Bonorum vendìtio [vendita dei beni]

Esecuzione forzata infamante sul patrimonio di un debitore irrimediabilmente insolvente.
Si articolava in varie fasi:
a) i creditori chiedevano al pretore di immettersi nel patrimonio del debitore (c.d. missio in bona);
b) il pretore, ricorrendone i presupposti immetteva i creditori nel possesso dei beni del debitore nominando un curatore (c.d. curàtor bonòrum) a cui veniva affidata la custodia e l’amministrazione dei beni;
c) trascorsi 30 giorni dalla missio in bona, redatto l’inventario dei beni i creditori nominavano un magìster bonorum che emetteva il bando di vendita (c.d. lex venditiònis);
d) trascorsi 10 o 15 giorni dalla lex venditionis, il magister bonorum provvedeva alla vendita in blocco dei beni (bonorum distràctio) al creditore che offriva di più.

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