Si tratta dell’obbligo di fornire mezzi di sostentamento per una persona, con vincolo di parentela, adozione od affinità.
L’entità del sostentamento previsto è diverso a seconda dell’intensità del vincolo.
Nel diritto romano, l’obbligo di prestare gli alimenta derivava:
1) da una specifica convenzione
2) da disposizioni dell’ordinamento giuridico
3) da legato
L’istituto degli alimenta fu introdotto in diritto romano da Antonino Pio e Marco Aurelio.
Si poteva chiedere l’esecuzione degli alimenta con un’azione sottoposta a taxatio e nei limiti delle facoltà dell’obbligato.
Tale obbligo veniva meno solo se l’alimentando offendeva gravemente il soggetto obbligato nei suoi confronti.