Allodio

Nel diritto germanico era la proprietà su un bene che il singolo riceveva per successione, in seguito a divisione in quote (reale o ideale) del patrimonio ereditario.
Il singolo non poteva disporre del bene allodiale, qualora ciò avesse arrecato danno agli eredi.
L’allodio era distinto dai singoli beni che il soggetto acquistava con i proventi del proprio lavoro, sui quali aveva piena disponibilità.
L’Allodio era considerato terra libera da ogni vincolo feudale .
Dal punto di vista giuridico se ne conoscevano tre tipi:
1) l’allodio giustiziale, in questo caso l’allodiere era tenuto, a risolvere le eventuali controversie tra gli occupanti le terre;
2) l’allodio semplice, che non comportava alcun potere pubblico dell’allodiere. Esso era semplicemente una proprietà privata libera da vincoli feudali;
3) l’allodio sovrano, che costituiva un principato indipendente. In questo caso l’allodiere non dipendeva neppure dal sovrano.
A partire dalla fine del XII secolo, poiché diventarono sempre più aspri i conflitti di interesse tra i feudatari, il numero degli allodi diminuì.
Il termine è usato oggi, nel diritto agrario, per indicare un bene in proprietà scevro da vincoli o tributi feudali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *