Ragionevole durata del processo (d. pubbl.) (Reasonable duration of the process)

La L. 24-3-2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) ha stabilito che se viene violato il principio della ragionevole durata del processo si può ottenere un’equa riparazione per eventuali danni patiti.
Ai sensi dell’art. 2 della citata legge, chi subisce un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha diritto ad una equa riparazione.
Il giudice deve accertare la violazione considerando la complessità del caso, il comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità intervenuta.
Secondo l’art. 2056 c.c. (danno emergente e lucro cessante) viene stabilito un risarcimento comprendente anche la riparazione anche per il danno morale.
La domanda di equa riparazione viene fatta mediante ricorso sottoscritto da un difensore munito con procura speciale.
L’istanza viene avanzata innanzi alla Corte di Appello del distretto dove è posto il giudice competente, e secondo i criteri di cui all’art. 11 c.p.p.; a pena di decadenza.
La domanda deve essere proposta durante il corso del processo cioè entro sei mesi dal momento in cui la decisione diventa definitiva.
Il provvedimento viene dunque comunicato al Procuratore Generale della Corte dei Conti se avviene l’ accoglimento della domanda, per un’eventuale azione di ristoro del danno erariale.
Esso viene anche comunicato ai titolari dell’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici responsabili del ritardo.
Il decreto della Corte di Appello dopo la decisione sul ricorso può essere impugnato in Cassazione.

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