Si tratta di un insieme di beni che l’imprenditore organizza per l’esercizio dell’impresa.
La titolarità dell’azienda non è la proprietà del complesso, l’essere titolare dei diritti e disporre dei beni per esercitare l’impresa.
I contratti, i crediti ed i debiti fanno capo direttamente all’imprenditore.
L’azienda coniugale nel diritto di famiglia corrisponde ai beni che appartengono alla comunione legale della famiglia.
Vi sono tre tipologie di aziene coniugali:
1) aziende gestite da entrambi i coniugi realizzate dopo il matrimonio;
2) aziende costituite da uno solo dei coniugi prima del matrimonio e poi gestite da entrambi
In tal caso entrambi i coniugi sono imprenditori ma la comunione legale viene applicata solo agli utili e agli incrementi dell’impresa acquistati in comunione;
3) aziende di uno solo dei coniugi, costituite prima del matrimonio, o in seguito, e gestite da uno solo di essi. In tal caso, è imprenditore solo il coniuge titolare e gestore dell’azienda.