Sezioni specializzate (d. pubbl.) (Sections specialized)

Sono organi degli uffici giudiziari ordinari composti anche da soggetti non appartenenti alla magistratura, ma con particolari conoscenze (es. i Tribunali per i minorenni).
Le sezioni specializzate devono rispettare il divieto, costituzionalmente sancito (art. 102 Cost.), di non istituire nuovi giudici speciali.
Il Tribunale giudica sempre in composizione collegiale quando le cause sono devolute alle sezioni specializzate (art. 50bis c.p.c.).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *