Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 6639 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, società C. S. srl, per l’annullamento dei provvedimenti adottati dalla Azienda ULSS n. 5 "Vicentino Ovest" – Arzignano, concernenti l’aggiudicazione, all’esito di procedura negoziata centralizzata, al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da I. srl (mandataria) e S. srl (mandante) del servizio di trascrizione della refertazione degli esami clinici, per un periodo si anni sei, eventualmente rinnovabile per ulteriori due.

2. L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR, mentre l’amministrazione e la controinteressata resistono al gravame.

3. Si può prescindere da un approfondito esame delle eccezioni di inammissibilità dell’appello, per asserita inesistenza o nullità della notifica (effettuata direttamente a mezzo fax, senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, presso i domiciliatari dei difensori), considerando l’infondatezza, nel merito, delle censure proposte.

4. Con il primo motivo, l’appellante sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per avere falsamente dichiarato l’inesistenza di amministratori cessati dalla carica nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, in violazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis di gara. In tal modo, la concorrente avrebbe omesso di segnalare la circostanza che, in data 28 gennaio 2008, il Sig. Ferruccio Cervato era cessato dalle cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di componente dello stesso consiglio.

5. La censura è priva di pregio.

In punto di fatto, è opportuno evidenziare che la dichiarazione resa dall’impresa aggiudicataria ha il seguente contenuto: "non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara".

L’articolo 2, punto 3, lettera c) del disciplinare di gara prevede che i concorrenti debbano indicare: "l’elenco (indicandone luogo e data di nascita) dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. B) e C) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, ovvero dichiarazione che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo".

In questo modo, il disciplinare di gara considera espressamente, in modo alternativo, i soli casi in cui nella struttura imprenditoriale dell’impresa concorrente:

a) vi siano amministratori cessati nel triennio, che si trovano in una delle condizioni soggettive di cui all’articolo 38;

b) non vi siano affatto amministratori cessati nel triennio precedente l’indizione della gara.

6. La lex specialis di gara non compie alcun puntuale riferimento, invece, alla diversa situazione in cui si colloca, in concreto, l’impresa aggiudicataria, odierna appellante: nel corso del triennio precedente l’indizione della procedura selettiva è cessato dalla carica un amministratore della società, il quale, tuttavia, non si trova in una delle condizioni soggettive descritte dall’articolo 38.

7. A fronte di tale lacuna del disciplinare di gara, sono possibili, astrattamente, due opposte soluzioni interpretative, entrambe ragionevoli e non incompatibili con la formulazione letterale del disciplinare di gara:

– la concorrente deve comunque indicare il nominativo dell’amministratore cessato, ancorché questi non si trovi affatto in una delle situazioni indicate dall’articolo 38;

– la concorrente deve dichiarare, anche in questo caso, che "non vi sono amministratori cessati" nel triennio, poiché tale affermazione indica, nella sostanza, che non vi sono amministratori cessati nel triennio, nelle condizioni soggettive elencate dall’articolo 38.

8. L’impresa aggiudicataria ha preferito la seconda opzione interpretativa, la quale del resto, risulta in sintonia con i più recenti orientamenti di questo Consiglio, in materia di "falso innocuo", ampiamente citati nella pronuncia impugnata.

In forza di tale indirizzo ermeneutico, le eventuali inesattezze delle dichiarazioni rese dai concorrenti nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un contratto pubblico rilevano solo se idonee, effettivamente, ad incidere sullo svolgimento della gara.

In concreto, l’impresa aggiudicataria non ha celato l’esistenza di possibili cause ostative all’affidamento dell’appalto, poiché il soggetto cessato non si trova in una delle condizioni indicate dall’articolo 38 del codice dei contratti pubblici. L’indicata omissione del nominativo dell’amministratore cessato è del tutto ininfluente ai fini della valutazione dei requisiti soggettivi della impresa concorrente e si innesta in una vicenda caratterizzata anche dalla oggettiva ambiguità del disciplinare di gara.

Pertanto, l’asserita inesattezza della dichiarazione resa dall’impresa non può, in alcun modo, determinare l’esclusione dell’interessata dalla procedura di gara.

9. Con un secondo mezzo, l’appellante sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per anomalia dell’offerta.

A sostegno del proprio assunto, la ricorrente svolge un’ampia e complessa analisi dell’offerta economica presentata dall’interessata, sostenendo che emergerebbero costi del personale tali da determinare una perdita ulteriore di 654.000,00 euro, rispetto a quanto indicato dalla concorrente.

