Separazione (Separation)

Istituto che permette di dirimere fra il patrimonio del defunto da quello dell’erede, in tal modo i creditori o legatari del de cuius possono rivalersi sul patrimonio ereditario prima dei creditori dell’erede (artt. 516 ss. c.c.).
La separazione riguarda solo i singoli beni per i quali è richiesta ed è di giovamento soltanto per i creditori e i legatari che l’abbiano chiesta;
Il regime di separazione dei beni, era legale prima della riforma del diritto di famiglia ed attualmente può essere costituito mediante apposita convenzione matrimoniale.
Si caratterizza per il fatto che ciascuno dei coniugi è titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio, sempre che riesca a darne prova; inoltre, il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo e i redditi derivanti da tali beni sono attribuiti esclusivamente al coniuge che ne risulta titolare.
La separazione dei coniugi (d. civ.; d. proc. civ.) significa ll’interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale con carattere transitorio (art. 157 c.c.). In tal caso non decade il vincolo matrimoniale.
L’istituto della separazione è stato cambiato grazie alla legge sulla riforma del diritto di famiglia (L. 151/75) e recenti interventi normativi.
Con la separazione cessa la presunzione di paternità e la comunione legale.
Vi sono due forme di separazione:
1) giudiziale, richiesta da una parte nei confronti dell’altra. (art. 151 c.c.) si verifica anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.
2) consensuale, richiesta da entrambi i coniugi.
Il diritto civile parla anche di separazione dei processi (d. proc. civ.) per descrivere un fenomeno inverso rispetto alla riunione dei processi.
Esso si attua quando il giudice intende trattare in maniera disgiunta i processi trattati congiuntamente.

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