La legge tutela mediante il diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo della scienza, musica, letteratura, arti figurative, teatro, architettura, e cinematografia, le banche dati che rappresentano invece una creazione intellettuale dell’autore .
Esso ha una duplice valenza:
a) morale, cioè della paternità dell’opera.
Cio’ significa riconoscere l’ autore dell’opera, il diritto di inedito, il diritto di modificare l’opera e di mantenere l’anonimato;
b) patrimoniale, cioè l’utilizzo esclusivo dell’opera.
Questo diritto è posseduto dall’autore per tutta la vita e dopo la sua morte agli eredi per 70 anni successivi.
Dopo che è passato tale termine, vi è un nuovo periodo di tutela, della durata di venticinque anni, a partire dalla data dell’ulteriore prima pubblicazione postuma, in favore di chi abbia proceduto in maniera lecita alla divulgazione di essa.
Il diritto di autore morale è inalienabile mentre quello patrimoniale può andare in prescrizione quindi può essere rinnovato mediante contratto di edizione.