10. La tesi dell’appellante non è condivisibile, per le stesse ragioni espresse dalla sentenza impugnata.

Anzitutto, nel caso di specie, la stazione appaltante non era tenuta all’espletamento della procedura di verifica dell’anomalia delle offerte, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del codice dei contratti pubblici:

"2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara."

Nella gara in contestazione, quindi, il punteggio massimo previsto per l’offerta economica era pari a 40 punti e l’offerta dell’aggiudicataria ha conseguito il punteggio di 30,93 punti, inferiore alla soglia di 32 punti (4/5 di 40).

Né emergono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 86, comma 3, in forza del quale "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa."

11. Anche prescindendo da questi profili di inammissibilità della censura, peraltro, occorre considerare che l’aggiudicataria ha puntualmente chiarito tutte le componenti della propria offerta economica, evidenziando il ruolo dei soci allo svolgimento dell’attività lavorativa necessaria per l’espletamento del servizio.

Tale circostanza è sufficiente per dimostrare l’inesattezza dell’assunto della parte appellante, la quale sostiene l’inidoneità dell’apporto dei soci.

Al riguardo, infatti, va considerata la struttura familiare delle imprese facenti parte dell’ATI aggiudicataria del servizio e l’adeguatezza delle precisazioni fornite alla stazione appaltante, in relazione al preciso calcolo dei costi per il personale.

12. In definitiva, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza – non essendovi ragione per disporre diversamente, visto che tutte le censure avevano già ricevuto adeguata risposta in primo grado – e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, lo rigetta.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle due controparti costituite, liquidandole in euro 4.000 per ciascuna, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 19-06-2012, n. 10060 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 10 luglio 2007 A. e C.V. hanno proposto alla Corte di appello di Napoli domanda di equa riparazione nella qualità di eredi di D.N.R. per la non ragionevole durata del procedimento amministrativo instaurato con ricorso del 19 gennaio 1999 dalla loro dante causa davanti al T.A.R. della Campania e non ancora deciso.

2. La Corte di appello ha respinto la domanda rilevando l’insussistenza di uno stato di disagio connesso alla durata del giudizio dato che la istanza di prelievo, strumento indispensabile per addivenire a una sollecita definizione della controversia amministrativa, era stata proposta dalla ricorrente solo nel 2004, circostanza sintomatica della consapevolezza dell’infondatezza della pretesa oggetto del giudizio amministrativo (relativo a una domanda di pagamento di diritti ai quali la parte aveva precedentemente rinunciato con transazione e che doveva considerarsi comunque preclusa per decorso del termine di decadenza per la sua proposizione).

3. Ricorrono per cassazione A. e C.V. deducendo: a) la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 e dell’art. 6 paragrafo 1 della CEDU nonchè dell’art. 2697 c.c. b) l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso. I ricorrenti contestano sia la rilevanza della data di presentazione dell’istanza di prelievo che la affermazione circa la palese infondatezza del ricorso al T.A.R..

4. Non svolge difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

5. Il primo motivo di ricorso è fondato. In tema di equa riparazione per irragionevole durata dei processi ex L. n. 89 del 2001, l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda di equo indennizzo non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (Cass. civ. sezione 1^ n. 115 del 4 gennaio 2011).

2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso fondato. In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:

sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 39 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Va a questi fini escluso, tuttavia, che possa rilevare un’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria, priva di alcun riferimento di riscontro (Cass. civ. n. 24269 del 26 settembre 2009). Nella specie non si rileva una adeguata motivazione circa la consapevolezza della infondatezza dell’azione giudiziaria da parte della D.N. e ancor meno è dato di riscontrare la deduzione da parte dell’amministrazione di elementi che possano fondare con certezza tale consapevolezza.

3. Il giudizio può essere deciso nel merito sussistendo tutti i presupposti per la liquidazione dell’equa riparazione in base ai parametri della giurisprudenza della Corte E.D.U. come recepita da questa Corte. La durata ragionevole del procedimento amministrativo di primo grado va pertanto ritenuta quella normalmente stimata dalla giurisprudenza in tre anni. Ciò porta, nella specie, a rilevare una durata del procedimento presupposto di sei anni (dal 19 gennaio 1999 al 27 gennaio 2005, data della morte della D.N.) e una durata eccessiva dello stesso pari a tre anni. Per tale periodo l’indennizzo per il danno non patrimoniale subito dalla de cuius deve stimarsi, in conformità ai criteri generalmente adottati da questa Corte (cfr.

Cass. civ., sez. 6^ – 1 ordinanza n. 17922 del 30 luglio 2011) , in 750 Euro annui e cioè in 2.250 Euro per i tre anni di durata eccessiva, con interessi dalla domanda.

