Scrittura privata (d. civ.; d. proc. civ.) (Writing private)

Prova che rappresenta un documento dichiarativo contenente una dichiarazione dell’autore del documento.
Tale scrittura non proviene da un pubblico ufficiale e viene sottoscritta dalla parte.
La scrittura privata fa piena prova, fino a quando non viene emessa una querela di falso.
La sottoscrizione che viene autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale è detta autenticata.
L’autenticazione è l’attestazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata realizzata in sua presenza, dopo l’ accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Dopo che la scrittura privata viene prodotta in copia autentica, il giudice può concedere alla parte un termine per deliberare, se ne faccia istanza (art. 215 c.p.c.).
La parte che introduce in giudizio una scrittura privata disconosciuta e che intende ancora valersene deve proporre istanza per la verifica giudiziale della stessa.
In questo modo viene aperto un accertamento incidentale sull’autenticità della scrittura.
Tale istanza può essere proposta in via principale, indipendentemente dalla pendenza di un altro processo, se la parte vi abbia interesse.
La scrittura privata autenticata o riconosciuta ha uguale efficacia probatoria dell’atto pubblico.

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