DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012, n. 188 Disposizioni urgenti in materia di Province e Citta’ metropolitane.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 259 del 6-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il
quale e’ stato previsto il riordino delle province, disciplinandone
il relativo procedimento che si conclude con un atto legislativo di
iniziativa governativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio
2012, recante: "Determinazione dei criteri per il riordino delle
province a norma dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95", che determina, in particolare, i requisiti
minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione
territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e
in una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila
abitanti;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente e’ determinata
in base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica relativi
all’ultimo censimento ufficiale, ma che e’ comunque opportuno fare
salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si
raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione
residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale
di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012;
Rilevato che e’ opportuno preservare la specificita’ delle province
il cui territorio e’ integralmente montano, in virtu’ della
peculiarita’ dei relativi territori;
Atteso che ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative
comunali assunte ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della
Costituzione, volte a modificare le circoscrizioni provinciali
esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali e’ stato
espresso il parere della Regione;
Viste le proposte delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse al Governo ai sensi del
citato articolo 17, comma 3;
Considerato che le Regioni Lazio e Calabria non hanno inviato
alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle province
ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma
4, secondo periodo, del citato articolo 17, in base al quale
sull’atto di riordino e’ acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Visto l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza, ai fini del
contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione
della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato
dall’articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 in
ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare
a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui
rispetto e’ indispensabile, nell’attuale quadro di contenimento della
spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di
stabilita’ e crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell’interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Requisiti minimi delle Province

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti
con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con
deliberazione del Consiglio dei Ministri.»;
b) all’articolo 21, comma 3, all’alinea, dopo le parole: «criteri
ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo quanto stabilito
al comma 3-bis»;
c) all’articolo 21, comma 3, la lettera e) e’ abrogata.
2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell’articolo 17
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i
requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei
Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio
2012.

Art. 2
Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario

1. In attuazione dell’articolo 17 del citato decreto-legge n. 95
del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a
statuto ordinario sono le seguenti:
a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di
Biella e di Vercelli; Provincia di Novara- Verbano-Cusio-Ossola in
luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia
di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti;
Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di
Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle
Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di
Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso;
Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e di
Verona; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di
Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza in luogo delle
Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Modena-Reggio
nell’Emilia in luogo delle Province di Modena e di Reggio
nell’Emilia; Provincia di Romagna in luogo delle Province di
Forli-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di
Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno,
di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in
luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di
Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni;
Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di
Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in
luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di
Frosinone-Latina in luogo delle Province di Frosinone e di Latina;
Provincia di L’Aquila-Teramo in luogo delle Province di L’Aquila e di
Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti
e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province
di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo
delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di
Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto;
Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di
Barletta-Andria-Trani e di Foggia; Provincia di Lucania in luogo
delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di
Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro,
di Crotone e di Vibo Valentia;
b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di
Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di
Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di
Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di
Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia
di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.
2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di
circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati
nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato.
La tabella costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3
Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle
Province

1. In esito al riordino di cui all’articolo 2, nelle Province
istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo
2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione
nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni gia’ capoluogo di
una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene
capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli gia’ capoluogo di
Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di
diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini
di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente e’
determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012.
2. Gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente
nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi
decentrate.
3. La denominazione delle Province puo’ essere modificata con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Consiglio
provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e
sentita la Regione.
4. Ai Comuni gia’ capoluogo di Provincia continuano ad applicarsi,
limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni
relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti
alla predetta data.

Art. 4
Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul
territorio

1. All’articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:
«9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando
quanto previsto dall’articolo 10, ai fini di una funzionale
allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo
Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali
interessati.»;
b) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
«10-bis. Nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge
trasferiscono ai Comuni le funzioni gia’ conferite alle Province
dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In
caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono
altresi’ trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali.
Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano
conferite alle Province.»;
c) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
« 12-bis. Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestano
altresi’ la carica di presidente di provincia o di consigliere
provinciale non puo’ essere corrisposto alcun emolumento ulteriore
rispetto a quello loro spettante per la carica di sindaco e di
consigliere comunale.».
2. Con il regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012 sono definiti, in relazione
all’istituzione dei presidi previsti dal medesimo comma 2, lettera
b), i poteri e i compiti spettanti ai responsabili delle strutture
presidiarie in relazione alle specifiche finalita’ ivi previste e
conseguentemente sono introdotte le necessarie previsioni di
coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle
disposizioni di legge vigenti. Con il medesimo regolamento e’
altresi’ disciplinata la possibilita’ di prevedere che, presso la
prefettura-ufficio territoriale del governo operante nell’ambito
territoriale corrispondente a quello della citta’ metropolitana,
vengano delegate ad un prefetto, con le modalita’ e nei limiti
previsti dalle stesse disposizioni regolamentari, e comunque
congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia
di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di
immigrazione ed asilo, di enti locali.

Art. 5
Disposizioni relative alle Citta’ metropolitane

1. All’articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «A
garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni
amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono
soppresse, con contestuale istituzione delle relative Citta’
metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Citta’ metropolitana di Milano
comprende altresi’ il territorio gia’ appartenente alla Provincia di
Monza e della Brianza; la Citta’ metropolitana di Firenze comprende
altresi’ il territorio gia’ appartenente alla Provincia di Prato e
alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria e’
soppressa, con contestuale istituzione della relativa Citta’
metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al
rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento
della procedura di commissariamento ai sensi dell’articolo 143 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.»;
b) al comma 2-bis, nel quinto periodo, le parole: «le regioni
provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la
regione provvede con legge» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
al Comune di Roma Capitale.»;
c) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: «entro il
novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del
Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al 2014,
ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al
1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;
d) il comma 3-ter e’ abrogato;
e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre
2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre
2013»;
f) al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» e’
inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono
inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto
comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso
della Citta’ metropolitana di Roma Capitale,»;
g) il comma 5 e’ sostituito con il seguente:
«5. Il consiglio metropolitano e’ composto da non piu’ di dieci
componenti.»;
h) il comma 6 e’ sostituito dai seguenti:
«6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:
a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e
i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della
Citta’ metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le
modalita’ stabilite per l’elezione del consiglio provinciale;
b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il
sistema previsto dall’articolo 75 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1
del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo
1951, n. 122, e’ da intendersi al testo vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
6-bis. L’elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro
cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo
nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui al comma
4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici
giorni dalla proclamazione dei consiglieri della Citta’
metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il consiglio
metropolitano per il suo insediamento.»;
i) al comma 7, dopo la lettera b) e’ aggiunta, in fine, la
seguente:
«b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a),
comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del
presente decreto.»;
l) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:
«9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo
entro il termine di cui al comma 9, il Consiglio metropolitano e’
sciolto e viene nominato un Commissario, che provvede all’adozione
dello statuto e all’amministrazione dell’ente sino alla proclamazione
degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi
dallo scioglimento, secondo le modalita’ stabilite, ai sensi dei
commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a
diversa determinazione del nuovo Consiglio metropolitano. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 141 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»;
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012,
n. 61, il secondo periodo e’ soppresso.

Art. 6
Successione delle Province

1. Ogni Provincia istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera a), succede a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i
rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
sentita l’Unione delle Province d’Italia (UPI) e previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere fissati criteri e modalita’ operative uniformi per la
regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di
cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali.
3. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province
pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera a), avviene nel rispetto della disciplina prevista
dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame congiunto con le
organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in
assenza dell’individuazione di criteri e modalita’ condivisi, le
Province istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a),
adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti.
Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto
dell’effettivo fabbisogno. Resta ferma l’applicazione dell’articolo
16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i restanti
rapporti di lavoro in essere nelle Province pre-esistenti le nuove
Province istituite subentrano nella titolarita’ dei rapporti fino
alla prevista scadenza.
4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano
anche in relazione ai processi di mobilita’ conseguenti
all’applicazione dell’articolo 17, commi 8 e 10-bis, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto.

Art. 7
Norme transitorie e finali

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di
governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31
dicembre 2013. Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio
2013 la giunta e’ soppressa e le relative competenze sono svolte dal
Presidente della Provincia, il quale puo’ delegarle ad un numero di
consiglieri provinciali non superiore a tre.
2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in
vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la
scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure la
scadenza dell’incarico di Commissario straordinario delle Province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di
cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi
della legislazione vigente, e’ nominato un Commissario straordinario,
ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell’ente
fino al 31 dicembre 2013.
3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle
Province istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e
delle Citta’ metropolitane di cui all’articolo 18, comma 1, primo
periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal
presente decreto, nonche’ per il rinnovo degli organi delle Province
di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b), e’ fissata dal Ministro
dell’interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre
dell’anno 2013.
4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui
circoscrizioni sono modificate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in
attuazione dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione,
nonche’ le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di
Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili
ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le
partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei
rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini
dell’amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province
istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell’articolo
2, nonche’ delle Citta’ metropolitane di Firenze e di Milano. I
risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo
termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui
ha sede il Comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il
predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel
termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina
un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.
5. Limitatamente all’anno 2013, in deroga al termine di cui
all’articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4 approvano
il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e
per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente
disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso
inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo
comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni
dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via
sostitutiva.
6. Entro due mesi dall’insediamento dei nuovi organi le Province
istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), adottano il
bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operativita’ con
riferimento all’esercizio delle funzioni attribuite.
7. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano nonche’, salva
l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell’articolo 18 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano si svolgono
secondo le modalita’ stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del
medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello
statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-bis del
predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, e’ di
diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il
Consiglio metropolitano e’ eletto secondo le modalita’ di cui al
comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18, come modificato dal
presente decreto; in tali casi entro tre mesi dalla data di
approvazione dello statuto definitivo della Citta’ metropolitana, ove
lo stesso preveda l’elezione del sindaco secondo le modalita’ di cui
al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede a nuove
elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani.