4. Le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione vanno poste a carico del Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di equa riparazione della somma di 2.250 Euro, con interessi legali dalla domanda e al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in Euro 806, di cui Euro 50 per spese, 311 per diritti di procuratore e 445 per onorari, e del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 795, di cui 695 per onorari e 100 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11948 Imposta locale sui redditi – ILOR

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Svolgimento del processo

01. L’Agenzia delle entrate notificava a B.M. quale socio e legale rappresentante della s.d.f. F.lli XX, avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 1996, aveva rettificato, ai fini delle imposte dirette, il reddito d’impresa in L. 554.398.000 e liquidato in particolare ILOR per L. 89.812.000.
02. La CTP – Roma, adita dalla parte contribuente, rigettava il ricorso e, con sentenza del 30 settembre 2009, la CTR – Lazio rigettava l’appello proposto da B.M..
03. Il giudice d’appello – premesso che la sentenza di prime cure non meritava riforma e che, con il gravame, la parte contribuente aveva riproposto le doglianze già formulate senza avanzare specifiche censure – ha inoltre rilevato che il ricorso della s.d.f. F.lli XX contro il medesimo accertamento era stato rigettato con altra sentenza di prime cure passata in giudicato e che il ricorso del stesso B.M. contro l’accertamento a fini IRPEF era stato rigettato con sentenza confermata in appello; sicchè l’appello del medesimo B.M., riguardo l’accertamento a fini ILOR, non poteva che essere disatteso.
04. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato tre mezzi, la società contribuente; l’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente ai soli fini dell’art. 370 c.p.c., comma 1, e non ha partecipato alla discussione.

Motivi della decisione

05. Il ricorso va integralmente disatteso.
06. Riguardo alle censure di violazione di legge (art. 346 cod. proc. civ.; art. 56 proc. trib.) e di difetto di motivazione in relazione all’aspecificità" dei motivi d’appello, il primo mezzo è inammissibile.
07. Esso trascura che la sentenza d’appello non si muove sul piano dell’inammissibilità dell’appello, ma esclusivamente sul piano dell’infondatezza del gravame nel merito.
08. in tal senso militano, ad opinione di questa Corte, due spunti:
a) il dispositivo di merito: "rigetta l’appello"; b) l’affermazione introduttiva: "La commissione, esaminati gli atti, ritiene la decisione di primo grado fondata e motivata e pertanto meritevole di conferma. Va di conseguenza respinto l’appello del contribuente che si appalesa destituito di fondamento".
09. La proposizione successiva – "Il contribuente con l’atto di appello si è, infatti, limitato a riproporre le medesima doglianze già formulate con il ricorso introduttivo senza formulare alcuna specifica censura alla decisione di primo grado" – non denuncia un "error di procedendo" della parte appellante e, dunque, non costituisce affatto una "ratio decidendi" autonomamente impugnabile, ma un mero passaggio dialogico.
10. Con riguardo agli altri motivi – per violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 115) e vizio di motivazione, circa l’assenza dei presupposti per la tassazione ILOR e i rapporti tra la tassazione dei soci e della s.d.f. (2), nonchè per violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39) e vizio di motivazione, circa l’asserita carenza motivazionale degli atti di accertamento (3), si rileva che entrambi i mezzi sono in larga misura inammissibili.
11. La sentenza d’appello enuncia, oltre alla condivisione delle argomentazioni del giudice di prime cure, una specifica "ratio decidendi" costituita dai giudicati esterni, formatisi a favore del Fisco sia sul ricorso della s.d.f. F.lli XX contro il medesimo accertamento, sia sul ricorso dello stesso B.M. contro l’accertamento a fini IRPEF. Si tratta, com’è evidente, di una "exceptio" che, per il giudice d’appello, corrobora "per completezza" il giudizio sul merito della vertenza in secondo grado.
12. Di contro, nell’ambito del secondo motivo, la censura sub 2.1 riguarda la questione dell’ILOR per le piccole imprese e dell’esclusione dall’imposta per redditi d’impresa prodotti senza un’organizzazione di tipo imprenditoriale, mentre quella sub 2.2 riguarda la pretesa lesione dell’affidamento dei F.lli Bianchi in ordine alla non debenza dell’ILOR alla luce di circolari dell’amministrazione finanziaria (art. 10 St. contribuente). E’ chiaro che si tratta di temi completamente estranei alle "rationes decidendi" della sentenza d’appello.
13. Le medesime conclusioni d’inammissibilità ricorrono anche per la censura sub 3 che evidenzia sia asserite carenze del procedimento logico e giuridico seguito dall’Ufficio nella propria pretesa e nell’applicazione del D.P.R. n. 600, artt. 39 e 40, sia generici ostacoli per il contribuente nella verifica dell’esattezza del calcolo della maggiore imposta.
14. Inoltre -e ciò vale per tutte le doglianze sub 2.1, 2.2, 3- sarebbe stato necessario, ottemperando al principio di specificità dell’impugnazione, che nel ricorso stesso fossero precisati dettagliatamente modi e forme in cui tali rilievi sarebbero stati avanzati nel giudizio di merito. Nulla di quanto necessario è leggibile, come pure, nulla è indicato, ex art. 366 c.p.c., n. 6, quanto all’indispensabile reperimento dei passi salienti del censurato atto impositivo (SU 7161/10 e 28547/08).
15. Infine, va disattesa la doglianza sub 2.3 con la quale la parte ricorrente "denuncia come il giudice di seconde cure non solo abbia del tutto omesso di valutare la questione dell’ILOR, ma abbia dato soverchio rilievo ad una circostanza del tutto secondaria", individuata nel fatto che fossero stati rigettati i ricorsi s.d.f.
F.lli XX contro il medesimo accertamento e dello stesso B.M. contro l’accertamento a fini IRPEF. 16. Da un lato si tratta di questione svincolata dall’articolazione specifica del (secondo) motivo di ricorso riguardante unicamente la "violazione, falsa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 115 (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5)" (cfr.
C. 18421/09). Dall’altro, la parte ricorrente trascura completamente il "principio dell’automatica efficacia dei (maggiori) redditi accertati in capo alla società partecipata sulla determinazione dei redditi dei soci (che non abbiano opposto motivi personali e/o diversi da quelli della società)" (C. 22122/10) e il corollario che, dal principio di trasparenza, fa derivare l’efficacia del giudicato, formatosi per il giudizio relativo ai redditi della società di persone, anche nell’ambito del giudizio relativo al socio, in quanto ove l’entità del reddito sia determinata in capo all’ente societario, l’accertamento non può che fare stato anche con riguardo al socio (C. 1213/11, in motiv.).
17. Disatteso il ricorso, non segue alcuna regolamentazione delle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-08-2012, n. 13936

