Figura creata dalla giurisprudenza negli anni ’40 che consiste in quella forma così intensa di patologia dell’atto amministrativo che ne determina la inesistenza. Si distinguono due tipi di (—):
— in astratto, che ricorre nel caso di straripamento di potere o di difetto di attribuzioni: coincide quindi con l’incompetenza assoluta. Nell’ipotesi in cui la P.A. invada un settore riservato ad altri poteri dello Stato, o emani un atto di competenza di un settore amministrativo completamente diverso, le posizioni di diritto incise saranno tutelabili con azione davanti al giudice ordinario;
— in concreto (figura di creazione successiva), che ricorre nel caso di attività della P.A. solo in apparenza autoritativa, in quanto sono state violate le norme in tema di giusto procedimento amministrativo, o perché difettano i presupposti spazio-temporali richiesti per l’emanazione dell’atto, o, ancora, perché il provvedimento [Provvedimenti (amministrativi)] è privo della forma richiesta ad substantiam. Anche in tal caso l’attività della P.A. risulta non autoritativa ma illecita, con tutelabilità dei diritti lesi davanti al giudice ordinario.