Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 11-05-2011, n. 18607 Conflitti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza in data 14.7.2010 il tribunale di Napoli, nel processo penale contro A.C.O. + 37, rinviati a giudizio taluni per una serie di delitti relativi alla spaccio di stupefacenti, tal’altri per delitti di tratta delle persone ai fini di induzione e sfruttamento della prostituzione e per delitti di favoreggiamento le immigrazioni clandestine, rilevava, ai sensi dell’art. 15 c.p.p., la propria incompetenza per materia in ordine ai reati p. e p. dall’art. 601 c.p., la competenza, invece, della Corte di assise di Napoli e, per connessione, anche degli altri reati contestati.

A sua volta la Corte di Assise, a cui erano stati trasmessi gli atti, con ordinanza 3.11.2010, ha trasmesso gli atti alla corte di Cassazione rilevando il conflitto negativo di competenza in ordine ai reati relativi agli stupefacenti, non di competenza propria per il non potersi configurare alcun rapporto di connessione con i reati, per l’appunto, di tratta delle persone e quelli, sì connessi, relativi alla immigrazione clandestina.

Il conflitto negativo di competenza è ammissibile in rito solo nella parte in cui i due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione dei medesimi fatti, attribuiti alle stesse persone, costitutivi dei reati p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 – capi di imputazione da 1 a 70 e da 104 a 123 -: per questa parte deve dichiararsi la competenza del tribunale di Napoli. Deve dichiararsi, di conseguenza, l’insussistenza del conflitto con riferimento ai reati relativi alla tratta delle persone,di pacifica competenza della corte di assise.

Invero tra i delitti relativi al traffico ed allo spaccio di stupefacenti non si registra, dalle imputazioni così come formulate, alcuna connessione con gli ulteriori reati – capi da 71 a 103 – sia per la diversità dei soggetti delle associazioni rispettivamente finalizzate al traffico di eroina e cocaina, da un lato, ed alla tratta in schiavitù, con i reati, a questi ultimi connessi, contro le immigrazioni clandestine, dall’altro, sia per la non emersione di elementi di fatto deponenti per il perseguimento di un unico disegno criminoso da parte di quei soggetti imputati di entrambe le tipologie di reato de quibus. A nulla rileva, ai fini della determinazione della competenza, il fatto che i reati siano emersi da una medesima articolata attività di indagine, con la conseguente identità delle medesime fonti di prova, perchè l’eventuale connessione probatoria non rileva ai fini dello spostamento della competenza.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del tribunale di Napoli quanto agli imputati e ai reati di cui ai capi da 1 a 70 e da 104 a 123 e dispone trasmettersi gli atti relativi al tribunale predetto. Dichiara inesistente il conflitto quanto agli imputati ed ai reati di cui ai capi dal 71 al 103.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 20080 Vendita

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Svolgimento del processo

1. F.V., proprietario di un giardino in (OMISSIS), conveniva in giudizio la s.r.l. S.C.A. Casamicciola, proprietaria di un fondo confinante, per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima esecuzione di un muro di confine.

La convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni.

Con successivo atto di citazione F.C. e M. T. genitori di F.V., chiedevano l’adempimento da parte della predetta società dell’obbligo di trasferimento di una porzione di suolo, assunto con la scrittura del 5-3-1987.

La società eccepiva, fra l’altro, il difetto di legittimazione attiva degli attori i quali avevano donato ai figli la porzione di terreno che i medesimi, in forza della richiamata scrittura, avrebbero dovuto trasferire alla società in permuta di quello oggetto della richiesta degli attori.

Riuniti i giudizi, con sentenza non definitiva n. 7182/98, il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte nel primo giudizio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari D.T.M. e F.M.R., sul rilievo che anche questi ultimi erano destinatari del suolo che la convenuta avrebbe dovuto trasferire con la richiamata scrittura.

Con sentenza definitiva del 13 luglio 2001 il Tribunale rigettava la domanda di trasferimento del terreno proposta da F.C. e M.T..

Avverso le predette decisioni proponeva appello F. V., anche nella qualità di erede di F.C. e M.T..

Con sentenza dep. il 1 giugno 2005 la Corte di appello di Napoli rigettava l’impugnazione.

Per quel che interessa nella presente sede i Giudici di appello, nel confermare la decisione definitiva che aveva rigettato la domanda di trasferimento del terreno, osservavano che con la scrittura del 5/3/1987 era intervenuta una transazione con cui mentre la società cedeva ai D.T. – F. – M. le porzioni di terreno da questi occupate con lo sconfinamento, i predetti consentivano la realizzazione del muro di contenimento, tenuto conto che la costruzione del muro aveva interessato tutte le particelle dei fondi di D.T. – F. – M. le obbligazioni rispettivamente contratte dai coniugi D.T. – F. e da F. – M. erano inscindibili, sicchè non era possibile parlare di adempimento degli uni senza il concomitante adempimento degli altri; pertanto, in considerazione del mancato adempimento da parte dei F. – M., i quali avevano donato ai figli il terreno da trasferire in permuta alla società convenuta, legittimamente quest’ultima aveva rifiutato di eseguire la prestazione posta a suo carico.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione F.V. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Aurum Villaggi s.p.a. (già s.r.l.

S.C.A. Casamicciola), proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

RICORSO PRINCIPALE. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1470 c.c., e segg., artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1367 cod. civ., art. 112 c.p.c., e segg., artt. 115 e 342 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia che la sentenza impugnata, ignorando la pattuizione di cui all’art. 8 della scrittura del 5-3-1987, non aveva esaminato le censure formulate con i motivi di gravame con cui era stato denunciato: l’errore compiuto dal Tribunale laddove si era dedotto che l’obbligazione di trasferimento del suolo di cui al menzionato patto 8 della convenzione era posta a carico esclusivo dei D.T. – F., che erano i proprietari della particella 397 fol. 1, e, dunque non poteva essere adempiuta dal ricorrente nè dai genitori del medesimo di cui egli è erede; la sentenza non aveva rilevato l’adempimento da parte dei F. – M. della menzionata convenzione nè l’avvenuto trasferimento da parte dei D. T. – F. di quanto promesso al punto 8 della richiamata scrittura secondo quanto risultava dalla produzione della stessa convenuta: il che confermava l’equivoco circa i soggetti obbligati in cui era incorsa la Corte la quale non aveva rilevato piuttosto l’inadempimento della convenuta a trasferire il bene promesso, atteso che -contrariamente a quanto ritenuto dai giudici sulla inscindibilità del rapporto trilatero – la situazione si era scissa.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione, falsa applicazione e contraddittoria motivazione dell’art. 112 c.p.c., e segg., artt. 115, 116 e 342 cod. proc. civ., art. 1362 c.c., e segg., art. 1375 c.c., e segg., art. 1470 cod. civ., deduce che la sentenza impugnata aveva obliterato tutti i fatti di causa, non considerando l’art. 8 della convenzione, la realizzazione del muro costruito dalla convenuta con definitiva occupazione delle zone di terreno di proprietà anche dei danti causa del ricorrente, il rifiuto del trasferimento a favore dei coniugi F. della zona di terreno promessa in vendita; dai documenti prodotti erano risultate la mancata comparizione della società davanti al notaio e l’avvenuta costruzione del muro così come stabilito dalla convenzione. La donazione al figlio trasferiva il terreno nello stato di fatto in cui esso si trovava, per cui non avrebbe potuto interferire sulla esecuzione della convenzione; non aveva considerato quanto argomentato con i motivi di appello e aveva omesso di esaminare l’ultimo motivo, dichiarandolo inammissibile.

2. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La sentenza, nel disattendere la domanda di esecuzione degli obblighi pattuiti con la convenzione del 5-3-198 e nel considerare al riguardo l’inadempimento dei coniugi F. – M., ha implicitamente ritenuto che l’alienazione da parte di questi ultimi aveva riguardato porzioni di terreno di loro proprietà che pure avevano formato oggetto della permuta. Ed invero, nell’affermare che il negozio trilatero aveva regolato una situazione inscindibile (sostanziale e non soltanto meramente processuale) in cui tutte le parti avevano un interesse identico, i Giudici hanno fra l’altro evidenziato come il muro dì contenimento realizzato dalla società convenuta aveva riguardato con le sue fondazioni anche le particelle dei terreni dei coniugi F. – M..

Orbene, i motivi deducono in sostanza: a) il travisamento compiuto dalla sentenza impugnata della convenzione del 5-3-1987 sul rilievo che i Giudici avrebbero confuso il contenuto delle obbligazioni ivi stipulate e i soggetti obbligati, ravvisando a carico dei F. quelli che erano obbligazioni poste esclusivamente a carico dei D.T. e che peraltro questi ultimi avrebbero pure adempiuto; b) l’omesso esame della documentazione in atti, da cui si sarebbe dovuto trarre il convincimento dell’insussistenza dell’inadempimento addebitato a essi ricorrenti e invece che sarebbe stata la convenuta il soggetto inadempiente; c) il mancato esame di quanto dedotto con l’appello.

Occorre qui rilevare che, per quanto riguarda i rilievi sub a), la doglianza si risolve nella censura della ricostruzione della effettiva volontà contrattuale che è sottratta al controllo di legittimità, dovendo ricordarsi che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà delle parti contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione e per violazione delle regole ermeneutiche, che nella specie non sono state specificamente dedotte, atteso che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice che – come nella specie – si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. Inoltre, la denuncia postula la trascrizione del testo integrale del contratto:

nella specie, la doglianza difetta anche di autosufficienza, dal momento che il regolamento degli interessi e l’effettivo contenuto delle obbligazioni con le quali le parti avevano regolato i confini e promesso la permuta dei terreni rendeva evidentemente necessario che fosse trascritto il testo integrale della scrittura, essendo manifestamente inidonea a comprendere la portata complessiva dell’accordo la trascrizione soltanto del patto 8 laddove si afferma che "i sigg. D.T. – F. cederanno in permuta a favore della società SCA anche una parte del terreno riportato in mappa fol. 1, particella 397, are 1,82".

Per quanto riguarda le deduzioni indicate sopra sub b), anche in tal caso il ricorso difetta di autosufficienza, dovendosi considerare che, in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006;

12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa: tale onere nella specie non è stato ottemperato dal ricorrente.

Va ancora rilevato che il trasferimento a terzi dell’immobile promesso in vendita o in permuta, comportando la indisponibilità del bene da parte del promittente e l’ impossibilità di eseguire la prestazione convenuta, configura l’inadempimento dell’obbligazione da parte del medesimo.

Per quel che concerne il mancato esame di quanto argomentato con i motivi di appello o ancora le doglianze dedotte con il motivo dichiarato inammissibile,, sarebbe stato onere del ricorrente censurare la decisione allegando e dimostrando la specificità delle doglianza sollevate in sede di gravame, trascrivendone in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto: tale onere non è stato ottemperato.

Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. 1.1. Il primo motivo denuncia il mancato esame dell’eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva degli attori e della mancanza di interesse dei medesimi ad agire.

1.2. Il secondo motivo la mancata declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado.

2. I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

La ricorrente, che è risultata interamente vittoriosa rispetto alla domanda proposta dagli attori, non ha interesse a sollevare le questioni di carattere pregiudiziale non esaminate, posto che l’eventuale accoglimento delle eccezioni non potrebbe portarle alcuna utilità e che evidentemente l’interesse a impugnare nasce dalla soccombenza: d’altra parte, non trovando applicazione in cassazione l’art. 346 dettato in tema di appello, nell’eventuale caso di accoglimento del ricorso principale, le questioni sarebbero state riproponibili dinanzi al giudice di rinvio.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.: seppure non aveva ravvisato, ed erroneamente, il presupposto della malafede, il Giudice di appello aveva valutato non certo lieve la colpa dell’appellante, quando fin troppo benevolmente aveva ritenuto che, guanto alla seconda causa, la censura è frutto di un equivoco.

Il motiva è infondato.

La sentenza ha implicitamente escluso la ricorrenza dei presupposti della malafede e della colpa grave, certamente non essendo desumibile un giudizio nel senso preteso dalla ricorrente incidentale dall’espressione adoperata, dovendo qui ricordarsi che per configurare la responsabilità processuale prevista dal citato art. 96 aggravata occorre l’accertamento dell’elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) e di quello oggettivo (entità del danno sofferto) che deve essere liquidato nel relativo giudizio: per quanto riguarda il primo presupposto, lo stesso deve concretizzarsi nella conoscenza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta conoscenza.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente principale, risultato la parte sostanzialmente soccombente, atteso il carattere marginale della soccombenza della resistente (relativamente al ricorso incidentale).
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 09-06-2011, n. 23216

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3-2-2010 la Corte di Appello di Catania pronunziava la riforma della sentenza emessa dal Tribunale del luogo in data 16-10-2008, con la quale S.S. e F. L. erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110, 582 e 612 c.p. – commesso in data (OMISSIS) – ai danni di B. G., e F.C., nonchè D.M.V. – alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, e per l’effetto dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato estinto per prescrizione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo – con il primo motivo, la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157, 158, 159 e 160 c.p., rilevando che i Giudici avrebbero dovuto ritenere il reato estinto per prescrizione già all’epoca del giudizio di primo grado, essendo in tale data 16-10-2008 – decorso il termine di anni cinque indicato dalla vecchia legge,nonchè il termine di anni sei previsto dalla nuova formula dell’art. 157 c.p., dato che l’ultimo atto interruttivo del termine di prescrizione- remissione del decreto di citazione – era risalente al 12-9-2002 – non risultando ulteriori sospensioni del suddetto termine, ed essendo stata pronunziata la sentenza di primo grado il 16/10/2008.

