È una responsabilità extracontrattuale che fa parte del capitolo più generale di responsabilità del custode (art. 2053 c.c.).
La presunzione relativa di colpa, vien meno se il proprietario dimostra che la rovina degli edifici è dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto di un terzo o del danneggiato o se la stessa non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione.
Il soggetto responsabile della rovina deve risarcire il danno cagionato.