artt. 90, 91 Trattato CE
La tassazione dei beni, oggetto degli scambi internazionali, deve avvenire nel paese in cui essi sono acquistati e utilizzati.
In questo modo si sottopone ad un regime fiscale uniforme tutti i beni esistenti in un determinato paese, indipendentemente dalla loro provenienza.
Le conseguenze economiche che ne derivano cambiano a seconda della situazione concreta in cui i singoli Stati si trovano ad operare.
Il principio della tassazione nel paese di destinazione, sarà sostituito dal criterio della tassazione nel paese di origine