Varie cause possono influire sulla determinazione della competenza provocando uno spostamento della stessa da un giudice all’altro. Le principali di esse sono: la litispendenza, la (—) e la connessione.
Si verifica (—) quando due azioni, contemporaneamente pendenti davanti a giudici diversi, abbiano identici soggetti e causa petendi e differiscano solo quantitativamente nel petitum nel senso che il petitum di una di esse è più ampio e tale da contenere il petitum dell’altra, cosicché la materia del contendere di un giudizio comprende e coinvolge la materia del contendere dell’altro.
Quando si verificano i presupposti della (—) il legislatore tende a realizzare un’economia, sia pur minima, di giudizio e ad evitare l’emanazione di sentenze contraddittorie mediante la fusione della causa di minor contenuto in quella di contenuto più ampio. Infatti l’art. 39 c.p.c. al co. 2 dispone che se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la (—) e fissa con ordinanza un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa [Riassunzione] davanti al primo giudice (criterio della prevenzione). Se, invece, il giudice preventivamente adito non è competente per la causa successivamente proposta egli dichiara con sentenza la (—) e fissa con ordinanza il termine per la riassunzione davanti al secondo giudice (criterio dell’assorbimento).
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione.