Relata di notifica (d. proc.)

Essa corrisponde alla certificazione dell’avvenuta notifica .
L’ufficiale giudiziario deve stenderla in calce all’originale e alla copia dell’atto.
Le indicazioni contenute nella relata di notifica hanno valore di atto pubblico e prova fino a querela di falso.
Essa deve fornire indicazione riguardo la persona alla quale è consegnata la copia, la sua qualità ed il luogo della consegna.
Se la notifica non avviene in essa devono essere indicati anche i motivi dell’omessa consegna, le attività di ricerca compiute dall’ufficiale giudiziario e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
La redazione della relata viene compiuta dall’ufficiale giudiziario come la consegna della copia dell’atto da notificare.

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