Reticenza (d. proc. pen.)

Si verifica se il testimone, escusso dal giudice, tace in tutto o in parte ciò di cui egli è a conoscenza e che deve riferire.
La reticenza completa il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.p.).
Nel corso del dibattimento le parti, quando un teste è reticente, possono contestare le precedenti dichiarazioni raccolte nelle indagini (art. 500 c.p.p.).

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