Art. 8
Disposizione finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate ne’
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 5 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Cancellieri, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Severino

Tabella
(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative
dei comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della
Costituzione

———————————————————————
| | Citta’ metropolitana
Comune | Provincia di appartenenza | o Provincia di
| sino al 31/12/2013 | appartenenza dal
| | 1/1/2014
———————————————————————
Fasano | Brindisi | Bari
———————————————————————
Cellino San Marco | Brindisi | Lecce
———————————————————————
Erchie | Brindisi | Lecce
———————————————————————
Mesagne | Brindisi | Lecce
———————————————————————
San Donaci | Brindisi | Lecce
———————————————————————
San Pancrazio | Brindisi | Lecce
Salentino | |
———————————————————————
San Pietro | Brindisi | Lecce
Vernotico | |
———————————————————————
Torchiarolo | Brindisi | Lecce
———————————————————————
Torre Santa | Brindisi | Lecce
Susanna | |
———————————————————————
Avetrana | Taranto | Lecce

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma…

….dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 15-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la
tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese, ed in
particolare l’articolo 10;
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della
giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a
titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione
per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del
debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del
debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno,
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
b) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati,
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui
all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita’ per la quale
e’ tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un’attivita’ economica
organizzata o una libera professione;
d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero
interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base
giornaliera ad un tasso che e’ pari al tasso di riferimento
maggiorato di otto punti percentuali;
f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla
Banca centrale europea alle sue piu’ recenti operazioni di
rifinanziamento principali;
g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata
entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le
imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella
fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;
c) all’articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono
inserite le seguenti: «sull’importo dovuto»;
d) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). – 1. Gli interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora,
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della
decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore
della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini
dell’accertamento della conformita’ della merce o dei servizi alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale
data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono
pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello
previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche’
non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo
7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al
termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purche’ in modo espresso,
un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2,
quando cio’ sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del
contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono
essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine
deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei
requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre
2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e
che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando e’ prevista una procedura diretta ad accertare la
conformita’ della merce o dei servizi al contratto essa non puo’
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna
della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia
diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche’ cio’ non sia gravemente iniquo per
il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato
per iscritto.
7. Resta ferma la facolta’ delle parti di concordare termini di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata
alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal
presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli
importi scaduti.»;
e) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Saggio degli interessi). – 1. Gli interessi moratori sono
determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle
transazioni commerciali tra imprese e’ consentito alle parti di
concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti
dall’articolo 7.
2. Il tasso di riferimento e’ cosi’ determinato:
a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo,
e’ quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo,
e’ quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del tasso
di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun
semestre solare.»;
f) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). – 1. Nei casi
previsti dall’articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso
dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del
danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che puo’
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;
g) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7(Nullita’). – 1. Le clausole relative al termine di
pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i
costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel
contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del
creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullita’ della clausola
avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave
scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di
buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio
oggetto del contratto, l’esistenza di motivi oggettivi per derogare
al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o
all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi
di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude
l’applicazione di interessi di mora. Non e’ ammessa prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il
risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6.
5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica
amministrazione e’ nulla la clausola avente ad oggetto la
predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della
fattura. La nullita’ e’ dichiarata d’ufficio dal giudice.»;
h) all’articolo 8, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla
seguente:
«a) di accertare la grave iniquita’, ai sensi dell’articolo 7,
delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il
saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di
recupero e di inibirne l’uso.».

Art. 2 Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192 1. All’articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di otto punti percentuali».

Art. 3 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 9 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Severino, Ministro della giustizia Passera, Ministro dello sviluppo economico Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 273 del 22-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo
2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani);
Viste le dimissioni rassegnate, da undici consiglieri su venti
assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato
il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Margherita di Savoia
(Barletta-Andria-Trani) e’ sciolto.

