Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2011, n. 15188

l ricorso.
Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 5 agosto 1991, B.M., titolare della omonima impresa di costruzioni, assumendo: (a) che aveva stipulato, in data 25 agosto 1988, un preliminare per la vendita di un appartamento in un edificio in corso di costruzione a M. V. per il prezzo di L. 170.000.000, e (b) che con un successivo preliminare si era impegnata a trasferire alla medesima M. un box dietro pagamento del prezzo di L. 23.000.000, e sostenendo (c) che nella determinazione del prezzo di tale box era incorsa in errore, riferendosi il detto prezzo ad un posto auto scoperto, e (d) che la M. si era rifiutata di versare il saldo delle somme dovute per l’appartamento, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, la M. per sentirsi dichiarare inadempiente al preliminare del 25 maggio 1983 e per sentire emettere sentenza ex art. 2932 cod. civ., condizionando il trasferimento al pagamento integrale del prezzo e per sentire dichiarare la risoluzione del preliminare relativo al box auto.

La M. si costituiva in giudizio contestando le domande e in via riconvenzionale chiedeva emettersi sentenza ex art. 2932 cod. civ., per il trasferimento in suo favore sia dell’appartamento che del box auto, dandosi atto dell’avvenuto versamento, a titolo di acconto, della somma di L. 143.030.000 e della offerta da parte sua della somma residua di L. 49.970.000.

Riunita al giudizio altra causa introdotta dalla M. ed avente ad oggetto le medesime domande dalla stessa proposte in via riconvenzionale, con sentenza depositata il 29 maggio 2000, l’adito Tribunale respingeva le domande della B. e accoglieva integralmente le domande della M., trasferendo in suo favore la proprietà degli immobili condizionatamente al pagamento del prezzo residuo, oltre agli interessi legali dal 3 luglio 1991 e all’IVA, peraltro già corrisposta nella misura di L. 3.583.544.

Avverso questa decisione ha proposto appello la B..

Nella resistenza della M., la Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 28 febbraio 2005, ha rigettato il gravame.

La Corte ha innanzitutto rigettato il motivo di gravame volto a sostenere che la M. non aveva provveduto al pagamento di lavori extracontrattuali per l’importo di L. 21.317.600. In proposito, la Corte ha rilevato che l’appellante non aveva fornito la prova dell’avvenuta esecuzione di detti lavori, avendo fatto riferimento, per la loro identificazione, ad un disciplinare che non era stato sottoscritto dall’acquirente. Nel disciplinare prodotto da quest’ultima vi erano poi due sole voci (le nn. 16 e 17, relative alla pavimentazione in granito in luogo di quella originariamente prevista in monocottura) che risultavano modificate e la Corte d’appello ha ritenuto che dette modifiche fossero state concordate dalle parti per lo stesso prezzo già stabilito, e ciò sia perchè sul punto alcuna contestazione era stata mossa dalla B. sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, sia perchè i relativi costi non risultavano avere formato oggetto di riserva da parte della stessa B. al momento della consegna dell’appartamento. Nè, secondo la Corte, poteva ritenersi che le modifiche apportate sul disciplinare fossero frutto di una posticcia alterazione del documento, atteso che la M. aveva ammesso in sede di interrogatorio libero che le aggiunte erano state apportate da F. M., precisando tuttavia che ciò era avvenuto alla presenza della B. e che il F. era il cognato della stessa e suo collaboratore di fiducia, tanto che riceveva ed effettuava pagamenti per suo conto.

Quanto alle altre opere extracontratto, la Corte ha rilevato che, pur se la M. ne aveva ammesso l’esecuzione, tuttavia la medesima aveva precisato di avere provveduto a regolare direttamente il pagamento con l’impresa cui era stata appaltata la costruzione dell’edificio. D’altra parte, la B. non aveva prodotto alcun ordine scritto a lei rivolto e avente ad oggetto l’esecuzione di detti lavori, nè fatture o buoni di consegna a lei intestati relativamente ai diversi materiali ordinati dalla M.; nè che fosse vietato agli acquirenti degli appartamenti avere rapporti diretti con la impresa appaltatrice. La Corte ha rilevato inoltre, da un lato, che nella corrispondenza intercorsa con l’acquirente, e poi nel corso del giudizio e sino alla costituzione dei nuovi procuratori della B., mai era stato fatto alcun riferimento alla esecuzione di lavori extracontrattuali; dall’altro, che l’impresa appaltatrice mai aveva formulato nei confronti della B. richieste di pagamento relativamente ai lavori eseguiti nell’appartamento della M.. Nè, ha concluso sul punto la Corte d’appello, la B. poteva pretendere di provare, per la prima volta in grado di appello e a circa quindici anni dalla esecuzione dei lavori, le richieste di modifica avanzate dalla M., attraverso una prova testimoniale formulata in modo assai generico, senza indicazione specifica delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero state effettuate le richieste di lavori aggiuntivi e senza indicazione delle persone in presenza delle quali ciò sarebbe avvenuto.

La Corte ha quindi ritenuto, rigettando il secondo motivo di appello, che correttamente il Tribunale avesse valutato le prove documentali offerte dalle parti e la prova presuntiva nel senso di escludere un qualsivoglia inadempimento della M.. In proposito, la Corte ha rilevato che era provato l’avvenuto pagamento della somma di L. 134.533.544, così come era incontroversa l’offerta di pagamento della residua somma di L. 50.000.000, sicchè rimaneva da provare il pagamento della residua somma di L. 8.446.456; e la M., ad avviso della Corte d’appello, aveva fornito la prova dell’avvenuto pagamento di L. 12.007.000 attraverso la produzione di sei assegni bancari girati in bianco dalla M. alla B., dovendosi imputare l’eccedenza a pagamento dell’IVA sull’importo contrattuale. Il fatto che di questi assegni alcuni non recassero la firma di girata della B. non escludeva l’attitudine probatoria dei titoli, atteso che la B. era solita effettuare i pagamenti all’impresa appaltatrice girando in bianco assegni ricevuti dalla M., mentre la contraria affermazione della B. di non avere mai negoziato in tal modo i titoli si scontrava con il riconoscimento, dalla medesima fatto, della corresponsione del secondo acconto di L. 40.000.000 con le medesime modalità. Con riferimento poi a tre assegni, dei quali le banche non avevano trasmesso alla M. copia integrale, la Corte rilevava che l’avvenuta percezione delle somme dagli stessi portate potesse desumersi dalle bugie dette dalla B. in sede di interrogatorio libero e nelle deduzioni difensive di non avere mai incaricato il F. o altri di incassare somme per suo conto dalla M.; dalla circostanza che nella corrispondenza intercorsa prima del giudizio, nell’atto di citazione e sino al mutamento di difensori, la B. mai aveva negato di avere ricevuto acconti per L. 143.030.000 e di essere creditrice della residua somma di L. 50.000.000; dall’impegno profuso dalla M. nel richiedere alle banche l’invio degli assegni da lei tratti. Del resto, i tre assegni avevano un importo talmente modesto, a fronte dell’avvenuto versamento di ingenti acconti, da indurre ad escludere l’attendibilità della ricostruzione della B., che mai aveva richiesto una riduzione del prezzo pattuito. Nessun inadempimento poteva quindi addebitarsi alla M., essendo invece risultata solo la B. inadempiente ed essendosi essa inizialmente limitata a dedurre che la questione controversa concerneva solo il prezzo del box e non altro.

La Corte ha rigettato poi il motivo con il quale la B. aveva sostenuto l’inadempimento della M. per non avere offerto al notaio in sede di stipula l’importo dell’IVA, osservando che dagli atti non emergeva in alcun modo che l’acquirente si fosse rifiutata di pagare l’IVA, mentre risultavano motivi addebitatali alla B., che non aveva dato prova di avere emesso le fatture sulle quali l’acquirente avrebbe dovuto pagare l’IVA, fermo restando che in nessuno dei due preliminari era previsto il pagamento dell’imposta contestualmente alla stipula.

Quanto infine all’ultimo motivo di appello, concernente la mancata restituzione di quanto dalla B. versato a titolo di ICI dopo l’immissione della M. nel possesso dell’immobile,, la Corte ha rilevato che nessuna pronuncia di rimborso era possibile, dal momento che si trattava di obbligazioni fiscali non previste e non regolate tra le parti e gravanti su chi è proprietario al momento della imposizione, e che comunque non vi erano in atti ricevute che si potessero riferire specificamente agli immobili acquistati dalla M..

Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso B. M. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito, con controricorso, M.V..
Motivi della decisione

Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale. Trova infatti applicazione il principio per cui "il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito" (Cass., n. 26504 del 2009).

Nella specie, a margine del ricorso risulta apposta la seguente formula: "A rappresentarmi e difendermi con le più ampie facoltà di legge, nomino l’Avv. Mario Spinelli". Trattasi di formula che, pur non contenendo uno specifico riferimento alla sentenza oggetto di impugnazione e al giudizio di cassazione, tuttavia acquista il necessario connotato di specialità per essere apposta a margine del ricorso per cassazione; essa, inoltre, non contiene alcuna indicazione che possa indurre a ritenere che la procura sia stata conferita per un diverso giudizio.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza e/o omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 cod. proc. civ., nn. 4 e 5). La ricorrente rileva che con l’atto di appello aveva insistito perchè venisse riconosciuto il suo diritto al pagamento di lavori extracontrattuali e aveva dimostrato che la M., contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, aveva corrisposto in ritardo parte della terza rata dovuta per il completamento delle finiture, sicchè la somma offerta dall’acquirente dinnanzi al notaio era insufficiente ad assolvere alle obbligazioni sulla stessa gravante. La Corte d’appello, atomizzando il contenuto delle censure proposte, non si sarebbe quindi avveduta che con tali censure si mirava a dimostrare l’inadempimento della M..

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, all’esito della disamina delle risultanze istruttorie e dei motivi di gravame, ha conclusivamente affermato che non vi era in atti prova di un qualsivoglia inadempimento della M. e ha invece ritenuto sussistente l’inadempimento della venditrice. Si tratta di accertamenti di fatto adeguatamente e logicamente motivati, come si desume dal contenuto della sentenza di cui è dato prima conto.

La censura, peraltro caratterizzata da genericità, non risulta congrua rispetto alla riferita motivazione, senza che siano evidenziate specifiche lacune o contraddizioni della trama argomentativa della sentenza impugnata, con il che il motivo si risolve in una inammissibile richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.

Quanto poi alla denunciata nullità della sentenza impugnata, la censura risulta meramente enunciata ma non dimostrata, essendo al più denunciata, ma incongruamente, una erronea interpretazione dell’atto di appello piuttosto che un vizio di omessa pronuncia, peraltro del tutto insussistente nella specie.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1218, 2697 e 2729, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La censura si riferisce alle argomentazioni in base alle quali la Corte d’appello ha ritenuto che le modifiche nei materiali di cui ai punti nn. 16 e 17 del disciplinare fossero state concordate e che non fossero stati provati i lavori extracontrattuali.

Quanto al primo punto, la ricorrente osserva che l’evidente alterazione del disciplinare, riconosciuta dalla stessa M., non poteva esserle opposta, anche perchè, in sede di libero interrogatorio, la medesima acquirente aveva affermato che le modifiche erano state apportate non da essa ricorrente ma dal F., il cui operato non poteva certamente essere fonte di obbligazioni per lei, non essendo neanche stata oggetto di dimostrazione l’asserita collaborazione del F..

Quanto alla questione dei lavori extracontrattuali, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia sostanzialmente invertito l’onere probatorio. Infatti, una volta ammesso dalla stessa controparte che i lavori erano stati eseguiti, era onere della M. provare che il pagamento fosse avvenuto direttamente nelle mani della impresa appaltatrice ovvero dei fornitori dei materiali. E sul punto, la M. non aveva dedotto alcunchè. Del tutto irrilevante doveva poi ritenersi l’argomentazione secondo cui solo in corso di causa ella aveva avanzato richiesta di pagamento di lavori extracontrattuali, avendo tale pretesa formato oggetto sia di richieste stragiudiziali, sia dell’atto di citazione. La sentenza sarebbe poi ulteriormente viziata per non avere la Corte d’appello ammesso la richiesta prova testimoniale. Il decorso di un rilevante lasso di tempo dai fatti non incide sulla ammissibilità della prova testimoniale, che del resto era stata articolata in modo preciso.

Ed ancora, la ricorrente si duole della motivazione relativamente agli avvenuti pagamenti da parte della M. e quindi alla congruità della somma offerta in sede di stipula. In particolare, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere provati i pagamenti di cui agli assegni privi di girata e la motivazione addotta sul punto sarebbe del tutto insufficiente. La Corte d’appello avrebbe quindi violato le norme sulle presunzioni, in quanto il fatto che i conteggi della controparte fossero stati contestati solo in corso di causa non aveva alcuna valenza presuntiva circa la correttezza di quei conteggi; per il resto, la Corte ha attribuito rilievo a circostanze di fatto del tutto inidonee a costituire premessa di un ragionamento presuntivo, omettendo invece di considerare altri elementi, pure evidenziati, che avevano una valenza esattamente contraria.

Il motivo è inammissibile, con riferimento alla denunciata violazione di legge.

E’ noto che quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 2707 del 2004; Cass. n. 8106 del 2006).

Nel caso di specie, la ricorrente ha denunciato genericamente la violazione delle norme di legge indicate in epigrafe, ma ha omesso di correlare la dedotta violazione e falsa applicazione delle dette norme a specifiche argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.

In realtà, lungi dall’integrare un pertinente motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, le censure della ricorrente si appuntano esclusivamente sulla motivazione della sentenza impugnata. In proposito, peraltro, deve rilevarsi che "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione" (Cass., S.U., n. 13045 del 1997; Cass. n. 8718 del 2005).

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, infatti, "non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso sub specie di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. n. 4766 del 2006).

Con specifico riferimento alla prova presuntiva, poi, si è chiarito che "spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo" (Cass. n. 8023 del 2009; Cass. n. 15737 del 2003).

Orbene, tenuto conto dei limiti propri del sindacato consentito in sede di legittimità in relazione al denunciato vizio di motivazione, ritiene il Collegio che le articolate censure della ricorrente si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Lungi dall’evidenziare lacune logiche o contraddizioni nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, la ricorrente sostiene che le circostanze di fatto, dalla Corte d’appello ritenute significative per rigettare le pretese della ricorrente e per accogliere, invece, le domande della controparte, sarebbero suscettibili di una diversa valutazione e per tale ragione inidonee a sorreggere il ragionamento presuntivo articolato dal giudice del gravame. In tal modo, peraltro, le critiche della ricorrente finiscono per appuntarsi sulla valutazione dei dati probatori rilevanti acquisiti nel corso del giudizio, interpretati dalla Corte d’appello alla luce del criterio valutativo di cui all’art. 116 cod. proc. civ., comma 2, e cioè alla luce del comportamento processuale delle parti. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato il mutamento di strategia processuale della ricorrente che, per quanto legittimo, non ha comunque vanificato l’originaria posizione di non contestazione in ordine alle somme che la resistente aveva versato e circa la effettuazione di lavori non previsti nell’originario contratto.

La stessa decisione della Corte d’appello di ritenere inammissibile la prova testimoniale si sottrae alle proposte censure, atteso che la valutazione della Corte territoriale scaturisce dalla disamina delle altre risultanze probatorie e tiene conto del comportamento processuale delle parti e segnatamente della iniziale mancanza di qualsivoglia richiesta della ricorrente per lavori extracontrattuali.

In tale contesto, la valutazione di genericità della prova testimoniale sotto i profili indicati in motivazione, si sottrae a critica, avendo in sostanza la Corte d’appello ritenuto non decisiva la prova in considerazione delle altre risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1991, art. 1 e dell’art. 2932 cod. civ.. La censura si riferisce al rigetto della domanda di restituzione delle somme versate a titolo di ICI e di imposta straordinaria sugli immobili relativamente a periodi di imposta nei quali il bene era nella disponibilità della M.. Del resto, la circostanza che la sentenza ex art. 2932 cod. civ., retroagisce alla data della trascrizione della relativa domanda avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere che le imposte avrebbero dovuto essere pagate dall’acquirente.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, come si è già rilevato, con riferimento alla pretesa dell’odierna ricorrente di vedersi restituiti gli importi versati a titolo di ICI e di imposta straordinaria sugli immobili, ha osservato, da un lato, che nessuna pronunzia di rimborso di detti importi era possibile, trattandosi di obbligazioni fiscali non previste e non regolate dalle parti nel contratto per il periodo precedente alla vendita e gravanti solo su chi risulti essere proprietario al momento della imposizione fiscale; dall’altro, che comunque, tra i documenti prodotti, non vi erano ricevute che si riferissero specificamente all’immobile oggetto di causa. Orbene, su tale argomentazione, che costituisce una ragione autonoma e sufficiente a giustificare la decisione di reiezione del gravame, la ricorrente non ha svolto alcuna censura, sicchè il motivo di ricorso in esame non può trovare accoglimento. Trova quindi applicazione il principio per cui "ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 24540 del 2009; Cass. n. 19200 del 2004).

In conclusione, la sentenza impugnata si sottrae ai denunciati vizi, sicchè il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 03-05-2011, n. 3782 Conservatori di musica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il prof. M.A.D.N. ha partecipato al concorso riservato per la formazione delle graduatorie nazionali previste dall’art. 2 bis del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge n. 143 del 4 giugno 2004, per l’insegnamento di "Tromba e Trombone".

In sede di indicazione dei requisiti prescritti dal d.m. 16 giugno 2005, con cui è stato indetto il concorso, ha dichiarato di aver prestato servizio di insegnamento di "Tromba e Trombone" nei corso di sperimentazione musicale funzionante presso il Liceo Classico "Petrarca" di Arezzo per oltre 360 giorni e precisamente dal mese di novembre 2000 al 31 agosto 2004.

Tuttavia è stato escluso dalla procedura valutativa, con i provvedimenti in epigrafe, per mancata prestazione di servizio per un periodo di almeno 360 giorni presso un Istituto di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma, 1 del d.m. 16 giugno 2005.

E’ quindi evidente che l’amministrazione scolastica non ha valutato il servizio prestato dal prof. D.N. presso il Liceo Classico di sperimentazione musicale "Petrarca" di Arezzo, ritenendolo non equivalente al servizio prestato nei Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati.

1.1.- Con ricorso notificato in data 12 maggio 2006, il predetto ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, chiedendone la previa sospensione, e deducendo due motivi di ricorso, così sintetizzabili:

– il provvedimento di esclusione è stato adottato senza consentire all’interessato di partecipare alla fase istruttoria del relativo procedimento, così violandosi i principi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche con riferimento anche agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

– il presupposto in base al quale è stata disposta l’esclusione dalla procedura valutativa del ricorrente, e cioè che questi non avrebbe maturato il requisito richiesto dall’art. 2, comma 1, del d.m. 16 giugno 2005, consistente nell’aver prestato servizio di insegnamento di 360 giorni di insegnamento presso un istituto di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si pone in contrasto con l’interpretazione fornita anche da questo T.A.R. che, in virtù delle evidenti analogie esistenti tra i corsi sperimentali di musica istituiti presso alcuni licei rispetto ai corsi previsti nei Conservatori di Musica, ha optato per una interpretazione estensiva della normativa che disciplina la materia, nella considerazione che "il riferimento della legge all’insegnamento nei Conservatori di Musica o Istituti Musicali pareggiati, deve essere adeguatamente inteso come inclusivo di istituti e scuole del medesimo tipo, quale deve ritenersi il liceo Classico Sperimentale ad indirizzo musicale "Petrarca" di Arezzo" (sent. n. 10762/2005; recte: 10762/2004).

1.2.- Resistendo al ricorso l’amministrazione intimata ha concluso per la legittimità del provvedimento impugnato.

1.3.- Alla camera di consiglio del 14 giugno 2006, l’istanza cautelare non è stata accolta.

1.4.- Con motivi aggiunti, notificati tra il 17 e il 18 novembre 2006, il ricorrente ha ulteriormente ribadito i propri assunti difensivi e, alla pubblica udienza del 3 marzo 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2.1.- La questione posta dalla controversia all’esame concerne la valutabilità o meno, ai fini della partecipazione ad una sessione riservata di esami, del servizio svolto da un docente in materia di discipline musicali presso un Liceo classico sperimentale, in presenza di una disposizione regolamentare, contenuta nel d.m. 16 giugno 2005 ("Indizione procedura valutativa per la formazione delle graduatorie previste dall’art. 2bis del D.L. 7.04.04, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.06.04, n. 143)", che così recita: "Alla procedura di cui all’articolo 1 sono ammessi i candidati che, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1 dell’articolo 5, hanno prestato, a decorrere dall’anno accademico 19951996, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati."

L’ora riportata disposizione – che riproduce la formula legislativa già contenuta nell’art. 3, comma 3, della legge n.124 del 1999, e ora sostanzialmente presente nell’art. 2bis della legge n. 143/2004 di conversione del d.l. n. 97/2004 (che fa riferimento al servizio prestato per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) – enuncia specificamente il solo servizio espletato nei Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati.

2.2.- Sostiene il ricorrente che il servizio da lui svolto presso il Liceo classico sperimentale "F. Petrarca" di Arezzo sarebbe assimilabile per contenuto, piani di studio e valore del titolo di studio rilasciato, a quello impartito nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati", richiamando a sostegno della tesi l’elaborazione giurisprudenziale della Sezione con la sentenza n. 10762/04 del 12 ottobre 2004.

Invero, con tale decisione, la Sezione aveva accolto il ricorso di un docente che possedeva lo stesso servizio del ricorrente; e ciò a seguito di un’interpretazione "ragionevolmente estensiva della legge", tale da consentire "di assimilare al servizio prestato nei Conservatori" quello prestato non genericamente nei licei classici, ma a titolo particolare nei corsi sperimentali degli Istituti stessi, e dopo avere ritenuto che il riferimento nella legge n.124/1999 all’insegnamento nei Conservatori di musica o Istituti musicali andava adeguatamente inteso come inclusivo di istituti e scuole del medesimo tipo (quale avrebbe dovuto ritenersi, nella specie, il suddetto Liceo, relativamente alle discipline musicali), così di conseguenza concludendo per l’illegittimità del provvedimento impugnato (nella specie: provvedimento di decadenza da ogni partecipazione alla sessione di esami in questione), alla stregua anche di una precedente pronuncia in senso analogo dello stesso Tribunale (sent. n. 7760/2002).

2.3.- Rammenta però il Collegio che la precitata sentenza, su cui fondamentalmente si sostengono gli assunti svolti in ricorso, è stata riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5950 del 21 ottobre 2005, della quale si ritiene opportuno riportare le sequenze argomentative:

– l’inequivocabile tenore della norma di cui all’art.3, comma 3, della legge n.129 del 1999, ripresa nel testo del d.m. 16 giugno 2005, non consente l’interpretazione analogica patrocinata dal TAR;

– l’esame delle caratteristiche dei due tipi di insegnamento a raffronto (quello prestato dai docenti dei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati e quello prestato da docenti presso un Liceo classico sperimentale ad indirizzo musicale) consente di rilevare, con ogni evidenza, una sostanziale differenza con riguardo sia alle ore di lezione delle varie materie musicali, sia alla diversa portata dei programma di studi, costituendo l’istruzione musicale, per i detti Conservatori o Istituti, un elemento peculiare ed assolutamente prevalente dell’iter formativo degli allievi e che termina con il rilascio di apposito diploma; diversamente da ciò che avviene per l’istruzione presso Istituti diversi, tra i quali i Licei ad indirizzo musicale, il cui percorso di studio termina con il rilascio di un diploma di maturità ad indirizzo musicale, che, se va considerato come titolo di istruzione secondaria di secondo grado, per quanto riguarda la possibile continuazione degli studi presso un Conservatorio, consente soltanto – sulla base del D.M. in data 1.9.1993 – l’accesso ad una classe intermedia delle scuole strumentali;

– in definitiva, le scuole sperimentali (come quella in cui è stata espletata l’attività di insegnamento del ricorrente) possono, semmai, facilitare l’accesso dello studente al Conservatorio, ma certamente non possono sostituirlo, atteso che nel suo contenuto è del tutto diverso l’iter formativo dei discenti nei due tipi di istituti considerati;

– una equiparazione tra i detti Istituti, ai fini dell’accesso nei ruoli del Conservatori di musica, non ha ragion d’essere, considerato il particolare statuto giuridico riservato a quest’ultimi – autonomamente disciplinati dal T.U. in materia di Istruzione approvato con d.lgs. 16 aprile 1994 n.297, che li definisce come "istituti superiori di istruzione artistica" e li differenzia da tutti gli altri Istituti e scuole di istruzione secondaria (solo per le Accademie e i Conservatori di Musica è prevista l’attribuzione di un’ampia autonomia amministrativa ai sensi dell’art. 225 del T.U. cit) – statuto che si traduce, tra l’altro, nella previsione di procedure concorsuali particolari e più rigorose rispetto a quelle dirette al reclutamento del personale docente di altre scuole, come si desume agevolmente dal raffronto tra quanto stabilito nell’art. 269 T.U. per il personale delle Accademie e conservatori di musica, e le disposizioni di cui agli artt. 399406 che riguardano gli altri docenti (in tal senso, Cons. St. Sez. VI, 10 marzo 1999, n.280);

– nessuna rilevanza può assumere la considerazione – svolta dalla Sezione con la sentenza n. 10762/2004 – secondo cui sarebbe decisivo, nella controversia de qua, considerare l’istituto della sperimentazione previsto dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, il potere ministeriale di autorizzare le sperimentazioni e secondo cui sarebbe stato previsto, con D.M. 1.9.1988, che per gli insegnanti esperti dell’area di indirizzo musicale del Liceo Petrarca – non essendo essi considerati nell’organico dell’Istituto – deve farsi riferimento "a quanto stabilisce la normativa dell’istruzione artistica in ordine alla valutazione del servizio ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze nei conservatori di musica" e nemmeno l’ulteriore osservazione, secondo cui l’interpretazione letterale seguita dall’Amministrazione sarebbe stata erronea in quanto, a fronte di una identità di situazione (per finalità metodologica, obiettivi formativi e servizio didattico), ha operato una discriminazione fondata sulla caratteristica della sperimentalità.

