Assicurazioni (Insurance)

Assicurazioni art. 43 Trattato CE; Direttiva 23 luglio 1973, n. 73/239/CEE; Direttiva 23 luglio 1973, n. 73/240/CEE; Direttiva 5 marzo 1979, n. 79/267/CEE; Direttiva 22 giugno 1988, n. 88/357/CEE; Direttiva 8 novembre 1990, n. 90/619/CEE; Direttiva 18 giugno 1992, n. 92/49/CEE; Direttiva 10 novembre 1992, n. 92/96/CEE

È il “contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
Nel primo caso si parla di assicurazione contro i danni, nel secondo di assicurazione sulla vita.
In ambito comunitario, così come in altri settori finanziari, l’esigenza di creare un mercato unico (v.) europeo ha reso necessaria l’emanazione di diverse normative di armonizzazione.
L’approccio della Comunità europea in questo settore distingueva fondamentalmente tra direttive (v.) volte a regolare il ramo delle assicurazioni vita e quelle che disciplinano il ramo danni. Per ciascuno di questi rami le istituzioni comunitarie hanno emanato una coppia di direttive riguardanti, rispettivamente, il diritto di stabilimento (prime direttive), la libera prestazione di servizi (seconde direttive) e l’home country control (terze direttive).
Con l’indicazione prime direttive si fa riferimento alle direttive comunitarie n. 239 e 240 del 23 luglio 1973 per il ramo danni e n. 267 del 5 marzo 1979 per il ramo vita.
Questa normativa introduceva diverse disposizioni di armonizzazione del settore assicurativo in ambito europeo e regolava il diritto di stabilimento (v.) previsto dall’articolo 43 del Trattato CE.
In virtù di tale diritto le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato della Comunità europea potevano esercitare la loro attività in altri paesi membri in modo continuo ed in via permanente mediante la costituzione di una succursale; l’impresa così costituita restava però soggetta al controllo dell’autorità di vigilanza del paese in cui era ubicata.
Queste direttive sono state abrogate dalle terze direttive che hanno dettato una nuova disciplina del settore.
Con l’espressione seconde direttive si fa riferimento alle direttive n. 357 del 22 giugno 1988 relativamente al ramo danno e n. 619 dell’8 novembre 1990 per quanto riguarda il ramo vita.
Le due direttive disciplinavano il cd. regime di libera prestazione di servizi (v.), vale a dire la possibilità concessa ad imprese assicurative comunitarie di esercitare la propria attività in un altro Stato in modo occasionale, senza cioè insediarvi una propria succursale. Secondo le due direttive erano da considerare stipulate in regime di libera prestazione di servizi i contratti:
— in cui una delle parti contraenti era un’impresa avente la propria sede legale nel territorio della Comunità europea;
— conclusi con soggetti aventi il proprio domicilio abituale in uno Stato comunitario diverso da quello in cui era situata l’impresa con cui veniva stipulato il contratto.
L’ipotesi di un’attività in libera prestazione di servizi è da inquadrare soprattutto tenendo presente le grandi imprese che operano in più Stati comunitari: in questo caso è evidente il beneficio che se ne può trarre assicurando presso la stessa impresa assicurativa beni situati in Stati diversi. Molto rara è l’eventualità che si operi in regime di libera prestazione per il singolo cliente.
Anche le seconde direttive sono state abrogate dalle disposizioni emanate nel 1992 dalla Comunità europea e note come terze direttive.
Le terze direttive sono invece la n. 96 del 10 novembre 1992 in materia di assicurazione diretta sulla vita e la n. 49 del 18 giugno 1992 relativa al ramo danni (alla quale è stata data attuazione col D.Lgs. 17-3-1995, n. 175).
Con il recepimento di tali direttive (avvenuto con notevole ritardo alla data del 1° luglio 1994 fissate dalle istituzioni comunitarie) è stato ulteriormente semplificato l’accesso al mercato per le imprese di assicurazione introducendo il principio dell’home country control (v.).
L’attuazione nel nostro paese di queste ultime direttive comunitarie si è colta l’occasione per procedere anche ad una risistemazione della normativa in materia di assicurazioni private, abrogando disposizioni incompatibili e coordinando le nuove norme con quelle emanate negli ultimi anni.

Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Parliamentary Assembly of Council of Europe)

Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è formata da parlamentari eletti dai diversi Parlamenti degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
In base all’importanza dello Stato si ha un numero di seggi variabile, con un minimo di 2 per quelli più piccoli e un massimo di 18 per quelli più grandi.