Si tratta di beni immobili cioè un patrimonio inestimabile della comunità che rivestono particolare interesse per la tutela dell’ambiente se incorporati al suolo.
Sono disciplinati dal codice civile.
Se vengono piantati sul confine tra due terreni , le distanze legali vanno da 0,50 per gli alberi non superiori ai 2,5 m fino a 3 m per quelli di alto fusto;
Gli alberi piantati sul confine si presumono in comune ai due proprietari ;
Il codice civile regola anche l’usufrutto di alberi ad alto fusto e fruttiferi .