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal T. e dalla C. contro il Condominio di (OMISSIS), con riferimento ai danni da infiltrazione d’acqua subiti nel loro appartamento in occasione dei lavori per la manutenzione del tetto dello stabile.

La Corte d’appello di Torino ha parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo la condanna inflitta dal primo giudice a titolo di mancato godimento dell’appartamento danneggiato.

Propongono ricorso per cassazione il T. e la C. attraverso due motivi. Resiste il Condominio con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso del T. e della C. verte intorno alla riduzione della condanna inflitta dal primo giudice per il mancato godimento dell’appartamento danneggiato, in applicazione, da parte del giudice d’appello, della disposizione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2.

Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge e per vizi della motivazione.

Il motivo è infondato. La sentenza da atto che l’appartamento, a causa delle infiltrazioni dal tetto, era in condizioni d’inabitabilità e che i proprietari, per tutto il corso del giudizio di primo grado, hanno omesso qualsiasi intervento di riparazione o di manutenzione. Precisa, dunque, il giudice d’appello che quest’ultimo comportamento non costituisce violazione del dovere imposto al danneggiato di evitare diligentemente i danni che possono essere arrecati da altri alla propria sfera giuridica; tuttavia, aggiunge, la ditta appaltatrice s’era offerta di eseguire interventi diretti a rendere immediatamente abitabile l’alloggio, così da limitare il danno per il mancato godimento dell’immobile stesso prima del completo risarcimento. Per queste ragioni il giudice ha ridotto i danni in questione al periodo intercorrente tra la data del fatto e la menzionata offerta di immediati interventi, oltre al periodo (due mesi) necessario per l’esecuzione dei lavori. La tesi sostenuta dalla Corte territoriale non appare affetta da violazione di legge, nè da vizio della motivazione; nè le argomentazioni contenute nel motivo d’impugnazione – per certi versi generiche e per altri versi attinenti a questioni di mero fatto – sono idonee a scalfire la decisione stessa.

Il secondo motivo sostiene che l’eccezione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 sarebbe inammissibile, siccome proposta dalla controparte solo in grado d’appello.

Il motivo è infondato. Dalla lettura della stessa sentenza impugnata (pagg. 8 e 9) è dato apprendere che l’eccezione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, era stata sollevata dal Condominio già in primo grado ed il Tribunale l’aveva respinta.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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