2.4.- Ritiene il Collegio che l’approdo interpretativo del giudice d’appello meriti adesione grazie a una più approfondita ricostruzione del sistema normativo di riferimento e ad un’analisi obiettiva dei distinti titoli di servizio delle istituzioni scolastiche a raffronto, che non consentono di procedere all’equiparabilità dei servizi di insegnamento in essi prestati.

3.- Tanto porta a respingere il ricorso, potendosi però disporre – anche in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in subiecta materia – la compensazione tra le parti delle spese di giudizio e degli onorari di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 19-05-2011, n. 19665 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nerale Dr. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13/l/2009 il G.I.P. del Tribunale di Milano condannava M.A. alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per dieci episodi di cessione di cocaina e la detenzione di oltre 40 gr. lordi della medesima sostanza (acc. in (OMISSIS)).

Con sentenza del 5/10/2009 la Corte di Appello di Milano, confermava la pronuncia di condanna. Evidenziava la Corte che la condotta illecita, commessa dall’imputato in concorso con altri tre complici, era caduta sotto la percezione visiva degli agenti di Polizia verbalizzanti, i quali avevano poi sequestrato la cocaina destinata alla cessione ed occultata nei giardinetti ed in altri luoghi.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito aveva attribuito la responsabilità all’imputato, oltre che della droga rinvenuta nei giardinetti, anche di quella rinvenuta nella disponibilità del F., senza peraltro svolgere accertamenti peritali sulla sostanza, onde acclarare se fossero della stessa partita;

2.2. il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. In ordine al primo motivo di ricorso, va rilevato che il giudice di merito ha ritenuto di attribuire all’imputato anche la droga detenuta dal F., in quanto dall’istruttoria svolta era emerso lo stabile contatto tra il predetto F. che custodiva la sostanza ed il N. ed il M. che la spacciavano nei giardinetti.

Con un modus operandi costante, caduto sotto la percezione visiva della P.G., la sera il N. si recava dal F. per essere rifornito di sostanza.

Successivamente, unitamente al M., la vendevano nei giardini di via (OMISSIS).

Ne ha dedotto il giudice di merito che agli imputati dovesse attribuirsi la detenzione di tutta la sostanza (quella rinvenuta in possesso del F. e quella trovata nei giardini), in quanto la droga detenuta dal F. era a disposizione degli altri due imputati per la cessione.

Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.2. Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (Cass. 6^, 4194/95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).

Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come la cocaina detenuta fosse di quantità non irrilevante ed idonea, quindi, al confezionamento di numerose dosi ed inoltre che la reiterazione ed organizzazione dell’attività di spaccio faceva emergere la non occasionalità della condotta, così negando il riconoscimento della attenuante.

Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. un. 21-9-2000, n. 17).

Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, a fronte della detenzione di numerosi grammi di cocaina e di una reiterata ed organizzata attività di spaccio, coerentemente ha ritenuto superate le soglie per ritenere il fatto di minima offensività.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20039 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo

La società indicata in epigrafe – in qualità di co-assuntore del concordato fallimentare G.W. – propose ricorso avverso il diniego oppostole dall’Agenzia, in considerazione dell’avvenuto decorso del termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, alla richiesta di rimborso (avanzata il 18.4.2005) dei crediti i.v.a. maturati dal Fallimento negli anni 1999, 2000 e 2001, riportati, nel quadro "15^" delle dichiarazioni quali importi richiesti a rimborso, ma non reclamati (ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis) con la presentazione del modello "RV".

A fondamento del ricorso, la società deduceva che, in presenza di specifica richiesta di rimborso in dichiarazione, la mancata presentazione del predetto modello, configurando irregolarità meramente formale, non poteva precluderle il diritto al rimborso.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale; ciò sul presupposto che il richiamato termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 opererebbe per le richieste di restituzione delle imposte versate in eccedenza sul dovuto, ma non per quelle di rimborso del credito d’imposta, in relazione al quale vigerebbe esclusivamente l’ordinario termine decennale di prescrizione.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato anche con memoria. In particolare deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 38 bis, comma 1, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, – ha censurato la decisione impugnata per aver ritenuto il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 inapplicabile alla domanda di rimborso del credito i.v.a..

La società contribuente ha resistito con controricorso, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, ed ha depositato memoria.

Fissata per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso dell’Agenzia è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto assunto dalla società controricorrente, articolato in motivi specifici e corredati d’idoneo quesito ex art. 366 bis c.p.c..

Quanto al merito, deve, in primo luogo, convenirsi con la ricorrente Agenzia che la decisione impugnata è certamente censurabile laddove afferma che il termine di decadenza di cui al D.Lgs. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, opera per le sole richieste di restituzione delle imposte versate in eccedenza sul dovuto, e non anche per quelle di rimborso del credito d’imposta, esclusivamente assoggettate all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Va, invero, osservato che la giurisprudenza di questa Corte è, in proposito, consolidatamente attestata (cfr. Cass. 27057/08, 8461/05, 16477/04) sull’opposto principio (da cui non vi è motivo di discostarsi), secondo il quale alla domanda di rimborso del credito i.v.a. maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, (in precedenza quella di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16), che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza.

Il principio, astrattamente condivisibile, non è, tuttavia, decisivo ai fini della soluzione del caso di specie.

Esso risulta, invero, affermato in relazione a fattispecie concrete riguardanti crediti i.v.a. non richiesti a rimborso in sede di dichiarazione (e ciononostante reclamabili, perchè, comunque, documentalmente attestati: cfr. C.G. 11.7.2002, in causa C-62/00, Liberexim BV, Cass. 22774/06, 2274/04) e solo a tali fattispecie si attaglia. Mentre la fattispecie qui esaminata è, invece, incontrovertitamente caratterizzata dal fatto che i crediti i.v.a. pretesi erano stati specificamente richiesti a rimborso, con inserimento nel corrispondente rigo del quadro "60^" delle correlative dichiarazioni, senza che, poi, si provvedesse, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis alla presentazione del modello "VR".

Ad avviso del collegio, la rilevata specificità della fattispecie concreta comporta che (nonostante la condivisibilità dell’evocato indirizzo giurisprudenziale), il ricorso dell’Agenzia deve ritenersi egualmente infondato.

La compilazione del quadro "60" della dichiarazione annuale i.v.a., nel rigo rubricato "importo di cui si richiede il rimborso" configura, infatti, inequivoca richiesta di rimborso del vantato credito d’imposta e formale esercizio del correlativo diritto (pur subordinato al controllo, da parte dell’agenzia, dei dati indicati in dichiarazione); mentre la presentazione del modello "VR" risulta, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, (v., anche, la lettera e la rubrica della disposizione) adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che – una volta esercitato tempestivamente (in dichiarazione) – il diritto al rimborso non può più considerarsi assoggettato al termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, (che incide sui soli crediti iva non chiesti a rimborso in dichiarazione e pur sempre suscettibili di rimborso), ma solo a quello di prescrizione.

L’impostazione è coerente con la giurisprudenza, in tema, sviluppata da questa Corte con riferimento alle imposte sui redditi. Al riguardo, risulta, infatti, consolidatamente affermato il principio secondo cui – qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta – non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione; una volta che il credito si sia consolidato (attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica) l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. 11444/11, 1154/08, 11832/02 e 11511/01).

L’impostazione non è, per converso, contraddetta dalle pronunzie di questa Corte richiamate nella memoria dell’Agenzia (Cass. 21053/05, Cass. 1935/99), che – affermando la necessità della presentazione del modello al fine dell’esecuzione del rimborso e della decorrenza degli interessi – si limitano, condivisibilmente, a configurare l’adempimento in questione quale condizione di esigibilità del credito d’imposta e non lo pongono quale conditio sine qua non del relativo esercizio al fine dell’impedimento della decadenza correlativamente prescritta.

La soluzione appare, d’altro canto, imposta dalla normativa comunitaria. In tema di i.v.a., questa prevede, infatti, che gli Stati membri adottino le misure ritenute necessarie all’adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento nonchè ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare frodi, ma – posto che per il principio di neutralità fiscale il diritto al ristoro dell’i.v.a. versata a monte costituisce fondamentale principio del sistema comunitario (cfr. C.G. 18.12.1997 nelle causa riunite C- 286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96) – tali misure non possono mai eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. C.G. 8.5.2008, nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade e 27.9.2007, in causa C-146/05, Collèe); sicchè, soddisfatti gli obblighi sostanziali, il diritto al rimborso non può essere radicalmente cancellato in dipendenza dell’inosservanza di un obbligo formale, quale la mancata presentazione del modello "VR", del tutto idoneamente sanzionato, al fine del soddisfacimento di quegli obiettivi, con la meno grave sanzione dell’inesigibilità del credito d’imposta.

Alla stregua della considerazioni che precedono – previa correzione della sentenza impugnata, ex art. 384 c.p.c., u.c., nei termini sopra precisati – s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e le tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.