Istituto tipico del diritto di famiglia che, come nell’affidamento permette di instaurare un rapporto simile a quello che lega genitori e figli.
Si stabilisce fra adottante e adottato, un rapporto di parentela legale e non naturale.
L’adozione dei minori può essere realizzata in situazioni di abbandono permanente.
Possono presentare domanda di adozione al Tribunale per i minorenni persone che siano unite in matrimonio da almeno tre anni.
Esse devono avere almeno diciotto anni più dell’adottando, ma non oltre quarantacinque.
I limiti di età possono essere derogati, riconoscendo che dalla mancata adozione deriveriva al minore un danno irreparabile.
Il Tribunale procede alla scelta della coppia, dopo aver effettuato le opportune indagini sulla idoneità ad educare, istruire e mantenere il minore.
Prima che avvenga l’adozione è previsto un periodo di affidamento preadottivo del minore della durata di un anno.
Tale periodo serve a verificare la sussistenza dei presupposti per una idonea convivenza.
Dopo un anno di convivenza il Tribunale verifica la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dopo aver ottenuto il consenso del minore ultraquattordicenne o udito il minore ultradodicenne, provvede alla sentenza in camera di consiglio.
L’adozione produce i seguenti effetti:
1) il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo e ne assume e ne trasmette il cognome;
2) cessano i rapporti giuridici tra adottato e la famiglia d’origine.
L’adozione di maggiorenni serve a tutelare la successione ed è consentita alle persone che abbiano compiuto i 35 anni e che superino di almeno 18 anni l’età di coloro che intendono adottare.
L’adozione internazionale ha modificato profondamente le norme in materia di adozione di minori stranieri-
E’ prevista infatti l’istituzione di una Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.