È il principio secondo il quale, le spese del processo sono a carico del soccombente e a favore della parte vittoriosa.
L’art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice condannila parte soccombente al rimborso delle spese, con la chiusura del processo.
Il principio comunque non viene applicato in maniera rigorosa: il giudice, infatti, può evitare la ripetizione delle spese se le ritiene eccessive o superflue o può condannare una parte al rimborso delle spese, se ha violato i doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.
Il giudice può compensare parzialmente o interamente le spese tra le parti, anche quando sussistano giusti motivi indicati nella motivazione.
La soccombenza può essere derogata o attenuata, o resa più rigorosa (risarcimento dei danni).