Dottrina economica e sociale presente in Inghilterra nel secolo XIX.
Essa aveva come esponente fu J. Bentham che creò il concetto di utilitarismo.
I fondamenti del pensiero utilitaristico sono:
1) il benessere sociale è la somma delle utilità individuali. Esse sono la differenza tra i piaceri e le pene;
2)le scelte ed il comportamento razionale dei soggetti economici portano a massimizzare il benessere e a minimizzare la pena;
L’ utilità è una quantità misurabile e quindi addizionabile;
Non sempre dalla massimizzazione del benessere individuale dipende il benessere dell’intera collettività.
Ecco perchè sono stati introdotti i concetti di utilità individuale (act utilitarism) ed utilità sociale (rule utilitarism).
L’operatore pubblico deve assicurarsi il perseguimento dell’utilità sociale.
Categoria: Glossario
Zecca
Erano organizzazioni addette alla produzione di moneta tramite procedimenti di coniazione e di fusione.
Storicamente le Zecche avevano una funzione molto importante in quanto coniavano le monete d’oro utilizzate negli scambi.
Molto presto queste funzione vennero controllate da un solo istituto.
Attualmente le Zecche coniano solo monete sussidiarie quindi hanno funzione secondaria.
In Italia la Zecca è stata riunita all’Istituto Poligrafico dello Stato controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Balconi
I balconi non sono portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell’edificio e sono dei singoli proprietari.
Se tali balconi sono dotati di scale di un edificio condominiale, sono parte dell’intero fabbricato.
Infatti hanno una funzione lucifera e di aerazione e devono presumersi di proprietà comune.
I fregi ornamentali e decorativi di tutti i balconi sono condominiali.
Soletta è il solaio divisorio di due piani di un edificio. ha lo stesso carattere del solaio e come tale risente dello stesso regime giuridico.
Il proprietario del piano superiore risulta comproprietario di questa piattaforma, quindi può usarla per il calpestio, o per la realizzazione di una veranda.
La Trasformazione in veranda è possibile di diritto per il singolo proprietario, senza danneggiare il decoro architettonico dello stabile, e ledere i diritti di altri condòmini
Ogni condomino può anche costruire un nuovo balcone in corrispondenza del proprio appartamento , in appoggio al muro comune.
Se parti del balcone si staccano e sono di proprietà esclusiva o fregi ornamentali cioè con funzione decorativa di proprietà comune i danni dovranno essere sostenuti dal proprietario del balcone o dal condominio.
Ascensore (Elevator)
Si tratta di un impianto meccanico di sollevamento di persone e cose ai diversi piani dell’edificio, cioè sottosuolo o piani superiori o quello terreno.
L’impianto è costituito da una cabina a scorrimento verticale tra le due guide e funi d’acciaio ed è tirata da un argano elettrico.
L’ascensore è compreso come dice l’art. 1117 c.c. tra le parti comuni dell’edificio.
L’impianto installato contemporaneamente alla realizzazione dell’edificio condominiale, appartiene in comunione a tutti i condòmini.
La presunzione di comunione viene superata quando un condòmino non può beneficiare del servizio.
Quando non esiste prova di cio’, la comproprietà dell’ascensore deve essere estesa anche ai proprietari degli immobili del piano terreno e dei locali adibiti ad esercizi commerciali, oltre che ai proprietari del lastrico solare o di box interrati.
L’uso comune deve ritenersi avviene infatti, in caso di utilizzazione diretta, ma anche di utilizzazione «indiretta».
Tale impianto può potenzialmente permettere il raggiungimento, in maniera comoda, di parti comuni dell’edificio, cioè il lastrico solare, i locali sottotetto.
L’ascensore conferisce maggior pregio e valore economico all’intero edificio, cosa questa che avvantaggia tutti i condòmini, anche coloro che non traggono dal bene un’utilità diretta.
L’ascensore può essere installato in un momento successivo alla costruzione e vendita del fabbricato cioè successivamente alla costituzione del condominio.
In tal caso l’impianto apparterrà ai soli condòmini che hanno sostenuto la spesa, anche se potranno usufruirne anche gli altri contribuendo ai costi di installazione e manutenzione.
Se l’installazione dell’ascensore permette un uso più intenso del bene comune, senza alcuna sua alterazione, non si configura un’innovazione, ma una pura e semplice modificazione, per migliorare il godimento della cosa comune.
L’ascensore può essere installata nella tromba delle scale, anche se cio’ comporta un limitato restringimento dello spazio di passaggio comune.
La sostituzione di un ascensore usurato non costituisce innovazione, perchè le cose comuni oggetto di modifica conservano inalterata la loro destinazione.