In tal senso la difesa evidenziava che in primo grado si era ordinata la riunione di tre procedimenti, e che il decreto di citazione emesso per ultimo era quello innanzi menzionato.

2 – Con altro motivo la difesa deduceva carenza di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale aveva confermato le disposizioni di primo grado, per non aver tenuto conto delle deduzioni della difesa, nei motivi di gravame, risultando in tal senso una motivazione puramente apodittica.

In tal senso concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La Corte evidenzia preliminarmente che i motivi di impugnazione possono ritenersi dotati di fondamento limitatamente alla censura concernente l’erronea applicazione dell’art. 157 c.p. e segg., dovendosi invece rilevare l’infondatezza delle ulteriori doglianze della difesa, non ravvisandosi a favore degli attuali ricorrente i presupposti per il proscioglimento indicati dall’art. 129 c.p.p..

Infatti, la motivazione dei giudici di merito esclude di poter desumere l’esistenza delle cause che impongono la pronunzia assolutoria, dato l’accertamento della condotta illecita degli odierni imputati (al pari della inesistenza di elementi a carico delle vittime delle lesioni, per i quali la Corte territoriale riteneva di condividere il giudizio assolutorio), in base a specifiche deposizioni testimoniali.

Conseguentemente, questa Corte, rilevando che ai fini della prescrizione, va applicata la disposizione enunciata nell’art. 157 c.p. nella formula antecedente alla riforma del 2005, e che detto termine pari ad anni cinque era maturato alla data della sentenza di primo grado, deve pronunziare l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Vanno inoltre revocate le statuizioni civili della impugnata sentenza,stante l’avvenuta declaratoria di estinzione del reato, da intendersi maturata all’epoca del giudizio di primo grado.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione alla data del 12.9.2007 e revoca le statuizioni civili.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-06-2011) 24-06-2011, n. 25383

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.M. ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella di condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado per il reato di cui all’art. 337 c.p., per avere usato violenza e minaccia nei confronti dei vigili urbani L.R.B. e S.R., impedendo loro di elevare a suo carico una contravvenzione al codice della strada.

Con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente reitera l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c) in riferimento alla designazione del nuovo difensore nella persona dell’avv. Vincenzo Iofrida, fatta inserire nella rinuncia a comparire in udienza, rilasciata alla polizia penitenziaria, trovandosi in stato di detenzione in carcere, e censura i giudici del gravame che avevano ritenuto tale designazione atto meramente informale, senza alcuna rilevanza nel processo in corso.

Con il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione del compendio probatorio, contestando il travisamento del fatto e della prova, testualmente rilevabile, operato dai giudici del merito, i quali avevano fondato l’affermazione della colpevolezza unicamente sulle deposizioni accusatorie rese dai verbalizzanti in contrasto tra loro e con quella rese dall’unico teste terzo N.A., senza tener conto della arbitrarietà dell’atto da parte del pubblico ufficiale, che l’aveva minacciato con l’arma di ordinanza.

Con la memoria depositata in data 30/5/2011 il difensore insiste nell’annullamento della decisione, in particolare invocando la violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) in riferimento alla censura di cui al primo motivo del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

La prima censura è manifestamente infondata e su di essa ha già risposto il giudice del gravame, quando ha evidenziato che il nuovo difensore, avv. Vincenzo Iofrida, designato dall’imputato detenuto nell’atto di rinuncia a comparire all’udienza dibattimentale, non era comparso all’udienza fissata del 22/9/2008, nella quale l’imputato fu assistito dal precedente difensore fiduciario avv. Pierfrancesco Buttafuoco, non revocato, comparendo invece all’udienza del 28/4/2009 e assumendo la difesa dell’imputato senza nulla eccepire in ordine alle precedenti udienze nelle quali non era comparso, di guisa che non è configurabile alcuna violazione delle garanzie difensive di cui all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).

Le censure proposte con il secondo motivo esulano dal catalogo dei casi di ricorso previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del cit. art. 606, comma 3, volte, come esse appaiono, a introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale, in sede di scrutinio di legittimità.

Nel caso in esame i giudici del gravame hanno dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza in ordine al reato di resistenza, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto, che rendevano attendibile le deposizioni dei vigili urbani, parti offese, e conducevano alla esclusione dell’invocata scriminante dell’atto arbitrario, e non mancando di esaminare analiticamente le deduzioni difensive sottoposte al suo esame, le stesse riversate poi nel ricorso, di guisa che la motivazione non appare sindacabile in sede di controllo di legittimità, tenuto anche conto che il ricorrente si limita sostanzialmente a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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