico della impresa cessionaria gli importi eccedenti tali massimali entro i limiti dei massimali di polizza; qualora il sinistro si sia verificato in epoca successiva al termine sopra indicato e, quindi, i rischi dei contratti stipulati dalla società in l.c.a. siano stati trasferiti alla società cessionaria, quest’ultima è direttamente obbligata nei limiti dei massimali di polizza".

4. – Ricorso incidentale P..

4.1.- Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 18, 19, 21 e 25, artt. 2043, 2054, 2056, 1218 e 2059 c.c., art. 185 c.p.; D.M. Industria 31.5.93 e 30.9.94; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si assume che, stante la mala gestio, la Fondiaria come la Nuova Tirrena debbono rispondere per capitale, interessi e rivalutazione senza limiti e che, ai fini della determinazione del termine finale del ritardo nell’inadempimento, occorre avere riguardo all’esborso del massimale di polizza.

4.2.- La censura implica apprezzamenti di fatto e non considera l’incidenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice e del limite del massimale posto dalla L. n. 990 del 1969, art. 21.

La Corte territoriale ha deciso la questione in conformità della giurisprudenza consolidata.

Il quesito finale non da ragione delle numerose violazioni e false applicazioni di norme di diritto indicate.

4.3.- Il secondo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 e 2056 c.c., nonchè vizio d motivazione per il mancato riconoscimento: a) del danno patrimoniale conseguente alla inabilità temporanea; b) del danno patrimoniale conseguente alla invalidità permanente.

4.4.- I quesiti plurimi che concludono le due censure non si prestano all’enunciazione di principi di diritto che siano, al tempo stesso, decisivi per il giudizio e di applicabilità generalizzata.

La sentenza impugnata ha risolto la questione in armonia con l’orientamento di questa Corte, secondo cui (Cass. n. 12293 del 2004) il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza ed ha ulteriormente chiarito (Cass. n. 3867 del 2004; Cass. n. 14678 del 2003) che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo. Ne consegue che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno.

Infatti (Cass. Sez. 3^, n. 10289 del 2001) l’invalidità permanente, mentre di per sè concorre a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte; solo se dall’esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato, e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica.

A definitivo chiarimento della questione in esame è sufficiente ricordare ancora che (Cass. Sez. 3^, n. 12022 del 2000) la perdita della capacità lavorativa specifica, che consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all’attività lavorativa in atto, si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica.

5. – Ricorso incidentale O..

5.1 – Il primo motivo lamenta insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 21 e 25.

Si assume che, stante l’accertato colpevole ritardo nel provvedere all’estinzione dell’obbligazione risarcitoria, le compagnie assicuratrici avrebbero dovuto essere condannate al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sul credito del danneggiato anche oltre il massimale di legge o di polizza.

5.2 – La censura, prima che infondata per le ragioni addotte in risposta all’analogo motivo di ricorso del P., è inammissibile perchè riguarda le conseguenze di uno dei motivi di appello di costui, mentre la domanda di mala gestio formulata dall’Orsi era stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale perchè proposta solo in secondo grado, statuizione non specificamente censurata.

5.3 – Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21; violazione dei massimali di legge e dei Decreti Ministeriali dell’Industria del 31.5.93 e 30.9.94.

5.4 – La censura è infondata per le ragioni spiegate con riferimento ai ricorsi della Nuova Tirrena e del P.. Inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente incidentale non ha dimostrato di avere sottoposto la questione alla valutazione dei giudici di merito.

6. – Pertanto tutti i ricorsi vanno rigettati.

Il loro esito impone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 228 Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 30 del 6-2-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117, 119 e 120 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di
contabilita’ e finanza pubblica, e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d), che
delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi, al fine
di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e
l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in
conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;
Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate
dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in
particolare l’articolo 3, comma 4, in materia di controllo successivo
da parte della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del
patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche’ sulle gestioni
fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, ed in particolare l’articolo 17, comma 14,
in materia di utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonche’
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed in
particolare l’articolo 1, in materia di costituzione di unita’
tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita’ produttive;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, ed in particolare l’articolo 22, che prevede la
predisposizione di una ricognizione degli interventi
infrastrutturali;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, nonche’ in
materia di processo civile, ed in particolare l’articolo 32, comma 1,
che dispone la pubblicazione da parte delle Amministrazioni pubbliche
di atti e provvedimenti amministrativi attraverso i propri siti
informatici;
Vista la Decisione della Commissione n. C (2007) 3329 del 13 luglio
2007, che, a norma del citato articolo 28 del regolamento (CE) del
Consiglio n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione, prende atto della strategia
nazionale e dei temi prioritari del Quadro strategico nazionale
2007-2013;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell’economia e delle finanze e per la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione e finalita’

1. I Ministeri sono tenuti a svolgere le attivita’ di valutazione
ex ante ed ex post di cui al presente decreto al fine di garantire la
razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia della
spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere
pubbliche e di pubblica utilita’, di seguito "opere pubbliche", a
valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.
2. Le predette attivita’ di valutazione sono obbligatorie per le
opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di
previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da
parte degli stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o
privati, in forza di specifica delega. Le predette attivita’ sono
altresi’ obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione
di garanzie a carico dello Stato.

Art. 2 Documento pluriennale di pianificazione 1. Al fine di migliorare la qualita’ della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle procedure di valutazione d’impatto ambientale previste dalla normativa comunitaria, predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d’investimento per opere pubbliche di propria competenza, ivi compreso il "Programma triennale dei lavori di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 2. Il Documento, redatto con cadenza triennale secondo lo schema-tipo e in conformita’ alle linee guida di cui al successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la Prima Sezione contiene l’analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la metodologia e le risultanze della procedura di valutazione e di selezione delle opere da realizzare e individua le priorita’ di intervento; la Terza Sezione definisce i criteri per le valutazioni ex post degli interventi individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex post gia’ effettuate. 3. Il Documento e’ redatto anche in linea con quanto previsto dall’articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. I Ministeri hanno l’obbligo di traslare i contenuti del Documento nei contratti di programma che stipulano con le aziende vigilate. Le attivita’ di vigilanza si intendono estese agli obblighi in capo alle aziende vigilate derivanti dall’adozione del Documento. 5. Entro il 31 ottobre dell’anno precedente il triennio di riferimento, il Documento e’ trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e viene iscritto all’ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato, previa positiva conclusione dell’istruttoria da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene data comunicazione all’amministrazione proponente. Qualora la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda seduta utile del CIPE dalla positiva conclusione dell’istruttoria, i Ministri competenti possono provvedere all’approvazione del Documento, recependo eventuali osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato. 6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministeri trasmettono al CIPE, per la relativa presa d’atto, una relazione sullo stato di attuazione del Documento nella quale e’ dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente, congruamente motivati. 7. Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Documento e’ costituito dal programma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all’articolo 161, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone altresi’ un ulteriore Documento relativamente a tutti gli altri piani e programmi di propria competenza, secondo le procedure previste dal presente decreto. 8. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alla programmazione e all’attuazione degli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, per i quali resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. I Documenti predisposti dai Ministeri interessati dalla predetta programmazione danno comunque conto delle procedure valutative adottate per la selezione di tali interventi infrastrutturali.

Art. 3 Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi 1. I Ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nei diversi settori di competenza allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 2. A tal fine, la Prima Sezione del Documento contiene: a) l’analisi della domanda attuale e futura di infrastrutture e servizi nei settori di competenza, formulata anche tenendo conto dell’attuale disponibilita’ di infrastrutture e di offerta di servizi, nonche’ sulla base della ricognizione prevista dall’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42; b) gli obiettivi di risultato e di impatto da conseguire, quantificati attraverso indicatori specifici e misurabili e determinati anche nel rispetto di criteri di convenienza economica e sostenibilita’ finanziaria sulla base di valutazioni economico-finanziarie; c) le priorita’ d’intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite, nel rispetto dei vincoli indicati dall’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e da altre disposizioni di legge; d) la rispondenza degli obiettivi e delle priorita’ individuate con le direttive del Ministro competente e la coerenza con i documenti programmatori esistenti; e) l’elenco degli studi di fattibilita’ propedeutici all’individuazione degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi, con l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l’elaborazione degli studi stessi e la relativa copertura finanziaria, e/o degli eventuali progetti disponibili; f) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione. 3. Nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, i Ministeri tengono conto degli esiti delle attivita’ di valutazione ex post di cui all’articolo 6, che forniscono orientamenti informativi utili a supportare la pianificazione degli investimenti. 4. Per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, la valutazione di cui al presente articolo deve essere coerente con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.

Art. 3

Valutazione ex ante
dei fabbisogni di infrastrutture e servizi

1. I Ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni e
delle esigenze infrastrutturali nei diversi settori di competenza
allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro
soddisfacimento.
2. A tal fine, la Prima Sezione del Documento contiene:
a) l’analisi della domanda attuale e futura di infrastrutture e
servizi nei settori di competenza, formulata anche tenendo conto
dell’attuale disponibilita’ di infrastrutture e di offerta di
servizi, nonche’ sulla base della ricognizione prevista dall’articolo
22 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) gli obiettivi di risultato e di impatto da conseguire,
quantificati attraverso indicatori specifici e misurabili e
determinati anche nel rispetto di criteri di convenienza economica e
sostenibilita’ finanziaria sulla base di valutazioni
economico-finanziarie;
c) le priorita’ d’intervento, i criteri e le valutazioni
attraverso i quali le stesse sono state definite, nel rispetto dei
vincoli indicati dall’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e da altre disposizioni di
legge;
d) la rispondenza degli obiettivi e delle priorita’ individuate
con le direttive del Ministro competente e la coerenza con i
documenti programmatori esistenti;
e) l’elenco degli studi di fattibilita’ propedeutici
all’individuazione degli interventi funzionali al raggiungimento
degli obiettivi, con l’indicazione delle risorse finanziarie
necessarie per l’elaborazione degli studi stessi e la relativa
copertura finanziaria, e/o degli eventuali progetti disponibili;
f) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della
valutazione.
3. Nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e
servizi, i Ministeri tengono conto degli esiti delle attivita’ di
valutazione ex post di cui all’articolo 6, che forniscono
orientamenti informativi utili a supportare la pianificazione degli
investimenti.
4. Per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, la
valutazione di cui al presente articolo deve essere coerente con i
criteri adottati nella definizione del programma di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni.

Art. 4 Valutazione ex ante delle singole opere 1. I Ministeri svolgono la valutazione delle singole opere, secondo principi di appropriatezza e proporzionalita’, al fine di individuare, attraverso l’elaborazione degli studi di fattibilita’ di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi. 2. Oltre a quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, lo studio di fattibilita’ contiene: a) i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che, insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono di misurare la rispondenza dell’opera finita con i contenuti della valutazione ex ante; b) il piano economico-finanziario del progetto di investimento, corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditivita’; c) l’analisi della sostenibilita’ gestionale dell’opera; d) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione. 3. Resta fermo che gli studi di fattibilita’ per le opere relative a infrastrutture strategiche dovranno contenere anche gli ulteriori elementi definiti dal CIPE ai sensi dell’articolo 161, comma 1-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 4. Per le opere il cui costo stimato sia superiore a 10 milioni di euro, i Ministeri presentano, in allegato agli studi di fattibilita’, anche l’analisi dei rischi. Tale analisi esplicita le condizioni di realizzabilita’ dell’opera, elenca i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di attuazione dell’opera con le relative responsabilita’, individua i fattori, gli eventi e le situazioni che possono configurare cause di criticita’ in corso di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione dell’opera e indica le azioni che l’amministrazione intende compiere per contrastare l’insorgere delle criticita’ medesime. L’analisi evidenzia inoltre i rischi di natura finanziaria, sociale e gestionale, quantificandone le possibili conseguenze in termini di aggravio di tempi, costi e variazioni nelle realizzazioni. 5. L’analisi dei rischi e’ aggiornata e approvata dal Ministero competente alla conclusione di ciascuna fase progettuale e attuativa, nonche’ in sede di finanziamento dell’opera ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie. 6. In assenza dell’analisi dei rischi, l’opera non puo’ essere inserita nel Documento e le procedure di affidamento dei lavori non possono essere avviate.

