Sentenza

Le sentenze del giudice amministrativo possono essere:
1) interlocutorie, che non pongono fine alla causa ma provvedono su una questione processuale o pregiudiziale ed in tal modo permettono l’esame ulteriore della controversia; o regolano lo svolgimento del processo adottando provvedimenti istruttori;
2) definitive, se pongono fine al processo;
3) di rito, se mediante esse il giudice risolve aspetti della validità, ricevibilità, procedibilità del ricorso o questioni comunque attinenti ai presupposti processuali del giudizio;
4) di merito, se rispondono alle domande formulate nella domanda giudiziale, accogliendole o rigettandole.
Se viene accolto il ricorso per motivi d’incompetenza, annulla l’atto e rimette l’affare all’autorità competente. Se viene accolto per altri motivi il ricorso, annulla l’atto totalmente o in parte e, quando il giudice è investito di giurisdizione di merito, potrebbe riformare l’atto o sostituirlo.
L’art. 9 della L. 205/2000 ha previsto l’istituto delle cd. decisioni semplificate.
Le sentenze del TAR sono importanti soltanto tra le parti, cioè i loro effetti non si estendono al di là del ricorrente e degli eventuali intervenienti.
I mezzi di impugnativa contro le sentenze dei TAR sono: la revocazione; l’appello e l’opposizione di terzo.
Sentenza civile (d. proc. civ.)
Diversi sono i tipi di Sentenza del processo civile.
La sentenza può essere di puro accertamento, di condanna o costitutiva.
la prima si limita ad accertare l’esistenza di una data situazione giuridica, la seconda condanna una parte ad un determinato comportamento, la terza da luogo ad una modificazione della situazione giuridica preesistente.
La sentenza può essere definitiva o non definitiva.
È detta definitiva quella che chiude il giudizio.
È detta non definitiva la sentenza che non definisce il giudizio, perchè consente la prosecuzione del processo.
Se il giudice ritiene o meno fondata l’esigenza di tutela prospettata dall’attore con la domanda giudiziale, la sentenza si distingue in d’accoglimento o di rigetto.
La sentenza della Corte Costituzionale (d. cost.)
Le sentenze di accoglimento, sono quelle con cui si dichiara l’incostituzionalità della norma, mentre quelle di rigetto, sono quelle con cui la questione di costituzionalità è dichiarata infondata.
Le sentenze possono essere anche:
1) interpretative. In tal caso viene sollevata una questione d’incostituzionalità, le parti o il giudice a quo interpretano il testo e ricavano la norma della cui costituzionalità si dubita. La Corte Costituzionale, può però reinterpretare il testo normativo adducendone la costituzionalità: solo allora si avrà una sentenza interpretativa di rigetto;
2) additive. Esse permettono alla Corte di dichiarare l’illegittimità di un testo nella parte in cui omette di prevedere qualcosa che dovrebbe prevedere;
3) sostitutive. Esse permettono alla Corte di dichiarare l’incostituzionalità della norma nella parte in cui prevede certe conseguenze piuttosto che altre;
4) monito. La Corte smuove il legislatore ordinario dalla sua inerzia, invitandolo alla riforma di un complesso normativo e ammonendolo sul fatto che è inevitabile pronunciare sentenza d’incostituzionalità in caso di inottemperanza;
5)di incostituzionalità sopravvenuta, che permette di dichiarare incostituzionale una norma dopo il mutamento del contesto normativo, sociale, del costume etc. in cui essa veniva applicata;
6) delega, che permette alla Corte di fissare i principi ai quali il legislatore dovrà attenersi e stabilisce i tempi di approvazione in Parlamento.
La Sentenza penale (d. proc. pen.) può avere un contenuto processuale, se influisce solo sul rapporto processuale (es.: sentenza di incompetenza, di improcedibilità etc.), o un contenuto di merito, se affronta la fondatezza o meno della pretesa punitiva (es.: sentenza di assoluzione o di condanna).

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