Arresto (d. proc. pen.) (Shutdown)

L’arresto è uno strumento che limita la libertà personale nei casi previsti dalla legge.
Solo in casi eccezionali, la Polizia Giudiziaria, può arrestare il soggetto per finalità di pubblica sicurezza; tale strumento ha carattere provvisorio di 96 ore.
L’arresto in flagrante è una forma di carcerazione preventiva può essere obbligatorio e facoltativo.
Per flagranza del reato si intende il sorprendere il soggetto nell’atto di commettere il reato, nell’inseguimento da parte della polizia della persona offesa o di altre persone, subito dopo il reato, o il sorprendere il reo con cose o tracce.
L’arresto obbligatorio avviene in delitti non colposi, con la reclusione non inferiore a minimo cinque anni, e massimo a meno dei 20 anni, o per reati che limitano l’ordine costituzionale, la sicurezza collettiva e l’ordinato vivere civile.
L’arresto facoltativo può essere:
1) generale, cioè una misura della pena prevista dal Codice penale pari ad almeno 5 anni, per i delitti colposi e superiore a 3 anni per i delitti non colposi
2)elencazione analitica, cioè realizzata secondo il titolo dei reati e quindi sulla base della qualità criminale degli stessi.
L’arresto facoltativo in flagranza è impossibile per la persona che, nel momento delle indagini preliminari, fornisca informazioni false o rifiuti di renderle.

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