Art. 5 Selezione delle opere 1. Sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi di cui all’articolo 3 e della valutazione ex ante delle singole opere di cui all’articolo 4, i Ministeri selezionano in via definitiva le opere da includere nel Documento. 2. A tal fine, la Seconda Sezione del Documento contiene: a) i criteri e la metodologia valutativa di confronto utilizzati per selezionare e includere le opere nel Documento, in ragione degli esiti delle valutazioni ex ante; b) la sintesi dei singoli studi di fattibilita’ elaborati; c) l’elencazione delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, con l’indicazione sia dell’ordine di priorita’ e dei criteri utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi e dei relativi indicatori di realizzazione e di impatto, anche evidenziando gli eventuali pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni; d) la localizzazione, le problematiche di ordine ambientale, paesaggistico ed urbanistico-territoriale relative alla realizzazione di ciascuna opera; e) la previsione dei tempi di attuazione, anche per fasi, delle singole opere; f) la stima dei costi delle singole opere, la relativa articolazione temporale, le risorse disponibili, con l’indicazione delle specifiche fonti di copertura finanziaria, e il fabbisogno finanziario residuo articolato in termini temporali sulla base degli andamenti di cassa; g) l’indicazione degli atti normativi, amministrativi e di diritto privato in forza dei quali ciascuna opera sara’ realizzata; h) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno. 3. Le opere non incluse nel Documento o nelle relazioni annuali non possono essere ammesse al finanziamento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 153, commi 19, 19-bis e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 6 Valutazione ex-post delle opere 1. I Ministeri svolgono o potenziano su base sistematica le attivita’ di valutazione ex post per misurare, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, l’efficacia e l’utilita’ delle opere realizzate nei settori di competenza, a partire dal momento in cui esse esplicano gli effetti per i quali sono state realizzate o comunque entro un triennio dalla loro messa in funzione. 2. Le attivita’ di valutazione ex post sono realizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) oggetto di valutazione sono, di norma, singole opere pubbliche ovvero, qualora utile e pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali; b) obiettivo della valutazione e’ misurare i risultati e l’impatto di opere pubbliche collaudate ed entrate in funzione, nonche’ l’economicita’ e l’efficienza della loro realizzazione. La valutazione, ove utile, puo’ essere estesa a opere ancora incomplete, in via di realizzazione o non entrate in funzione; c) la valutazione accerta, in particolare, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere. 3. La Terza Sezione del Documento contiene: a) l’indicazione delle opere da sottoporre a valutazione ex post, secondo i criteri stabiliti nelle linee guida di cui all’articolo 8; b) la descrizione delle attivita’ valutative che saranno poste in essere, con l’indicazione delle procedure, degli indicatori e dell’articolazione temporale delle stesse; c) gli esiti delle valutazioni ex post su opere incluse in precedenti Documenti e gia’ collaudate e fruibili; d) gli esiti di valutazioni ex post su opere gia’ collaudate e fruibili anche non incluse in precedenti Documenti; e) ove utile, gli esiti di valutazioni su opere pubbliche ancora incomplete o in via di realizzazione; f) l’analisi delle cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere, con l’indicazione di ogni possibile azione correttiva da porre in essere; g) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.

Art. 7 Organismi indipendenti di valutazione 1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attivita’ di valutazione di cui al presente decreto, di seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Al fine di un efficace svolgimento delle attivita’ di valutazione, i Ministeri assicurano l’indipendenza degli Organismi nell’esercizio delle funzioni valutative cui essi sono preposti e mettono a disposizione ogni informazione utile all’elaborazione delle analisi valutative, inclusi i dati derivanti dai diversi sistemi di monitoraggio delle opere, comprese quelle realizzate da altre amministrazioni o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto con i decreti legislativi di attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Per le finalita’ di cui al presente articolo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e’ integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalita’ di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l’indipendenza e la professionalita’. Qualora occorra integrare le professionalita’ degli Organismi, si ricorre prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni, limitando il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate professionalita’ e per valutazioni particolarmente complesse. 4. Per la valutazione di interventi particolarmente complessi e che richiedono professionalita’ e competenze di natura multisettoriale, gli Organismi possono attivare tra loro opportune collaborazioni e condivisioni di metodologie, anche in raccordo con il Sistema Nazionale di Valutazione, istituito dal Quadro strategico nazionale 2007-2013. I Ministeri possono, in ogni caso, chiedere il supporto, previ accordi organizzativi tra le amministrazioni interessate, anche ai fini di esclusione di eventuali cause di incompatibilita’, del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e dell’Unita’ tecnica finanza di progetto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 5. Il supporto metodologico per lo svolgimento delle funzioni di valutazione, ivi inclusa la predisposizione di linee guida e documenti metodologici previsti nel presente decreto, e’ assicurato dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Sistema Nazionale di Valutazione, anche al fine di garantire la condivisione dei prodotti e degli strumenti, nonche’ la loro armonizzazione con i metodi e i criteri di valutazione utilizzati nella politica regionale, nazionale e comunitaria. 6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nel rispetto delle responsabilita’ autonome di valutazione proprie di ogni Ministero: a) verifica, ai fini dell’esame da parte del CIPE, la corretta predisposizione dei Documenti e delle relazioni annuali di cui all’articolo 2, comma 6, nonche’ il rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui all’articolo 8, eventualmente formulando osservazioni e rilievi; b) predispone una relazione triennale sulla valutazione degli investimenti in opere pubbliche, elaborata anche sulla base delle relazioni annuali, da trasmettere al Parlamento; c) cura l’istruttoria propedeutica all’adozione da parte del CIPE della delibera di riparto delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144. 7. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 6, il Dipartimento puo’ avvalersi di personale in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 8

Linee guida standardizzate
per la valutazione degli investimenti

1. I Ministeri predispongono linee guida per la valutazione degli
investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza,
finalizzate alla redazione del Documento.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, i criteri e le
procedure per la valutazione ex ante di cui agli articoli 3 e 4, per
la selezione degli interventi da includere nel Documento di cui
all’articolo 5, per la valutazione ex post di cui all’articolo 6 e
per il coinvolgimento degli Organismi di cui all’articolo 7 nelle
predette attivita’.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, al fine di garantire la predisposizione da parte dei
Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, definisce, con proprio decreto, un modello di riferimento
per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida. Il
medesimo decreto prevede altresi’ uno schema-tipo di Documento, il
cui rispetto e’ condizione necessaria per la relativa iscrizione
all’ordine del giorno del CIPE.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, i Ministeri
adottano le linee guida e le trasmettono al CIPE per la relativa
presa d’atto.

Art. 9

Trasparenza e pubblicita’

1. Al fine di garantire ampia trasparenza in ordine ai processi di
pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere, i Ministeri,
ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali, in
apposita sezione dedicata alla valutazione e curata dagli Organismi
di valutazione: le linee guida per la valutazione degli investimenti;
il Documento; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto
nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori
che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti
delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex
ante; le informazioni relative agli Organismi, incluse le funzioni e
i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di
individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. I Ministeri pubblicano, altresi’, in formato aperto,
informazioni relative ai tempi, ai costi e agli indicatori di
realizzazione delle opere completate in coerenza con quanto disposto
con i decreti legislativi di attuazione dell’articolo 30, comma 9,
lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 10

Controllo della Corte dei conti

1. I Ministeri trasmettono gli atti di cui al presente decreto alla
Corte dei conti ai fini dell’attivita’ di referto di cui all’articolo
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti
di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2011

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Barca, Ministro per la coesione
territoriale

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 28 febbraio 2012, n. 22 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, l’Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo…

….il 24 giugno 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 64 del 16-3-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo di modifica dell’Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati
Uniti d’America e l’Unione Europea e i suoi Stati membri firmato il
25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno
2010.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 10 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 28 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica: (atto n.2913) Presentato dal Ministro degli Affari Esteri (Frattini) il 19 settembre 2011. Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 2011, con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubb.), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea). Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 14 dicembre 2011 e 10 gennaio 2012. Esaminato in Aula ed approvato il 10 gennaio 2012. Camera dei deputati: (atto n. 4878) Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni I (Aff. costit.), V (Bilancio), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XI (Lavoro), XIV (Pol. comun.). Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 18 gennaio 2012 ed il 1° febbraio 2012. Esaminato in Aula ed approvato il 16 febbraio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 29 marzo 2012, n. 39 Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 86 del 12-4-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche tabellari 1. Alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel circondario del tribunale di Pesaro sono soppressi i comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello; b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello; c) nel circondario del tribunale di Urbino e’ inserito il comune di Montecopiolo; d) nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria e’ soppresso il comune di Montecopiolo; e) nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria e’ inserito il comune di Montecopiolo.

Art. 2 Disciplina dei procedimenti pendenti 1. Le disposizioni della presente legge non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non e’ stata ancora esercitata l’azione penale.

Art. 3 Modifiche delle piante organiche 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 29 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2124): Presentato dal sen. Filippo Berselli ed altri il 21 aprile 2010. Assegnato alla 2ª commissione (giustizia), in sede referente, il 4 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, e 5ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente l’8 e il 15 giugno 2010. Esaminato in aula il 22 febbraio 2011 ed approvato il 2 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 4130): Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 7 marzo 2011 con pareri delle commissioni I, V e XI. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 13, 19, 26 e 28 luglio 2011. Esaminato in aula il 16 gennaio 2012 ed approvato con modificazioni, il 17 gennaio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 2124-B): Assegnato alla 2ª commissione (giustizia), in sede referente, il 19 gennaio 2012 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 25 gennaio 2012 e il 7 febbraio 2012. Esaminato in aula il 21 febbraio 2012, 6 marzo 2012 ed approvato l’8 marzo 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.