Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2178

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.R. e C.C. ricorrono avverso la sentenza, in data 25 gennaio 2012, della Corte d’appello di Catania, con cui sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 640 e 485 c.p. e chiedendone l’annullamento, lamentano:

a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 192 c.p., n. 1 e 2. Violazione dell’art. 603 c.p.p., lett. d), art. 603 c.p.p., lett. e), art. 195 e 507 c.p.p..

I ricorrenti deducono la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali dei reati e degli elementi certi in ordine ai quali affermare la loro responsabilità, soprattutto se si fosse tenuto conto della loro posizione di parti offese nel processo collegato di Roma, dove hanno contribuito a far sgominare una associazione a delinquere finalizzata alla commissione delle truffe.

Viene in particolare censurata la sottovalutazione degli episodi romani e il ruolo svolto dal F. (e dal C.) per rendere inoffensiva l’associazione, in particolare contribuendo all’arresto di tale R.V..

Contestano inoltre la ritenuta, da parte del giudice di secondo grado, consapevolezza della falsità delle fideiussioni, motivata erroneamente su prassi di finanziamento insolite, ma in realtà praticate in via ordinaria. In realtà lo stesso C. non poteva rendersi conto del meccanismo truffaldino ordito. Contestano poi la ritenuta sproporzione tra il pagamento di Euro 9000.00 a fronte di una fideiussione di 270.000. Inoltre la Corte avrebbe omesso di motivare in ordine al ruolo del F. per i9l 3 recupero de gli atti falsi:

b) Mancato accertamento dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7, per il capo a dell’imputazione.

L’aggravante del danno non sarebbe stata provata ne motivata dalla Corte.

c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d) e lett. e) mancata e omessa motivazione per ciascuno dei capi di imputazione Mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alla responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati di cui all’art. 485 c.p..

d) Viene censurata l’ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale.

e) si eccepisce la mancanza di motivazione circa la nullità degli avvisi di conclusione indagini, della udienza preliminare, di fissazione del giudizio di primo grado e della notifica del decreto di citazione.

f) viene eccepita la prescrizione.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

In apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta, in entrambi i ricorsi, sostanzialmente identici, una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4^, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260), in particolare con il vaglio operato nei confronti delle false fideiussioni e della procura speciale del fantomatico Fa., finalizzate a concludere l’accordo tra la CONAD e la EURO IPER s.r.l. di cui si erano assunti l’intero debito il C., la moglie Q.M. e tale Z.D..

E pacifica altresì la conoscenza (e gli incontri intervenuti) tra C., F. e R. per avere le fideiussioni. Quest’ultimo entrò in contatto con Z.D. tramite il F., che poi, portò materialmente le fideiussioni da (OMISSIS), partecipando alla riunione presso la Conad. La consapevolezza della falsità delle fideiussioni da parte dei prevenuti viene poi ricostruita senza censure logico-giuridiche dai giudici di secondo grado (v. pagg. 6,7 e 8 della sentenza d’appello in maniera approfondita, con spirito critico ed in modo esaustivo, individuando logiche incongruenze anche nei comportamenti dei prevenuti.

Tutti gli altri motivi sono assolutamente generici, compresa la prescrizione, non decorsa come analiticamente dimostrato dalla sentenza d’appello al momento della sua pronuncia, e pertanto inammissibili anch’essi.

Alla luce delle suesposte considerazioni vanno dichiarata inammissibili le impugnazioni Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15233

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 99/2/08 depositata in data 16.12.2008, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da xxx S.p.A. avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 137/30/07 depositata in data 27.2.2007 che aveva dichiarata la parziale "legittimità" dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2000 emesso dal Comune di Agrate Brianza e notificato in data 7.12.2005 e col quale avviso era stata recuperata a tassazione una differenza ICI per l’anno d’imposta 2000 oltre ad accessori ex lege dovuti.
2. In particolare la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riteneva:
1. che, in violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, xxx S.p.A. avesse omessa la denuncia di variazione di destinazione da agricola ad industriale del terreno di proprietà (variazione intervenuta nel dicembre 1998 a seguito della costruzione di un capannone) e che perciò il Comune di Agrate Brianza avesse correttamente proceduto al recupero della differenza d’imposta entro il più lungo termine di decadenza quinquennale stabilito al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, e non invece fuori del più breve termine di decadenza triennale di cui al medesimo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, prima parte, previsto per la differente ipotesi di liquidazione ICI a seguito di dichiarazione infedele o incompleta o inesatta;
2. che la differenza d’imposta comunale andasse, nel suo ammontare, soltanto determinata ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 1, che, per i fabbricati iscritti al catasto, prevedeva che la base imponibile fosse da calcolarsi sulla scorta della rendita catastale corretta dai moltiplicatori stabiliti all’art. 52, u.c., TUR e cioè senza tener conto di eventuali specificità e quale, ad es., sarebbe stata in thesi una supposta difficoltà di commercializzazione dell’immobile.
3. Contro la sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia, xxx S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato affidato a due motivi.
4. Il Comune di Agrate Brianza ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col primo motivo, la ricorrente xxx S.p.A. ha censurata l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2. E, cioè, per aver la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia erroneamente ritenuto che la contribuente xxx S.p.A. avesse omessa la denuncia di variazione, da agricola ad industriale, del terreno oggetto di controversia. Laddove, in effetti, a tale denuncia la ricorrente non sarebbe stata tenuta. E, ciò, in quanto la variazione in parola sarebbe stata già a conoscenza del Comune di Agrate Brianza fin dal dicembre del 1998 e siccome dimostrato dalla notifica di altro precedente avviso di accertamento che aveva liquidato l’importo ICI solo per i primi undici mesi del 1998 e sull’intuibile presupposto della conoscenza "di fatto" che il ridetto Comune aveva avuto che dal dicembre 1998 la destinazione dell’area era stata variata. E, di qui, l’illazione per cui, non essendo dovuta la denuncia di variazione, il Comune, per recuperare l’imposta, non avrebbe potuto beneficiare del più lungo termine decadenziale di anni cinque D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11, comma 2, ultima parte,. Difatti, il termine quinquennale in discorso, sarebbe stato esclusivamente previsto con riferimento al caso in cui alla omessa denuncia di variazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, si fosse anche accompagnata da parte dell’Ente comunale una mancanza di conoscenza "di fatto" della ridetta intervenuta variazione. Per tali ragioni, secondo la ricorrente xxx S.p.A., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avrebbe dovuto annullare l’impugnato avviso. Ed, appunto, perchè il Comune di Agrate Brianza aveva proceduto alla notifica, oltre il più breve termine decadenziale di anni tre, di quello che sarebbe stato in realtà da intendersi siccome un semplice avviso di liquidazione per l’anno di imposta 1999.
Il motivo è infondato.
La censura riassunta si concreta in una denuncia di falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, (S.U. 5/2001; Cass. 18782/05). E questo perchè, invero, si contesta che la previsione del più lungo termine decadenziale di anni cinque stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, possa trovare applicazione nella pratica fattispecie in cui l’omessa denuncia di variazione di destinazione dell’area possa essere stata rimediata dall’Amministrazione comunale attraverso una conoscenza "di fatto" della variazione stessa. E colla conseguenza che, qui, il Comune avrebbe notificato un avviso di liquidazione d’imposta senza il rispetto del più breve termine decadenziale di anni tre. Più breve termine, previsto, ancora, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2.
Sennonchè deve andare osservato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, non ammette equipollenti alla denuncia di variazione e per l’evidente ragione che la formale denuncia in parola mette il Comune nella certa conoscenza di una modificazione dalla quale potrebbe scaturire un diverso ammontare d’imposta e lo pone pertanto nella condizione di esercitare un controllo di verità e congruità della dichiarazione. E’ quindi evidente come il maggior termine quinquennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, sia stato predisposto allo scopo di permettere all’Ente locale di esercitare un controllo entro un più lungo periodo ritenuto necessario in conseguenza della mancata collaborazione del contribuente e per tal modo sanzionandola.
La legge, con riguardo a chi ha omessa la denuncia di variazione, ha perciò considerato di non dover sottomettere l’Amministrazione comunale ad un termine di decadenza triennale identico a quello stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, prima parte, a miglior favore del solo contribuente che ha messo il Comune nelle condizioni di esercitare il controllo e seppure ciò sia avvenuto a mezzo di una denuncia di variazione infedele o incompleta o inesatta.
Il principio di diritto da affermarsi è pertanto il seguente: "Il termine di decadenza quinquennale di cui all’anteriore D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, – stabilito per il caso di omessa presentazione della denuncia di variazione dell’area ai fini ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, – deve trovare applicazione anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza "di fatto" della modificazione dell’area".
2. Col secondo motivo la ricorrente xxx S.p.A. ha censurata la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e questo perchè evidentemente ritiene la disposizione costituzionale in parola direttamente utilizzabile quando il reale valore commerciale dell’immobile assoggettato ad ICI non corrisponda a quello semplicemente determinato sulla scorta della rendita catastale corretta siccome unicamente previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.
Il motivo è infondato.
Come noto, l’art. 3 Cost. non può esser direttamente applicato per dirimere una controversia e bensì può soltanto costituire parametro per sindacare la legittimità di una disposizione o al più per interpretarla in maniera costituzionalmente orientata.
Peraltro, sotto il primo profilo, la Corte Costituzionale ha già avuto occasione di vagliare la legittimità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, affermando che la norma da ingresso ad un oggettivo criterio di determinazione di imposta che non contrasta col principio di capacità contributiva e che pertanto risponde ad una scelta del legislatore non irragionevole ed ai sensi proprio dell’art. 3 Cost. (C. Cost. 302/02; C. Cost. 111/97).
Il principio di diritto che deve esser statuito è quindi quello seguente: "Il valore dell’immobile ai fini del calcolo dell’ammontare dell’ICI deve esser determinato esclusivamente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5".
3. Le spese del presente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente xxx S.p.A. a rimborsare al controricorrente Comune di Agrate Brianza le spese del grado, liquidate in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese ed oltre a spese generali ed a oneri contributivi e fiscali dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 328

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso principale la V. s.r.l. impugna l’ordinanza con cui il Comune di xxx le ha ingiunto la demolizione parziale di un balcone ed il pagamento di una sanzione pecuniaria per la volumetria realizzata in eccesso e ritenuta non sanabile e domanda, altresì, il risarcimento dei danni che ha subito in conseguenza della nota prot. n. 17726 del 19.11.2004, con cui il Comune ha diffidato la società concessionaria dal procedere all’allacciamento della rete del gas del Cantiere di Via xxx, in considerazione dell’esistenza di un procedimento di accertamento di abusività delle opere.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna il provvedimento prot. 6933 del 16.5.2006 con cui il Comune ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità, poiché la ricorrente ha realizzato una maggiore volumetria (pari a circa 248 mc) rispetto alla volumetria disponibile sul lotto.
Queste le censure dedotte:
I. violazione artt. 3, 10 e 10 bis, l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza e genericità di motivazione e per difetto di istruttoria;
II. violazione dell’art. 36, d.P.R. n. 38072001 anche in relazione all’art. 9, l. n. 122/98, all’art. 2, l.r. n. 22/99 ed agli artt. 1, 2 e 67, l.r. n. 26/95; violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per incompletezza, contraddittorietà e carenze istruttorie.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna l’ordinanza n. 47 del 18.7.2006 con cui il Comune di xxx ha disposto l’annullamento parziale della concessione edilizia n. 41/02 per i seguenti motivi:
I. eccesso di potere per erroneità e carenza di motivazione nonché per genericità e contraddittorietà tra distinte parti dello stesso provvedimento;
II. eccesso di potere per carenza ed erroneità di motivazione e di verifiche istruttorie nonché per contraddittorietà sotto ulteriore profilo anche con riferimento agli artt. 3 e 10, lett. b), l. n. 241/1990 ed al principio del rispetto del giusto procedimento;
III. eccesso di potere per erroneità di motivazione; violazione degli artt. 3 e 10, lett. b), l. n. 241/1990 sotto ulteriore profilo, nonché per mancata applicazione degli artt. 2.11, 6.3 e 13 delle n.t.a. del p.r.g.
IV. violazione e mancata applicazione dell’art. 34, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 1, c. 2, l. reg. Lombardia n. 19/1992.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza, avendo la ricorrente provveduto al pagamento, senza alcuna riserva, delle sanzioni irrogate e per avere essa stessa chiesto, con nota del 3.5.2006, la conversione della sanzione demolitoria in quella pecuniaria.
Questo Tribunale, con sentenza parziale n. 4664 del 16 settembre 2009, ha dichiarato il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse – in quanto, per effetto della presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria e del successivo provvedimento di diniego, l’ordinanza di demolizione n. 26/2005 ha perso la propria efficacia lesiva – ed ha respinto la domanda di risarcimento dei danni.
Ai fini della decisione dei ricorsi per motivi aggiunti, questo Tar ha disposto una verificazione per quantificare la misura della volumetria realizzata in eccesso rispetto a quanto autorizzato con permesso di costruire n. 41/2002.
La verificazione è stata affidata, dapprima, alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e, successivamente – avendo la Regione Lombardia comunicato di non essere in grado di adempiere all’incombente istruttorio – dalla Direzione regionale della Lombardia dell’agenzia del territorio.
Con nota depositata nella segreteria del Tribunale il 18 agosto 2010, l’Agenzia del territorio ha trasmesso la relazione esplicativa, contente l’esito della verificazione.
All’udienza del 17 novembre 2010, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Va, preliminarmente, respinta l’eccezione, formulata dalla difesa dell’amministrazione resistente, di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza.
Il pagamento delle somme ingiunte può ragionevolmente collegarsi alla volontà della ricorrente di sottrarsi al pregiudizio ulteriore che sarebbe potuto derivare dalla esecuzione forzata posta in essere in base al provvedimento stesso, oltre che di conseguire il certificato di abitabilità. Ciò vale ad escludere che nell’avvenuto pagamento possa ravvisarsi acquiescenza con il conseguente venir meno dell’interesse ad insorgere avverso il provvedimento di diniego di accertamento di conformità ed il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 41/2002 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4424).
Né determina acquiescenza la dichiarazione contenuta nella nota del 3.5.2006, con cui la ricorrente ha chiesto all’amministrazione l’applicazione della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione parziale del fabbricati realizzati in violazione della disciplina sulle distanze: tale atto è unicamente finalizzato ad ottenere l’applicazione di una sanzione meno gravosa ma non ha affatto palesato in modo chiaro ed incondizionato la volontà della ricorrente di accettare tutte le conseguenze derivanti dal provvedimento di annullamento parziale del permesso di costruire n. 41/2002, oltretutto, all’epoca, non ancora adottato dall’amministrazione.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità per violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis, l. n. 241/1990 in quanto l’amministrazione non avrebbe valutato le istanze e le memorie presentate dalla V. s.r.l. nel corso del procedimento.
La censura è infondata.
A seguito della nota del 22.4.2006, con cui l’amministrazione ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità, la ricorrente ha inviato alla p.a. una nota del 3.5.2006 nella quale ha espressamente affermato di prendere atto del diniego e di non formulare osservazioni al riguardo.
Alcun particolare onere motivazionale incombeva, pertanto, in capo all’amministrazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3, l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per incompletezza, contraddittorietà e carenze istruttorie.
Contesta, in particolare, la ricorrente la quantificazione del volume oggetto del diniego di sanatoria che, a suo avviso, sarebbe stato conteggiato erroneamente, non avendo la p.a. preso in considerazione la previsione di cui all’art. 3 delle n.t.a. (secondo cui per il calcolo delle volumetrie può essere assunta, in luogo della quota naturale del terreno, la quota sistemata attorno agli edifici per il dislivello di 1 mt.), l’art. 1.2, l. Regione Lombardia n. 26/1995 sul risparmio energetico, l’art. 9, l. n. 122/1989, l’art. 2, l. Regione Lombardia n. 22/1999 e l’art. 67, l. Regione Lombardia n. 12/2005 (concernenti deroga volumetrica per i box pertinenziali posti al piede dei vari edifici).
Per effetto di tali norme, la difformità volumetrica non sanabile non sarebbe pari a mc 248, come affermato dall’amministrazione comunale, ma si ridurrebbe a soli mc 18,41.
La verificazione effettuata dalla Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia del territorio ha appurato che la volumetria realizzata in eccesso ammonta a complessivi mc 421,98.
Per alcuni edifici (C2, E, F1+F2, G), l’Agenzia del territorio ha però accertato l’identità tra la volumetria realizzata e quella assentita con permesso di costruire n. 41/2002.
Il provvedimento impugnato, nella parte in cui nega il rilascio del permesso di costruire in sanatoria con riferimento a tali costruzioni, è illegittimo, non avendo tali fabbricati una volumetria maggiore rispetto a quella assentita.
Nella restante parte, il provvedimento è invece esente da censure essendo confermato, dagli esiti della verificazione, l’eccesso volumetrico.
Né il Collegio condivide le censure formulate dalla ricorrente in merito all’operato dell’Agenzia del territorio.
È, in particolare, corretta l’applicazione data dall’Agenzia del territorio dell’art. 3 delle n.t.a. (ai sensi del quale "è da intendersi quota naturale del terreno quella originaria preesistente, oppure quella sistemata attorno all’edificio, purché contenuta nel limite del dislivello massimo di 1,00 m rispetto alla quota originaria").
L’Agenzia ha computato la volumetria dei fabbricati A, B, C, D ed H al lordo dei volumi compresi tra la quota originaria del terreno e quella sistemata attorno all’edificio, senza alcuna detrazione, e ciò perché l’altezza media ponderata eccede il limite di 1, 00 m.
Per i fabbricati E, F e G la volumetria è stata computata al netto dei volumi posti sotto la quota sistemata attorno all’edificio in quanto l’altezza media ponderata non eccede il limite di 1,00 m.
Non viola alcun criterio di ragionevolezza ma è, al contrario, pienamente rispettoso della lettera della norma tecnica, considerare, ai fini del computo della volumetria, i volumi compresi tra la quota originaria del terreno e quella sistemata attorno all’edificio, laddove il dislivello ecceda il limite massimo di 1,00 m.
La norma è difatti chiara nel consentire di fare riferimento alla quota sistemata del terreno solo ove il dislivello si mantenga nel limite indicato e non può, dunque, essere letta come volta a prevedere un limite generale di tolleranza di dislivello pari ad un metro.
Attesa, dunque, la correttezza di questo conteggio, il diniego di sanatoria – con riferimento ai fabbricati A, B1+B2, C1, D ed H – è da ritenersi pienamente legittimo: anche ove non si considerasse, nel computo della volumetria, il maggior spessore dei solai, in applicazione delle disposizioni della l. reg. Lombardia n. 26/1995 sul risparmio energetico, non si addiverrebbe, comunque, per nessuno di questi fabbricati, ad un azzeramento dell’eccesso volumetrico (cfr. relazione allegata alla domanda di accertamento di conformità).
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna l’ordinanza n. 47 del 18.7.2006 con cui il Comune di xxx ha disposto l’annullamento parziale della concessione edilizia n. 41/02.
Con ordinanza 15 marzo 2007, n. 23, il Comune di xxx ha riconosciuto l’erroneità del richiamo alla distanza tra edifici contenuto nell’ordinanza n. 47 con riferimento ai due fabbricati I e P ed ha ritenuto di non dover considerare, ai fini della determinazione della sanzione, le superfici relative alle porzioni di tali fabbricati realizzate a distanza inferiore a m. 5 dai confini.
Poiché, quindi, con riferimento a tali fabbricati, dall’annullamento in autotutela del titolo abilitativo non deriva alcuna conseguenza sanzionatoria, va dichiarata, in questa parte, la cessazione della materia del contendere.
Non può, poi, portare all’annullamento dell’atto impugnato la circostanza che nella comunicazione di avvio del procedimento, le opere sono state qualificate come realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia mentre con l’ordinanza impugnata sono state ritenute conformi al titolo abilitativo, che è, però, stato annullato in autotutela per non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi.
L’erroneità dell’indicazione fornita dall’amministrazione nella comunicazione di avvio del procedimento non ha comunque impedito alla ricorrente di comprendere le ragioni poste alla base del procedimento né di poter partecipare all’iter procedimentale, avendo la stessa dettagliatamente argomentato in merito alla contestata violazione delle norme sulle distanze, con nota del 3.5.2006.
Non è, parimenti, fondata la censura proposta con il terzo motivo di ricorso: l’amministrazione ha, difatti, adeguatamente dato conto delle ragioni giustificative poste alla base del provvedimento impugnato, richiamando l’erroneità della rappresentazione dello stato dei luoghi nelle planimetrie allegate al titolo edilizio ed indicando, per ogni fabbricato, la violazione contestata e le norme tecniche attuative alle quali ha dato applicazione, senza che fosse, dunque, necessaria una puntuale replica a tutte le osservazioni formulate dalla ricorrente.
È infondata anche la contestazione relativa alle modalità di calcolo della distanza con riferimento agli edifici N ed O.
L’art. 2.11 delle n.t.a., nel prevedere che nel caso di edifici non fronteggianti la distanza si misura tra gli spigoli nella proiezione orizzontale delle parte, attribuisce rilievo alla distanza radiale tra gli spigoli. D’altro canto la stessa ricorrente, nella nota del 3.5.2006, ha utilizzato questa stessa modalità di calcolo ed ha, altresì, riconosciuto che i due fabbricati si pongono ad una distanza inferiore ai previsti 10 m. dagli edifici confinanti (cfr. doc. n. 5 depositato in giudizio dall’amministrazione, all. 5).
Quanto alla censura con cui viene contestata l’applicazione della norma che prevede il rispetto della distanza di m. 10 con riferimento all’edificio A va dichiarata la cessazione della materia del contendere: la stessa amministrazione, in sede di adozione dell’ordinanza 23 del 15.3.2007, ha, difatti, riconosciuto che la confinante costruzione accessoria ha un’altezza fuori terra pari a m. 2,50 e, pertanto, non è soggetta alla distanza minima di 10 m., come dispone l’art. 13, c. 2, lett. a delle n.t.a.
È, infine, infondato l’ultimo motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001.
Tale disposizione non trova invero applicazione nel caso di specie: a fronte dell’annullamento in autotutela di un permesso di costruire, il testo unico dell’edilizia prevede che venga irrogata la sanzione prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato) e non quella di cui all’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire).
Per le ragioni esposte, il ricorso va in parte accolto ed in parte respinto; in parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, in parte lo respinge ed in parte dichiara cessata la materia del contendere.
Per l’effetto, annulla il provvedimento prot. 6933 del 16.5.2006 nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
T.F. ricorre avverso la sentenza, in data 21 novembre 2012, della Corte d’appello di Trieste, confermativa della condanna per il reato di rapina e altro, e, chiedendone l’annullamento, sostiene che non sarebbero stati correttamente valutati gli elementi per affermare la sua responsabilità.
In particolare contesta l’attribuibilità alla sua persona dell’impronta rilevata sul modulo poggiato sul bancone della banca e lasciata dal rapinatore che scavalcò più volte il bancone stesso.
Contesta poi la mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale, per citare il teste L., già citato per il primo grado ma non comparso. Censura, infine la contraddittorietà della motivazione in relazione alla natura solo probabilistica della ricognizione fotografica operata dai testimoni. Lamenta, poi, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione
I motivi sono infondati, ai limiti dell’inammissibilità, e il ricorso deve essere rigettato.
Nel merito osserva la Corte che nel ricorso si prospettano quasi esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Si veda il riferimento ai precedenti per giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale, nonchè alla valutazione complessiva di credibilità delle deposizioni testimoniali.
Sulla decisività dell’impronta palmare deve farsi riferimento al seguente principio di diritto in base al quale, ai fini probatori, le impronte palmari, al pari di quelle digitali sono dotate di una propria individualità, sono immutabili nel tempo e permettono rapporti di identità assolutamente significativi con l’effetto che i rilievi di tali impronte hanno piena validità. (Sez. 2^, n. 11220 del 09/05/1985 – dep. 23/11/1985, xxx, Rv. 171197, Sez. 1^, n. 7434 del 20/05/1982 – dep. 28/07/1982, xxx, Rv. 154795).
In sostanza il ricorso propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Ne consegue,al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

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