Semilibertà (d. penit.) (Semi)

Si tratta di una misura alternativa alla detenzione.
I condannati all’arresto di qualunque entità o alla reclusione non superiore a sei mesi possono inizialmente trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
Inoltre se il condannato ha scontato almeno metà della pena della reclusione può avere il beneficio della semilibertà a discrezione del giudice.
La semilibertà può essere concessa dal Tribunale di sorveglianza e viene revocata se il condannato si dimostra inidoneo al trattamento, cioè è assente dall’istituto per più di dodici ore o non vi rientri.
Alcuni tipi di condanne non prevedono secondo la L. 356/92, la concessione delle misure alternative alla detenzione:
1)associazione di stampo mafioso o finalizzata allo spaccio di stupefacenti;
2) sequestro di persona con finalità di rapina o di estorsione etc.
Se poi il condannato collabori con la giustizia e non è collegato alla criminalità organizzata, si può concedere la semilibertà.

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