An debeatur [se sia dovuto] d. proc. civ.; d. proc. pen. (whether it is due)

Significa in latino la questione concernente l’esistenza del diritto di cui si chiede tutela.
Nel processo civile, dopo aver accertato la sussistenza di un diritto, il giudice può, su istanza di parte, pronunciare sentenza sull’an debeatur disponendo la continuazione del processo per la liquidazione della somma dovuta.
Il giudice penale può ugualmente avere tale possibilità; egli pronuncia condanna per la responsabilità civile nascente dal reato, quando le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno.

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