Riformatorio giudiziario (ricovero dei minori in un) (d. pen.) (Reformatory judiciary (hospitalization of children in a))

È una misura di sicurezza speciale adatta ai minori degli anni 14, o ai minori degli anni diciotto che abbiano commesso un delitto e siano pericolosi, quelli minori di anni diciotto riconosciuti imputabili e condannati a pena diminuita e i minori di anni diciotto che siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
L’applicazione del riformatorio avviene dopo aver accertato la pericolosità sociale del minore, tranne quando egli è un delinquente abituale, professionale o per tendenza.
La durata minima della misura è di un anno.
Se il minore è un delinquente abituale, professionale o per tendenza ha una durata di tre anni.

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