Abitabilità [Licenza o certificato di] (d. urb.) art. 221 R.D. 27-7-1934, n. 1265; D.P.R. 22-4-1994, n. 425; L. 16-6-1998, n. 191; art. 70 D.Lgs. 30-12-1999, n. 507 (Habitability [license or certificate])

Il Sindaco può emanare questo provvedimento dopo aver accertata l’inesistenza di cause di insalubrità di una costruzione a fini abitativi.
L’autorizzazione avviene per gli immobili destinati ad abitazione, ma anche per tutti quei locali comunque soggetti alla frequentazione dell’uomo.
Il Sindaco rilascia il certificato di abilitazione entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda.
In questo periodo può disporre ispezioni per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per essere dichiarata abitabile.
L’uso o l’abitazione di immobili, senza questa autorizzazione è ora punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.

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