Si tratta di un provvedimento amministrativo, necessario per eseguire particolari interventi edilizi ed urbanistici sul territorio.
Essa diversamente dalla concessione è correlata ad interventi di minor rilievo urbanistico ed è gratuita.
L’autorizzazione edilizia gratuita è necessaria nelle seguenti condizioni:
1) gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 48, L. 457/78);
2) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero; le opere di demolizione; i reinterri e gli scavi che non riguardano la coltivazione di cave o torbiere (art. 7, L. 94/82);
3) gli interventi che servono al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, consistenti in rampe o ascensori ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (art. 7, L. 13/89);
4) le opere previste nei programmi di adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi ai limiti prescritti dalla legge (art. 2, L. 650/79);
5)gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi, al pian terreno ovvero nel sottosuolo dei fabbricati e da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari
6) le opere e gli interventi di natura edilizia ed urbanistica per lo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate.