Esse permettono un’attenuazione della pena che è prevista per il reato semplice.
Inoltre possono essere comuni o speciali come le aggravanti.
Le circostanze attenuanti comuni sono quelle indicate dall’art. 62 del codice penale.
Le circostanze attenuanti possono essere ad effetto speciale a norma dell’art. 63 del codice penale, cioè quelle che comportano una diminuzione di pena superiore a 1/3.
Le aggravanti sono applicabili solo se note o ignorate per colpa da chi commette il reato.
Le circostanze attenuanti sono valutate a favore del reo anche se da lui non sono note o considerate inesistenti per errore.
Esistono secondo l’articolo 62bis delle attenuanti generiche.
Esse possono essere legate alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo.
Le attenuanti generiche non possono essere tenute in considerazione nel caso in cui colui che deve essere condannato appartenga alla categoria dei cd. recidivi reiterati speciali.
I recidivi reiterati speciali recidivano cioè hanno già commesso taluno dei gravi delitti elencati nell’articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.