Art. 2 La dott.ssa Ester Fedullo e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 7 novembre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2012 Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Direzione generale per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ad assumere 280 unita’ di personale…

…tecnico-amministrativo e 3 unita’ di direttore amministrativo – EP/2 a seguito di mobilita’ intercompartimentale, per l’anno 2012.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 279 del 29-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante Riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l’art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 ed, in particolare, l’art. 9, che reca disposizioni in materia
di contenimento della spesa di impiego pubblico;
Visto l’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, in cui si dispone che per il quinquennio
2010-2014, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale
cessato nell’anno precedente, nonche’ nel limite del 20 per cento
delle unita’ cessate nello stesso anno di riferimento;
Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, che, nell’elencare le amministrazioni
statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a
tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti
di alta formazione artistica e musicale e coreutica;
Considerato che come gia’ previsto in applicazione dell’art. 1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e
gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica
continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle
disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro
assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze
di funzionalita’ e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica perseguiti;
Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21
dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all’art.
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del Dipartimento
della funzione pubblica, adottata d’intesa con il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, in data 22 febbraio 2011, n. 11786;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l’art. 2,
riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto AFAM
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore;
Visto l’art. 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli
assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori;
Visto l’art. 9, comma 31, del decreto legge n. 78 del 2010 il quale
stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli
assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il
rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a
10 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti
in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere
disposti esclusivamente nell’ambito delle facolta’ assunzionali
consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del
personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.
A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle
predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del
trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio»;
Ritenuto che, non essendo applicabile al comparto scuola e agli
Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica la
disciplina del turn over e dovendo subordinare il trattenimento in
servizio ad autorizzazione, non sia attuabile la parte del disposto
del predetto art. 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del
2010, secondo cui le risorse destinabili a nuove assunzioni in base
alle predette cessazioni di personale sono ridotte in misura pari
all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti
in servizio;
Visto l’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che
introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti
pensionistici;
Vista la circolare n. 2 dell’8 marzo 2012 del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, avente ad oggetto
«decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011,
c.d. "decreto salva Italia" – art. 24 – limiti massimi per la
permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la citata nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la
quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni
ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per
l’anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, ed in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Viste le note del 9 agosto 2011, n. 4460 e del 24 novembre 2011, n.
6676, con le quali il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca ha richiesto tra l’altro l’autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato un contingente di 325 unita’ di personale ATA, di
cui n. 28 nella qualifica di Direttore dell’ufficio di ragioneria
EP1, n. 7 collaboratori tecnici amministrativi, di biblioteca e di
laboratorio, n. 149 assistenti amministrativi, n. 131 coadiutori ed 1
unita’ di Direttore amministrativo EP2 a seguito di mobilita’
intercompartimentale, nonche’ a trattenere in servizio n. 9
coadiutori;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze,
Gabinetto del Ministro, del 22 dicembre 2011, n. 30122, con la quale
tra l’altro, si trasmette il parere favorevole del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del 13 dicembre 2011, n. 124003, in
merito all’autorizzazione ad assumere limitatamente a n. 149
assistenti amministrativi e n. 131 coadiutori, nonche’ a trattenere
in servizio n. 9 coadiutori. Non e’ stata assentita l’autorizzazione
per le n. 28 unita’ di Direttore dell’ufficio di ragioneria – EP1 e
per le n.7 unita’ di collaboratori tecnici, amministrativi, di
biblioteca e di laboratorio per i quali e’ necessaria l’indizione di
procedura concorsuale nazionale per esami e non per soli titoli. Non
e’ stato, inoltre, assentito, nei termini richiesti dal MIUR, il
trasferimento dell’unita’ in mobilita’ intercompartimentale;
Vista la nota del 12 luglio 2012, n. 14016/PF, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio
di Gabinetto ha richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato un contingente di n. 60 docenti di I e II fascia, a
trattenere in servizio n. 28 docenti, di cui 6 con trattenimento per
il solo anno accademico 2012/2013, a trattenere in servizio n. 6
coadiutori per il solo anno accademico 2012/2013;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca – Direzione generale per l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica – del 29 maggio 2012, n. 3689 con la quale si
richiede l’autorizzazione ad assumere, mediante mobilita’
intercompartimentale, di n. 3 funzionari pubblici da inquadrare nel
profilo di direttore amministrativo – EP/2;
Ritenuto di dover stralciare dalle precedenti richieste di
assunzioni il contingente di personale richiesto con la citata nota
del 12 luglio 2012, n. 14016/PF e, pertanto, di autorizzare
l’assunzione di n. 280 unita’ di personale tecnico-amministrativo (n.
149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e di n. 3 unita’ di
direttore amministrativo – EP/2, a seguito di mobilita’
intercompartimentale;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 24
luglio 2012, n. 30733 con cui e’ stato chiesto al Ministero
dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il
concerto per le assunzioni richieste con la citata nota del 12 luglio
2012, n. 14016/PF;
Vista la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’economia
e delle finanze del 7 agosto 2012, n. AGC/19/RIFPA/11829, con la
quale si trasmette il parere favorevole del Ministero Economia e
Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale – IGOP, espresso con nota
del 7 agosto, n. 69276;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 agosto 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio
2012, n. 39, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’
autorizzato, per l’anno 2012, ad assumere a tempo indeterminato n.
280 unita’ di personale tecnico-amministrativo (n. 149 assistenti
amministrativi e 131 coadiutori) e n. 3 unita’ di direttore
amministrativo – EP/2 a seguito di mobilita’ intercompartimentale.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 30 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 171

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.